L'Inps con il messaggio numero 4640 del 22-12-2023 ha modificato gli orari delle visite fiscali dei dipendenti pubblici, dopo la sentenza del TAR del Lazio.
Le nuove fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali dei dipendenti pubblici sono le seguenti:
- tutti i giorni compreso sabato e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.
Non sono più in vigore gli orari dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 che erano previsti per i soli dipendenti pubblici.
Le visite fiscali dei dipendenti della Pubblica amministrazione sono quindi state equiparate ai dipendenti privati, i quali hanno proprio le fasce di reperibilità dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Vediamo la normativa sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici e cosa è cambiato con la Sentenza del TAR ed il messaggio Inps n. 4640/2023 in materia di visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. E quali sono le motivazioni.
Visite fiscali dipendenti pubblici Inps: normativa
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata, l'Inps è stata costretta ad emanare un messaggio con le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.
Per quanto riguarda il quadro normativo, quindi la normativa sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici Inps, la definizione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in malattia discende da un articolato susseguirsi di norme legislative di seguito sinteticamente riportate:
- i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 – adottati in attuazione dell’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 – da considerarsi, a seguito dell’introduzione di disposizioni di legge speciali per il personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni (riforma organica del pubblico impiego avviata con il D. Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e proseguita con l’emanazione del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, c.d. TUPI), riferibili ai soli lavoratori del settore privato;
- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 71, comma 3, abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
- il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto previso dall’articolo 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.lgs n. 150/2009, e successivamente sostituito, per effetto dell’articolo 18 del D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75;
- il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo, emanato in attuazione dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come novellato dall’articolo 18, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 75/2017, nel quale sono fissati i limiti e i criteri cui deve attenersi il Governo nell’esercizio del potere regolamentare in materia.
Visite fiscali dipendenti pubblici: cosa dice la sentenza del TAR del Lazio
La sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio sul ricorso proposto dall'UIL Pubblica Amministrazione Polizia Penitenziaria, ha decretato l'annullamento:
- del Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, concernente il "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e, in particolare, dell'art. 3, laddove il decreto individua le fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.A. e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, per il quale le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.
Secondo i Giudici, l'art. 3 del decreto gravato risulterebbe innanzitutto in palese contrasto con l'art. 3 Costituzione, determinando un'illegittima disparità di trattamento tra il rapporto di lavoro dei dipendenti del settore pubblico e quello del settore privato.
Inoltre nel settore pubblico l'Inps effettua le visite fiscali per i dipendenti pubblici anche d'ufficio, ossia non solo su richiesta dei dirigenti della pubblica amministrazione.
In tal modo non sarebbe stato rispettato l'obbligo di armonizzazione sancito dal legislatore con l'art. 55 septies, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001, e succ. mod., in violazione dell'art. 3 Costituzione in relazione al principio di uguaglianza tra i lavoratori, i cui rapporti di lavoro sarebbero entrambi caratterizzati dagli stessi elementi di subordinazione, per i quali la malattia è un evento per cui non ha alcuna rilevanza la natura pubblica o privata del datore di lavoro e per i quali altresì sarebbero parificate le restanti modalità di controllo, ivi comprese le più restrittive cause di esenzione, che passano dalle cinque, individuate dal DM Brunetta del 2009, a tre.
Inoltre, vi è un eccesso di potere, illogicità, irrazionalità e sviamento del D.M. 17 ottobre 2017, n. 206, in particolare dell'art. 3, per disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati.
In particolare, con riferimento al solo settore pubblico, le fasce orarie di reperibilità sono così indicate: 9-13 e 15-18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Per il settore privato le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, anch'esse non modificate, sono completamente diverse: 10-12 e 17-19.
In questo modo è evidente che non è stata assicurata l'armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale il decreto era chiamato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici.
Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell'arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall'Amministrazione nell'interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall'idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati.
Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall'art. 32.
Visite fiscali dipendenti pubblici: nuovi orari e fasce di reperibilità (compreso weekend)
Dopo la sentenza del TAR del Lazio, che ha bocciato in maniera definitiva le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti pubblici è necessaria l’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio).
L'Inps, nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale, ha provveduto con il Messaggio numero 4640 del 22-12-2023, sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D. lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, a sistemare la questione:
- le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).
Questo ovviamente vale per tutte le visite fiscali dei dipendenti pubblici e di tutti i comparti, compreso docenti.