Il Welfare metalmeccanici 2024 è il diritto dei lavoratori ad avere a disposizione strumenti di welfare del valore di 200 euro annui da parte del datore di lavoro, delle aziende nelle quali si applica i contratti collettivi del settore metalmeccanico (Industria, Piccola e media Industria, artigianato, cooperative).
I 200 euro ai metalmeccanici spettano a chi ha un indeterminato, compreso apprendistato o tempo determinato, nonché ai lavoratori part-time. Ma le regole sono diverse tra i vari contratti collettivi di settore. Il CCNL applicato al rapporto di lavoro, infatti, contiene i requisiti.
Ecco una panoramica dei CCNL del settore metalmeccanico ed il mese di erogazione dei 200 euro (da 600 a 2.400 euro in caso di Metalmeccanici Cisal Anpit):
CCNL: | Importo welfare aziendale | Quando arrivano |
---|---|---|
CCNL Metalmeccanici Industria | 200 euro | Entro 1 giugno |
CCNL Metalmeccanici PMI Confapi | 200 euro | Entro febbraio |
CCNL Metalmeccanici PMI Confimi | 200 euro | Entro settembre |
CCNL Metalmeccanici Artigianato | Non spetta | Non spetta |
CCNL Metalmeccanici Cooperative | 200 euro | Entro giugno |
CCNL Metalmeccanici Cisal Anpit | 2.400 euro i Dirigenti 1.200 euro per i Quadri 600 euro per impiegati e operai | 2 tranche a giugno e dicembre |
CCNL Metalmeccanici Industria Conflavoro | 200 euro | Entro giugno |
CCNL Metalmeccanici PMI Conflavoro | 200 euro | Entro giugno |
CCNL Metalmeccanici Cooperative Conflavoro | Non spetta | Non spetta |
CCNL Metalmeccanici Federdat | 200 euro | Entro luglio |
Per controllare bene quale CCNL viene applicato in busta paga ed al rapporto di lavoro, il lavoratore deve consultare il proprio contratto di lavoro o la propria busta paga. Approfondiamo i vari CCNL cosa prevedono sui 200 euro in welfare aziendale.
- 2.1A chi spettano i 200 euro in welfare aziendale
- 2.2Welfare aziendale metalmeccanici: quando arriva
- 2.3Come spendere i 200 euro di welfare aziendale: esempi
- 2.4Elenco opere e servizi per finalità sociali
- 2.5Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti
- 2.6Beni e servizi in natura (buoni acquisto o spesa)
- 2.7Servizi di trasporto collettivo
- 2.8Abbonamenti a trasporto regionale o interregionale
Cos'è il welfare aziendale metalmeccanici?
Si tratta del diritto a 200 euro in strumenti welfare aziendale, non solo buoni spesa o buoni acquisto o buoni benzina di 200 euro cartacei oppure online, ma anche abbonamenti ai trasporti o rimborsi di spese sostenute per figli o familiari a carico e altre modalità di spesa.
Non si tratta di 200 euro in denaro, tranne i casi in cui si ha diritto al rimborso.
Il contratto collettivo in alcuni casi fornisce un elenco esaustivo di esempi di welfare aziendale all'interno dei quali il lavoratore può scegliere come spendere i 200 euro.
Vediamo tutti i contratti cosa prevedono.
Welfare CCNL Metalmeccanici Industria 2024 di 200 euro
Si tratta del welfare aziendale nel principale contratto collettivo del settore metalmeccanico quale è il CCNL per il settore Metalmeccanici Industria firmato da Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil.
Il Welfare aziendale come diritto dei lavoratori, con obbligo di erogazione da parte del datore di lavoro, è previsto dall'art. 17 del CCNL Metalmeccanici Industria, denominato appunto "Welfare":
"Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto".
Quindi la prima cosa sapere è che il lavoratore non ha diritto a buoni spesa o buoni acquisto (o meglio non è l'unica scelta possibile) ma a strumenti di welfare, quindi a tutta una serie di scelte. Il contratto collettivo fornisce degli esempi di welfare, che vedremo in seguito.
La seconda cosa da sapere è che non si tratta di 200 euro in denaro, ma in welfare aziendale, quindi beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro e pagati dal datore di lavoro.
Essendo beni e servizi come strumento di welfare, si tratta di 200 euro esentasse e che quindi rappresentano 200 euro netti in beni e servizi per il lavoratore, perché né l'azienda né il lavoratore devono versare contributi Inps e tassazione Irpef si 200 euro di welfare aziendale.
A chi spettano i 200 euro in welfare aziendale
Lo stabilisce lo stesso articolo 17 del CCNL Metalmeccanici Industria: "Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1°gennaio -31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno".
Quindi la prima cosa da sapere è che tutti coloro che sono assunti ed in forza il 1 giugno 2024, avranno diritto al Welfare aziendale metalmeccanici industria 2024 di 200 euro.
Analogamente anche coloro che sono assunti a tempo indeterminato nell'intervallo di date dal 1 giugno 2024 ed il 31 dicembre 2024.
Coloro che sono assunti con contratto a termine non sono automaticamente beneficiari del welfare aziendale di 200 euro. Occorrono 3 mesi di rapporto di lavoro a termine nell'anno 2024, per aver diritto al welfare aziendale 2024 di 200 euro.
Se ad esempio un lavoratore è stato assunto dal 1 gennaio 2024 al 30 aprile 2024, pur avendo superato i tre mesi di contratto a tempo determinato nell'anno 2024, non avrà diritto ai 200 euro di welfare aziendale perché non ha lo status di lavoratore in forza al 1 giugno 2024 o in forza successivamente.
Un lavoratore assunto il 1 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024 ne avrà diritto, perché è assunto dopo il 1 giugno 2024 ed il contratto a termine è durato almeno 3 mesi.
Un lavoratore assunto il 1 maggio 2024 e cessato il 30 giugno 2024, non ne avrà diritto perché ha lo status di lavoratore in forza al 1 giugno 2024 ma non ha almeno 3 mesi di rapporto di lavoro a tempo determinato.
Welfare aziendale di 200 euro anche per i part-time
L'articolo 17 del CCNL Metalmeccanici Industria stabilisce che "I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda".
Nella sostanza non c'è una riduzione dei 200 euro per i part-time.
Spettano 200 euro anche ai part-time.
Quindi un lavoratore full-time in presenza dei requisiti ha diritto a 200 euro in strumenti di welfare.
Analogamente lavoratori part-time a 20 ore, 24 ore, 30 ore, ecc. hanno diritto, sempre in presenza dei requisiti, a 200 euro in strumenti welfare.
Welfare aziendale metalmeccanici: quando arriva
Il contratto collettivo stabilisce che le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare "entro il 1° giugno di ciascun anno".
Una dichiarazione a verbale del 29 settembre 2017 precisa che "Le Parti precisano che le date del 1° giugno di cui al comma 1 della presente disciplina devono intendersi come il termine entro il quale l'azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di Welfare".
Il concetto che intende dire il contratto collettivo è questo: l'azienda è obbligata a mettere a disposizione 200 euro in welfare aziendale al lavoratore entro il 1 giugno 2024 per i 200 euro di welfare aziendale 2024.
Sarà poi il lavoratore nel periodo da 1 giugno 2024 al 31 maggio 2025 ad usufruire di strumenti di welfare utilizzando il plafond di 200 euro messo a disposizione dell'azienda.
Quindi l'azienda non deve pagare beni e servizi al lavoratore a giugno, ma destinare 200 euro e poi è il lavoratore a goderne nell'arco temporale di un anno, scegliendo quando utilizzare i 200 euro in strumenti di welfare.
Come spendere i 200 euro di welfare aziendale: esempi
L'obbligo del datore di lavoro è quello di mettere a disposizione del lavoratore, entro il 1 giugno di ogni anno, strumenti di welfare aziendale nella misura di 200 euro annuali.
Poi lo stesso articolo 17 stabilisce che "Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la R.S.U. per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto".
Il contratto collettivo invita datori di lavoro e lavoratori ad organizzarsi riguardo l'utilizzo dei 200 euro in welfare aziendale, ma sicuramente come spendere i 200 euro è un diritto dei lavoratori. Il datore di lavoro non può imporre beni e servizi ai lavoratori.
Il contratto collettivo quando parla di strumenti di welfare si riferisce ai seguenti casi:
- Opere e servizi per finalità sociali (art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR);
- Somme, Servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR);
- Beni e servizi in natura (art. 51, comma 3 del TUIR);
- Servizi di trasporto collettivo (art. 51, comma 2, lettera d) del TUIR);
- Abbonamenti a trasporto regionale o interregionale (art. 51, comma 2, lettera d-bis) del TUIR).
Elenco opere e servizi per finalità sociali
Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51. comma 2 lett. f del Tuir
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti quindi esentasse
- Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico
Ecco le modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro):
- Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati;
- Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore);
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto)
Quando si parla di pagamento diretto del datore di lavoro, significa che la spesa deve essere pagata dal datore di lavoro e non può essere pagata dal lavoratore e rimborsata in denaro nel netto in busta paga.
Finalità | Servizi (esempi) |
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EDUCAZIONE e ISTRUZIONE | – Corsi extraprofessionali – Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue) – Servizi di orientamento allo studio |
RICREAZIONE | – Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, … – Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa, … – Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, – Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza – Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze – Attività culturali (mostre e musei) – Biblioteche – Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, …) |
ASSISTENZA SOCIALE | – Assistenza domiciliare – Badanti – Case di riposo (R.S.A.) |
ASSISTENZA SANITARIA | – Checkup medici – Visite specialistiche – Cure odontoiatriche – Terapie e riabilitazione – Sportello ascolto psicologico |
CULTO | – Pellegrinaggi (pacchetti completi) |
Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti
Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51 comma 2 lett. f bis. f ter del Tuir;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti quindi esentasse;
- Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico.
Modalità di erogazione:
- Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati;
- È ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione;
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).
Quando si parla di rimborso monetario, significa che può essere rimborsato in denaro nel netto in busta paga.
Finalità | Servizi (esempi) |
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Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare | – Asili nido – Servizi di babysitting – Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore – Università e Master – Libri di testo scolastici e universitari |
Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all'educazione e istruzione | – Doposcuola o Pre-scuola – Buono pasto mensa scolastica – Scuolabus, gite didattiche – Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri) |
Ludoteche e centri estivi e invernali | – Spese per frequentazione di campus estivi e invernali – Spese per frequentazione di ludoteche |
Borse di studio | – Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio |
Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti – Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) – Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua – è richiesta certificazione medica) | – Badanti – Assistenza domiciliare – Case di riposo (R.S.A.) – Case di cura |
Beni e servizi in natura (buoni acquisto o spesa)
Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51. comma 3 del TUIR;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 1.000 euro annui per dipendenti senza figli e 2.000 euro annui per dipendenti con figli (ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell'anno tale limite, l'intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione);
- Soggetti beneficiari: dipendenti (e non i familiari);
Modalità di erogazione:
- Beni e servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionati;
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi.
Finalità | Beni e servizi (esempi) |
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Beni e servizi in natura ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR | – Buoni spesa per generi alimentari – Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) – Buoni spesa per acquisti vari – Buoni carburante – Ricariche telefoniche |
Si tratta della scelta maggiormente diffusa da parte dei lavoratori, considerato che gli strumenti di welfare aziendale sono pari a 200 euro annui.
Servizi di trasporto collettivo
Ecco le caratteristiche:
- Devono essere spese di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro
- Riferimento normativo: Art. 51. comma 2 lett. d) del TUIR;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti ossia esentasse;
- Soggetti beneficiari: dipendenti (e non i familiari)
Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro):
- Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o fomiti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.
Nella sostanza è possibile spendere i 200 euro di welfare aziendale in servizi di trasporto verso il luogo di lavoro, ma acquistati dal datore di lavoro.
Abbonamenti a trasporto regionale o interregionale
Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. d-bis del TUIR;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti (ossia esentasse);
- Servizi di abbonamento: per trasporto locale, regionale, interregionale;
- Soggetti beneficiari: dipendenti e familiari fiscalmente a carico.
Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro):
- Anticipo/Acquisto/Rimborso per il costo degli abbonamenti;
- Sono ricompresi nella norma solo gli abbonamenti che non consentano un uso episodico del mezzo di trasporto pubblico: sono esclusi titoli di viaggio con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera e carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto al trasporto (Es. carte turistiche con diritto all'uso dei mezzi ed entrate in musei).
In questo caso l'azienda paga l'abbonamento ai trasporti pubblici al dipendente, con i 200 euro di welfare aziendale metalmeccanici.
Welfare di 200 euro e piani welfare aziendali: compatibilità
Molte aziende utilizzano il welfare aziendale attraverso accordi aziendali o regolamenti aziendali, anche di secondo livello, ossia già erogano strumenti di welfare aziendale.
Il welfare aziendale di 200 euro ai sensi dell'art. 17 del CCNL Metalmeccanici Industria è un welfare aziendale obbligatorio per l'azienda. Risulta compatibile con eventuali altri piani welfare aziendali, che sono demandati ad accordi tra le parti: "Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo".
Welfare destinato a Fondo Cometa o Fondo MetaSalute
Lo stesso art. 17 del CCNL Metalmeccanici Industria stabilisce che "I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo metaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda per ciascun anno non può superare i 200 euro.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche alfine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle P.M.I.."
Welfare metalmeccanici per lavoratori assunti più volte
Sempre l'art. 17 stabilisce che "Le Parti precisano altresì che i valori indicati al primo comma della presente disciplina sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda".
Welfare CCNL metalmeccanici PMI Confapi 2024 di 200 euro
Anche nel contratto dei metalmeccanici Confapi, che è uno dei più applicati nelle piccole e medie imprese di installazione e metalmeccaniche, è prevista l'erogazione di 200 euro in strumenti di welfare aziendale ogni anno in favore dei dipendenti.
Si tratta del CCNL per il settore Metalmeccanici Piccola e media Industria Confapi firmato da Unionmeccanica e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil.
L'articolo 52 disciplina il "Welfare":
"A decorrere dall’anno 2022, le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31.12.2022.
Tale importo sarà successivamente attivato a decorrere dall’anno 2023 ed all’anno 2024 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto".
A chi spettano i 200 euro
L'art. 52 del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi stabilisce che "Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1°gennaio – 31 dicembre).
- Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell’anno di riferimento.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda".
Una "Dichiarazione delle Parti" contiene un chiarimento delle parti sociali: "I valori indicati al primo comma della presente disciplina sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda".
Quindi hanno diritto ai 200 euro nell'anno 2024 i lavoratori a tempo indeterminato assunti durante l'anno 2024, da gennaio a dicembre, ma anche i lavoratori a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità nell'anno 2024, sempre da gennaio a dicembre. Ne hanno diritto anche gli apprendisti.
Entro quando vanno spesi i 200 euro
Le Parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l’azienda deve mettere effettivamente a disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
A differenza del contratto metalmeccanici Industria, il contratto metalmeccanici PMI Confapi prevede che i 200 euro vengano messi a disposizione a febbraio e che vengano utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno. Mentre nel contratto Metalmeccanici Industria la messa a disposizione dei 200 euro è entro il 1 giugno con utilizzo entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Come spendere i 200 euro in servizi di welfare PMI Confapi
Il contratto collettivo dei metalmeccanici PMI Confapi contiene degli esempi di strumenti di welfare.
Vediamoli.
Opere e servizi per finalità sociali. Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f del T.U.I.R.;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti (quindi esentasse).
- Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico.
Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):
- Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati.
- Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore).
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).
Finalità | Beni e servizi (esempi) |
---|---|
Educazione e istruzione | – Corsi extraprofessionali. – Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue). – Servizi di orientamento allo studio. |
Ricreazione | – Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, … – Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa, … – Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, … – Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza. – Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze. – Attività culturali (mostre e musei). – Biblioteche – Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, …). |
Assistenza sociale | – Assistenza domiciliare. – Badanti. – Case di riposo (R.S.A.). |
Assistenza sanitaria | – Check up medici. – Visite specialistiche. – Cure odontoiatriche. – Terapie e riabilitazione. – Sportello ascolto psicologico. |
Culto | – Pellegrinaggi (pacchetti completi). |
Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti. Ecco le caratteristiche:
Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f-bis, f-ter del T.U.I.R.;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti (quindi esentasse).
- Soggetti beneficiari: familiari anche se non fiscalmente a carico.
Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):
- Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati.
- Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore).
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).
Finalità | Beni e servizi (esempi) |
---|---|
Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare | – Asili nido. – Servizi di babysitting. – Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore. – Università e Master. – Libri di testo scolastici e universitari. |
Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all’educazione e istruzione | – Doposcuola o Pre-scuola. – Buono pasto mensa scolastica. – Scuolabus, gite didattiche. – Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri, …). |
Ludoteche e centri estivi e invernali | – Spese per frequentazione di campus estivi e invernali. – Spese per frequentazione di ludoteche. |
Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti. – Familiari anziani (che abbiano compiuto 75anni) – Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua – è richiesta certificazione medica) | – Badanti. – Assistenza domiciliare. – Case di riposo (R.S.A.). – Case di cura. |
Beni e servizi in natura. Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 3 del T.U.I.R.;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti (quindi esentasse) se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 1.000 euro annui per dipendenti senza figli e 2.000 euro annui per dipendenti con figli.
- Soggetti beneficiari: dipendenti (e non i familiari)
Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):
- Beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati.
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi.
Finalità | Beni e servizi (esempi) |
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Beni e servizi in natura ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR | – Buoni spesa per generi alimentari – Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) – Buoni spesa per acquisti vari – Buoni carburante – Ricariche telefoniche |
Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro. Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51. comma 2 lett. d) del TUIR;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti ossia esentasse;
- Soggetti beneficiari: dipendenti (e non i familiari)
Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro):
- Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o fomiti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.
Nella sostanza è possibile spendere i 200 euro di welfare aziendale in servizi di trasporto verso il luogo di lavoro, ma acquistati dal datore di lavoro.
Abbonamenti a trasporto regionale o interregionale: il CCNL non lo prevede.
Modalità di erogazione con accordo azienda lavoratori. Il contratto collettivo stabilisce che "Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la R.S.U. per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi.
Unionmeccanica e Fim Fiom, Uilm definiranno in seno all’Ente Bilaterale Metalmeccanici per le Piccole e Medie Imprese Metalmeccaniche (E.B.M.) di cui al Cap. Primo, punto G del C.C.N.L. il sostegno alle aziende e ai lavoratori per l’erogazione di beni e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto secondo regole e modalità che saranno disciplinate dall’E.B.M. medesimo.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
200 euro destinati a Fondapi. I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim Fiom, Uilm con il presente C.C.N.L. secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare i 200 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche alfine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle P.M.I..
Welfare CCNL Metalmeccanici PMI Confimi 2024 di 200 euro
Strumenti di welfare per un valore di 200 euro sono messi a disposizione anche dai datori di lavoro che applicano il CCNL per il settore Metalmeccanici della Piccola e Media Industria) – Confimi firmato da Confimi e Fim-Cisl, Uilm-Uil.
Il CCNL Metalmeccanici PMI Confimi prevede all'art. 46 il "Welfare integrativo e bilateralità".
All'interno dell'articolo viene trattato il "Welfare aziendale":
"A decorrere dall’1.9.2021 le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 150 euro, elevato a 200 euro a partire dal 2022, con decorrenza dal 1° settembre di ciascuno anno e da utilizzare entro il 31 agosto di ogni anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto".
Quindi nelle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici Confimi (per il lavoratore si evince nel contratto di lavoro o di assunzione), i lavoratori hanno diritto a 200 euro come i lavoratori dell'industria metalmeccanica, così come i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica Confapi, ma il mese di erogazione è il mese di settembre, mentre per gli altri due contratti collettivi il mese di erogazione è giugno per i metalmeccanici industria e febbraio per i metalmeccanici PMI Confapi.
A chi spettano i 200 euro. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con almeno 6 mesi di anzianità in azienda.
A differenza del CCNL Metalmeccanici Industria e del CCNL Metalmeccanici PMI Confapi, il CCNL Metalmeccanici PMI Confimi, non richiama i rapporti a tempo indeterminato o determinato, ma fissa il diritto ai 200 euro a tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova ed hanno almeno 6 mesi di anzianità in azienda.
Questo vuol dire che i lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2024 non hanno diritto ai 200 euro di Welfare metalmeccanici 2024.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
I 200 euro di welfare spettano anche ai lavoratori con contratto "Socrate" per l'occupazione (O.S.C.).
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile avrà diritto ad un trattamento economico e normativo (comprensivo quindi di eventuali premi, welfare, servizi aziendali o suoi sostituti) non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che eseguono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda e senza pregiudizio per lo sviluppo dei percorsi formativi e professionali e i processi di informazione e partecipazione in atto in azienda.
Le Parti precisano altresì che i valori indicati al primo comma della presente disciplina sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.
Welfare metalmeccanici PMI Confimi: entro quando. Una dichiarazione a verbale chiarisce "Le Parti precisano che le date del 1° settembre di cui al comma 1 della presente disciplina devono intendersi come il termine entro il quale l’azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare". Quindi i 200 euro devono essere messi a disposizione del lavoratore entro il 1 settembre di ogni anno.
Part-time Metalmeccanici Confimi: spettano 200 euro. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Questo vuol dire che anche ai lavoratori part-time spettano 200 euro in presenza dei requisiti.
Compatibilità con altri piani welfare. Il CCNL stabilisce che "Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie degli stessi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo".
Accordi azienda lavoratori per l'erogazione dei 200 euro in welfare. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la R.S.U. per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le Parti precisano che a livello territoriale potranno essere previste modalità specifiche di utilizzo degli strumenti di welfare.
Destinazione dei 200 euro a Fondi previdenziali e di assistenza sanitaria. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Previdenziale a cui aderiscono, ovvero al Fondo di assistenza sanitaria P.M.I. Salute, secondo regole e modalità che saranno previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i 150 euro per il 2021 e 200 euro a partire dal 2022.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina e, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle P.M.I..
Come spendere i 200 euro in servizi di welfare PMI Confapi. Il contratto collettivo dei metalmeccanici PMI Confapi contiene degli esempi di strumenti di welfare.
Vediamoli.
Opere e servizi per finalità sociali. Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f del T.U.I.R.;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti (quindi esentasse).
- Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico.
Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):
- Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati.
- Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore).
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).
Finalità | Beni e servizi (esempi) |
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Educazione e istruzione | – Corsi extraprofessionali. – Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue). – Servizi di orientamento allo studio. |
Ricreazione | – Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv, … – Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa, … – Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, … – Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza. – Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze. – Attività culturali (mostre e musei). – Biblioteche – Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli, …). |
Assistenza sociale | – Assistenza domiciliare. – Badanti. – Case di riposo (R.S.A.). |
Assistenza sanitaria | – Check up medici. – Visite specialistiche. – Cure odontoiatriche. – Terapie e riabilitazione. – Sportello ascolto psicologico. |
Culto | – Pellegrinaggi (pacchetti completi). |
Somme, servizi e prestazioni di educazione e istruzione e per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti. Ecco le caratteristiche:
Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f-bis, f-ter del T.U.I.R.;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti (quindi esentasse).
- Soggetti beneficiari: familiari anche se non fiscalmente a carico.
Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):
- Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati.
- Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore).
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).
Finalità | Beni e servizi (esempi) |
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Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare | – Asili nido. – Servizi di babysitting. – Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore. – Università e Master. – Libri di testo scolastici e universitari. |
Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all’educazione e istruzione | – Doposcuola o Pre-scuola. – Buono pasto mensa scolastica. – Scuolabus, gite didattiche. – Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri, …). |
Ludoteche e centri estivi e invernali | – Spese per frequentazione di campus estivi e invernali. – Spese per frequentazione di ludoteche. |
Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti. – Familiari anziani (che abbiano compiuto 75anni) – Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua – è richiesta certificazione medica) | – Badanti. – Assistenza domiciliare. – Case di riposo (R.S.A.). – Case di cura. |
Beni e servizi in natura. Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 3 del T.U.I.R.;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti (quindi esentasse) se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 1.000 euro annui per dipendenti senza figli e 2.000 euro annui per dipendenti con figli.
- Soggetti beneficiari: dipendenti (e non i familiari)
Modalità di erogazione (non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro):
- Beni e servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi convenzionati.
- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica.
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi.
Finalità | Beni e servizi (esempi) |
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Beni e servizi in natura ai sensi dell'art. 51, comma 3 del TUIR | – Buoni spesa per generi alimentari – Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) – Buoni spesa per acquisti vari – Buoni carburante – Ricariche telefoniche |
Servizi di trasporto collettivo per il raggiungimento del posto di lavoro. Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51. comma 2 lett. d) del TUIR;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti ossia esentasse;
- Soggetti beneficiari: dipendenti (e non i familiari)
Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro):
- Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o fomiti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.
Nella sostanza è possibile spendere i 200 euro di welfare aziendale in servizi di trasporto verso il luogo di lavoro, ma acquistati dal datore di lavoro.
Abbonamenti a trasporto regionale o interregionale.
Ecco le caratteristiche:
- Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. d-bis del TUIR;
- Regime fiscale e contributivo: non soggetti (ossia esentasse);
- Servizi di abbonamento: per trasporto locale, regionale, interregionale;Soggetti beneficiari: dipendenti e familiari fiscalmente a carico.
Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro):
- Anticipo/Acquisto/Rimborso per il costo degli abbonamenti;
- Sono ricompresi nella norma solo gli abbonamenti che non consentano un uso episodico del mezzo di trasporto pubblico: sono esclusi titoli di viaggio con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera e carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto al trasporto (Es. carte turistiche con diritto all'uso dei mezzi ed entrate in musei).
In questo caso l'azienda paga l'abbonamento ai trasporti pubblici al dipendente, con i 200 euro di welfare aziendale metalmeccanici.
Welfare CCNL Metalmeccanici Cooperative 2024 di 200 euro
Anche nel settore delle cooperative metalmeccaniche c'è il diritto dei lavoratori al riconoscimento di 200 euro in strumenti di welfare.
L'art. 17 del CCNL Metalmeccanici Cooperative prevede che "A decorrere dal 1° giugno 2017, le imprese cooperative dovranno mettere a disposizione dei loro lavoratori strumenti di welfare del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo".
200 euro in welfare: entro quando. Quindi i lavoratori hanno diritto a 200 euro in strumenti di welfare aziendale da erogarsi nel mese di giugno e da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Le Parti precisano che le date del 1° giugno di cui al comma 1 della presente disciplina devono intendersi come il termine entro il quale l’azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare.
A chi spettano i 200 euro nelle cooperative metalmeccaniche. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ogni anno.
200 euro anche per i part-time metalmeccanici cooperative. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.
Compatibilità con piani welfare aziendale. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi, le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
Accordo azienda lavoratori per i 200 euro in welfare aziendale. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la R.S.U. per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto conil territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
200 euro versati a Fondo Cooperlavoro. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo COOPERLAVORO o al Fondo di assistenza sanitaria cooperativa, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 100, 150 e200 euro rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle cooperative di piccole e medie dimensioni.
Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di febbraio 2018, le parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.
Le parti sociali titolari del contratto nazionale metalmeccanico cooperativo hanno preso positivamente atto del Protocollo di prestazioni sanitarie proposto dall'apposita Commissione tecnica e presentato da UNISALUTE.
Le stesse si danno tempo un mese per completare le verifiche tecniche, organizzative e politiche utili a impostare il percorso per la confluenza nel Fondo cooperativo COOPERSALUTE.
Le parti considerano tale scelta inserita in un progetto di sistema intersettoriale cooperativo.
Welfare CCNL Metalmeccanici Artigianato
Nel CCNL per il settore Metalmeccanici (Artigianato) da valere per il periodo 2019 – 2024, contenente l’accorpamento nel C.C.N.L. Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti, dei Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini e del Settore Odontotecnica, non sono previsti i 200 euro in strumenti di welfare aziendale.
I lavoratori del settore artigiani metalmeccanici, ai quali si applica il CCNL Metalmeccanici artigianato firmato da Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Fiom-Cgil,
Fim-Cisl e Uilm-Uil, non hanno diritto ai 200 euro, perché non previsti dal contratto collettivo.
Welfare CCNL Metalmeccanici Anpit Cisal fino a 2.400 euro
Nel contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai dipendenti dei settori Metalmeccanico, Installazione d'Impianti Odontotecnico firmato da Alim; Anap; Anpit; Aifes; Cidec; Confimprenditori; Federodontotecnica; Unica; Cisal; Cisal; Ciu, meglio conosciuto come CCNL Metalmeccanici Anpit Cisal, è previsto un Welfare Contrattuale quale stimolo allo sviluppo di un sostanzioso Welfare Aziendale, erogato mediante le piattaforme convenzionate.
Non è prevista l'erogazione di 200 euro in strumenti di welfare, ma è prevista l'erogazione di un Welfare contrattuale, di importo più elevato.
L'Articolo 177 del CCNL Metalmeccanici Anpit Cisal prevede che in aggiunta agli eventuali benefici aziendalmente già stabiliti, le Parti concordano un “Welfare Contrattuale”, successivamente definito, obbligatoriamente dovuto al Lavoratore.
Ecco gli importi spettanti ai lavoratori. Il Datore di lavoro metterà a disposizione un Welfare Contrattuale pari a:
- euro 2.400,00 (duemilaquattrocento Euro) annui per i Dirigenti;
- euro 1.200,00 (milleduecento Euro) annui per i Quadri;
- euro 600,00 (seicento Euro) annui per tutti gli altri livelli d’inquadramento (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 e D2).
Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza all’atto dell’accredito, che abbiano superato il Patto di prova, nella misura del 50% nel mese di giugno e, per il restante 50%, nel mese di dicembre.
I valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto:
- tempo indeterminato o determinato, purché di durata contrattuale prevista superiore a 12 (dodici) mesi;
- a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali;
- lavoratori apprendisti;
- lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità o telelavoratori.
- Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale.
- Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Tali importi dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto alle prestazioni di Welfare Aziendale, fruito in sostituzione del Premio di Risultato e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura che già fossero presenti in Azienda.
Le prestazioni di Welfare Contrattuale, saranno erogate tramite Accordi aziendali di Secondo livello o mediante Regolamento aziendale, con beneficiari tutti i Lavoratori, per il tramite della piattaforma “BenefitOnline” di Health Italia, oggi convenzionata con l’En.Bi.M.S., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell’Ente Bilaterale, alle condizioni previste nei successivi articoli.
In alternativa potrà essere deliberata una diversa piattaforma di servizi Welfare, sempre tramite Accordo di Secondo livello tra Azienda e R.S.A. assistita da un Delegato o con Regolamento aziendale, ferma restando la garanzia degli importi di Welfare Contrattuale previsti al successivo articolo.
Welfare CCNL Metalmeccanici Conflavoro 2024 fino a 20o euro
I contratti collettivi del settore metalmeccanico stipulati da Conflavoro sono tre: uno per l'industria metalmeccanica, uno per la piccola e media industria metalmeccanica e uno per il settore artigiani metalmeccanici.
Welfare Metalmeccanici industria Conflavoro
Anche nelle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici Industria Conflavoro c'è il diritto dei lavoratori a 200 euro in strumenti di welfare.
Si tratta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanico settore Industria aderenti a CONFLAVORO PMI firmato da Conflavoro Pmi, Fesica-Confsal.
L'articolo 53 denominato "Welfare aziendale" stabilisce che "Le aziende a decorrere dall’1.6.2021, sono tenute, al primo giugno di ogni anno, a mettere a disposizione dei lavoratori, che abbiano superato il periodo di prova, strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo intercorrente dall’1 giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno in corso.
I lavoratori avranno la possibilità di destinare l’importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale".
Quindi ai lavoratori spettano 200 euro all'anno in strumenti di welfare ed il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione la cifra di 200 euro in welfare entro il 1 giugno di ogni anno. Ed il lavoratore deve utilizzare la cifra messa a disposizione in strumenti di welfare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
Il contratto collettivo dei metalmeccanici industria Conflavoro, a differenza di altri contratti del settore, prevede un proporzionamento per i part-time. Quindi ad esempio chi ha un part-time a 20 ore settimanali, quindi part-time al 50%, avrà diritto a massimo 100 euro.
Non solo, spetta un dodicesimo per ogni mese di rapporto tra il 1 giugno dell'anno precedente e il 31 maggio dell'anno di erogazione.
Con la conseguenza che se un lavoratore full-time è stato assunto il 1 gennaio 2024, a giugno 2024 vedrà erogarsi 100 euro in strumenti di welfare e non 200 euro. Se part-time, la cifra viene anche proporzionata al part-time stesso.
Welfare aziendale metalmeccanici PMI Conflavoro
Un altro contratto collettivo stipulato da Conflavoro è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alla Piccola e Media Industria Metalmeccanica, Orafa e alla Installazione Impianti.
Anche in questo contratto collettivo è previsto il diritto dei lavoratori ad un welfare aziendale, accanto all'elemento perequativo.
L'art. 25-bis del CCNL Metalmeccanici Piccola e media industria PMI Conflavoro prevede al comma 2 che "Le aziende a decorrere dall’1.6.2023, sono tenute, al primo giugno di ogni anno, a mettere a disposizione dei lavoratori, che abbiano superato il periodo di prova, strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo intercorrente dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno in corso.
I lavoratori avranno la possibilità di destinare l’importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale".
Le regole dettate dal contratto collettivo sono le stesse dei lavoratori a cui si applica il CCNL Metalmeccanici Industria Conflavoro, ossia l'azienda mette sempre a disposizione fino a 200 euro entro il mese di giugno, con fruibilità dei lavoratori entro il 31 maggio dell'anno successivo.
E come già descritto in precedenza, in caso di part-time o di rapporto di lavoro durato un numero di mesi inferiore a dodici nell'intervallo di date dal 1 giugno dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno in corso, l'importo viene ridotto e proporzionato.
Welfare CCNL metalmeccanici artigianato Conflavoro
Si tratta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanico settore Artigianato aderenti a CONFLAVORO PMI.
Come per gli altri contratti di settore metalmeccanico artigiano, anche nel CCNL Metalmeccanici artigianato Conflavoro, non sono previste somme che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori, quindi non spetta il welfare aziendale fino a 200 euro.
Welfare CCNL Metalmeccanici Federdat 2024 di 200 euro
Anche le aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti alla Piccola e Media Industria
Metalmeccanica ed alla Installazione di impianti firmato da Federdat, AEP, Consil, Flaits, CIU e Adelpi, meglio conosciuto come CCNL Metalmeccanici Federdat devono assicurare ai lavoratori strumenti di welfare.
L'art. 65 del CCNL Metalmeccanici Federdat stabilisce che "Le aziende sono tenute al primo luglio di ogni anno, a mettere a disposizione dei lavoratori, che abbiano superato il periodo di prova, strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 30 giugno dell’anno successivo".
I 200 euro in strumenti di welfare aziendale, quindi non in denaro ma in beni e servizi ai sensi dell'art. 51 del TUIR spettano a tutti i lavoratori non in prova, quindi sia con contratto a tempo indeterminato, che determinato, che apprendistato, che part-time.
Per i part-time, spettano sempre 200 euro.
Il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori i 200 euro in strumenti di welfare aziendale entro il 1 luglio di ogni anno e la fruizione dei 200 euro deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.