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17 Maggio 2024
13:00

Volo in ritardo causato dai lunghi tempi di attesa per il carico dei bagagli, spetta il risarcimento?

La compagnia aerea, al fine di essere esonerata dall’obbligo di compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri vittima del ritardo prolungato, avrà il compito di provare l’inevitabilità della circostanza anche qualora avesse adottato le misure necessarie.

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Volo in ritardo causato dai lunghi tempi di attesa per il carico dei bagagli, spetta il risarcimento?
Dottoressa in Giurisprudenza
Volo in ritardo causato dai lunghi tempi di attesa per il carico dei bagagli, spetta il risarcimento?

Dipende, il Regolamento (CE) n. 261/2004 tutela il viaggiatore introducendo una forma specifica di protezione nel caso in cui il volo subisca un ritardo prolungato causato da diverse circostanze.

I lunghi tempi di carico in stiva dei bagagli dei passeggeri che comportino un ritardo del volo possono dare diritto a un risarcimento, sebbene, in taluni casi, ciò si configura come una circostanza eccezionale di cui la compagnia aerea non è tenuta a rispondere.

Sul punto si è anche pronunciata recentemente la Corte di giustizia dell’Unione europea, vediamo la sentenza.

Il fatto

La compagnia aerea TAS operava un volo in partenza dalla Germania, dall'aeroporto di Colonia-Bonn, e diretto verso l’isola greca Kos.

A causa di diverse ragioni, ma principalmente l’assenza di un numero sufficiente di personale aeroportuali per le operazioni di imbarco passeggeri e stivaggio dei bagagli, l’aereo subiva un ritardo di 3 ore e 49 minuti.

I passeggeri Tizio, Caio, Sempronio e Mevio proponevano ricorso avverso la compagnia TAS e cedendo i propri diritti alla compensazione pecuniaria alla società Flightright.

La Flightright sosteneva dinanzi al Tribunale che il ritardo del volo di cui trattasi non poteva essere giustificato alla luce di circostanze eccezionali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004.

In primo grado, il giudice giudice accoglieva tale ricorso ritenendo che il ritardo del volo avrebbe potuto in ogni caso essere evitato dalla TAS se quest’ultima avesse adottato tutte le misure del caso per porvi rimedio, dal momento che era a conoscenza della carenza del personale aeroportuale in fase di imbarco.

La TAS ha interposto appello avverso tale decisione ritenendo che  operazioni di carico dei bagagli, indipendentemente dal fatto che esse siano assicurate dal gestore dell’aeroporto, siano inerenti alla normale attività di vettore aereo ai sensi della giurisprudenza della Corte, ne conseguirebbe che il fatto che il personale di tale gestore sia in numero insufficiente non possa essere qualificato come "circostanza eccezionale".

Sulla scorta di queste argomentazioni, il giudice di secondo grado ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla CGUE  la seguente questione pregiudiziale:

"Se l’articolo 5, paragrafo 3, del [regolamento n. 261/2004] debba essere interpretato nel senso che una carenza di personale presso il gestore aeroportuale o presso un’impresa da questi incaricata dello smistamento dei bagagli che esso deve effettuare configura una circostanza eccezionale ai sensi di tale disposizione, che sfugge al controllo del vettore aereo che si avvale di tale servizio del gestore aeroportuale/dell’impresa da quest’ultimo incaricata, e si ripercuote, sopravvenendo dall’esterno, sulla sua normale attività, o se lo smistamento dei bagagli da parte del gestore aeroportuale/di un’impresa da quest’ultimo incaricata e una carenza di personale del gestore stesso[/dell’impresa stessa] addetto alle operazioni di smistamento e carico siano imputabili al normale esercizio dell’attività di detto vettore aereo, cosicché un esonero ai sensi [di tale disposizione] possa venire in rilievo solo se il motivo della carenza di personale costituisce una circostanza eccezionale ai sensi [della stessa] disposizione".

La decisione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, sezione 9, sentenza 16 maggio 2024, n. 405/23 ha ricordato quanto disciplinato dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004 in tema di compensazione pecuniaria per ritardo prolungato del volo (oltre le 3 ore).

Secondo il diritto comunitario, infatti, la compagnia aerea non è tenuta a pagare la compensazione ai passeggeri nel caso in cui riesca a dimostrare che il ritardo sia stato causato dalle cd. circostanze eccezionali, ovvero che non avrebbe potuto comunque evitarle neppure adottando le misure del caso.

Leggi qui l'approfondimento: Come ottenere il risarcimento per il volo cancellato, cosa fare e a chi rivolgersi

Per questa ragione, l’insufficienza del personale del gestore aeroportuale responsabile del carico dei bagagli negli aerei può ritenersi configurabile come una “circostanza eccezionale”.

E’ compito del giudice tedesco verificare che la compagnia aerea abbia soddisfatto tali condizioni e che le operazioni di stivaggio dei bagagli possano essere generalizzate, al punto tale da sfuggire al controllo del vettore aereo.

La compagnia aerea, al fine di essere esonerata dall’obbligo di compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri vittima del ritardo prolungato, avrà il compito di provare l’inevitabilità della circostanza anche qualora avesse adottato le misure necessarie.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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