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21 Maggio 2024
15:00

Volo in ritardo, la compensazione spetta anche se il passeggero aspetta in albergo

Il passeggero ha però diritto a ottenere la compensazione per il tempo perso a causa del ritardo aereo anche nel caso in cui attenda in aeroporto oppure in albergo, poichè non ha nessuna rilevanza il luogo presso cui aspetta.

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Volo in ritardo, la compensazione spetta anche se il passeggero aspetta in albergo
Dottoressa in Giurisprudenza
Volo in ritardo, la compensazione spetta anche se il passeggero aspetta in albergo

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 tutela i passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo aereo, stabilendo che la compagnia sia tenuta a riparare al danno.

Il passeggero ha però diritto a ottenere la compensazione per il tempo perso a causa del ritardo aereo anche nel caso in cui attenda in aeroporto oppure in albergo, poichè non ha nessuna rilevanza il luogo presso cui aspetta.

Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione.

Il fatto

Caio, passeggero, conveniva innanzi al Giudice di Pace per accertare la responsabilità della compagnia aerea XY a causa di un ritardo di quasi 6 ore del volo internazionale, al fine di ottenere la condanna al pagamento pari a 600 euro a titolo di compensazione pecuniaria, così come previsto ex art. 7, co. 1, lett. c), del Regolamento (CE) n. 261/2004.

La XY, tuttavia, opponeva che il passeggero non aveva il diritto alla compensazione in quanto aveva ricevuto comunicazione della riprogrammazione del volo da parte della sua agenzia di viaggio e quindi atteso il nuovo orario di partenza nell’albergo in cui alloggiava anziché in aeroporto.

Il Giudice di Pace respingeva la richiesta attorea poichè il passeggero non avrebbe “sopportato il disagio di essersi presentato all’imbarco all’orario” originario.

Caio proponeva appello che veniva accolto e avverso il quale la compagnia aerea XY presentava ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione, sezione 3, civile, ordinanza del 12 marzo 2024, n. 6446 ha rigettato il ricorso della compagnia aerea, accogliendo il controricorso del passeggero riconoscendo il diritto alla compensazione pecuniaria.

Secondo i Supremi Giudici, infatti, la ratio posta a fondamento del diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero del volo che abbia subito ritardo è data dal verificarsi ipso facto del ritardo superiore alle tre ore.

Risulta del tutto irrilevante il disagio sofferto per l’attesa snervante e il luogo presso cui il passeggero abbia aspettato, poichè è necessario solo dimostrare la perdita di tempo e non già l’aver subito un sanno individuale.

Per questo motivo, conclude la Cassazione, “il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 presuppone la sola oggettiva sussistenza di un ritardo di oltre tre ore nella partenza del volo, non essendo altresì necessaria la dimostrazione di aver subito uno specifico danno da parte del passeggero”.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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