Dall’aula del Senato arriva il via libera unanime sulle misure necessarie a contrastare la violenza sulle donne: il disegno di legge presentato dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Maria Roccella, dal Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, e dal Ministro della giustizia, Carlo Nordio, diventerà legge grazie ai 157 voti favorevoli.
L’Assemblea ha approvato definitivamente gli interventi idonei a rafforzare la tutela nei confronti delle donne già al vaglio del Codice Rosso, dal potenziamento delle misure cautelari fino al braccialetto elettronico.
Ecco cosa prevede il testo ufficiale del ddl n. 923 e la spiegazione articolo per articolo.
- 1.1Articolo 1, Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime
- 1.2Articolo 2, Potenziamento delle misure di prevenzione
- 1.3Articolo 3, Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
- 1.4Articolo 4, Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare
- 1.5Articolo 5, Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica
- 1.6Articolo 6, Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica
- 1.7Articolo 7, Termini per la valutazione delle esigenze cautelari
- 1.8Articolo 8, Rilevazione dei termini
- 1.9Articolo 9, Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
- 1.10Articolo 10, Arresto in flagranza differita
- 1.11Articolo 11, Disposizioni in materia di allontanamento dalla casa familiare
- 1.12Articolo 12, Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico
- 1.13Articolo 13, Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive
- 1.14Articolo 14, Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione
- 1.15Articolo 15, Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena
- 1.16Articolo 16, Modifiche all’articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti
- 1.17Articolo 17, Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto
- 1.18Articolo 18, Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato
- 1.19Articolo 19, Clausola di invarianza finanziaria
Il testo del Ddl contro la violenza sulle donne
Noto alla cronaca come “Ddl Roccella”, ovvero il Disegno di legge, n. 923, reca il titolo di “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” e, composto di 19 articoli, impone una riflessione sul drammatico incremento dei femminicidi e sulla doverosa promozione della cultura dell'equilibrio di genere nella società.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento contro la violenza sulle donne.
Articolo 1, Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime
Viene esteso l’ambito di applicazione per l’ammonimento del questore, ma anche degli obblighi informativi rivolti alla vittima.
Per il primo, l’ammonimento potrà avvenire sia d’ufficio che su richiesta della vittima del reato; per il secondo, invece, gli obblighi informativi per la persona offesa discendono dalle forze dell’ordine, dai presidi sanitari e dalle istituzioni pubbliche chiamate a intervenire e assistere la vittima.
Articolo 2, Potenziamento delle misure di prevenzione
Vengono apportate delle modifiche al D.Lgs. 6 settembre 2011, n 159, ovvero il Codice antimafia e delle misure di prevenzione, estendendo l’applicazione delle misure di prevenzione personali da parte dell’Autorità giudiziaria.
Allo stato attuale queste risultano applicabili agli indagati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ma anche a coloro i quali siano responsabili di altri gravi reati nella sfera della violenza domestica e di genere
Articolo 3, Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
La norma intende riconoscere assoluta priorità nella trattazione dei processi per i reati in tema di violazione dei provvedimenti giudiziari di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma anche costrizione o induzione al matrimonio, lesioni personali aggravate, lesioni permanenti al viso, interruzione non consensuale di gravidanza, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Tutto ciò con riferimento alla situazione in cui sia chiaro ed evidente che l’autore abbia agito con il fine di commettere un reato.
Articolo 4, Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare
Intende garantire l’applicabilità della misura cautelare personale e la decisione sulla stessa anche per i reati di violenza di genere e violenza domestica.
Articolo 5, Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica
Gli Uffici requirenti dovranno specializzarsi in materia di violenza di genere, anche individuando un Sostituto Procuratore preposto in maniera specifica per la la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.
Articolo 6, Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica
Così come evidenziato dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la Convenzione di Istanbul, dovranno essere predisposte specifiche attività formative volte alla sensibilizzazione e alla cultura della prevenzione del fenomeno della violenza di genere.
Le attività dovranno seguire le Linee guida nazionali emanate dall’Autorità politica delegata per le pari opportunità e saranno rivolte anche agli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
Articolo 7, Termini per la valutazione delle esigenze cautelari
Vengono apportate modifiche al Codice di Procedura Penale, attraverso la formulazione del nuovo articolo 362 c.p.p.
Nell’ambito dei reati di violenza domestica e di genere, il Pubblico Ministero deve richiedere l’applicazione delle misure cautelari entro 30 giorni dall’iscrizione dell’autore del reato nel registro delle notizie di reato.
Una volta fatto ciò, il giudice ha 20 giorni di tempo – a decorrere dal deposito dell’istanza cautelare – per pronunciarsi sulla richiesta.
Articolo 8, Rilevazione dei termini
La norma intende modificare l’articolo 127 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale e in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore Generale.
Il Procuratore ha l’obbligo di acquisire dalle Procure tutte le informazioni a proposito dei procedimenti in itinere per i delitti di violenza di genere ogni 3 mesi.
Articolo 9, Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
La pena prevista per la violazione dei provvedimenti in tema di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, viene ora innalzata a 3 anni e 6 mesi.
Viene poi estesa l’applicazione anche alla violazione dei provvedimenti emessi in sede civile.
Articolo 10, Arresto in flagranza differita
Il Codice di Procedura Penale si arricchisce del nuovo articolo 382 bis che intende consentire l’arresto in flagranza differita anche per la violazione dei provvedimenti in tema di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti contro familiari e conviventi e stalking.
Articolo 11, Disposizioni in materia di allontanamento dalla casa familiare
Il PM, con decreto motivato, può disporre d’urgenza l’allontanamento dalla casa familiare, assieme al divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, ove sussistano fondati motivi di ritenere la reiterazione dei reati in tema di violenza di genere e domestica.
Articolo 12, Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico
In tema di misure cautelari personali, la polizia giudiziaria – previo accertamento dell’adeguatezza tecnica dei mezzi elettronici e tecnici di controllo – impone il braccialetto elettronico nel caso in cui il giudice abbia prescritto congiuntamente l'applicazione degli arresti domiciliari.
Nel caso di manomissione del braccialetto, viene applicata la misura cautelare in carcere.
Articolo 13, Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive
Sono introdotte alcune deroghe in materia dei criteri di scelta e delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, ma anche modifiche alla normativa di conversione per l’arresto in flagranza e del fermo in misura coercitiva.
Articolo 14, Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione
Viene resa obbligatoria l’immediata comunicazione alla persona offesa di tutti i provvedimenti inerenti l’autore del reato, a prescindere dallo stato detentivo o coercitivo da cui è interessato.
Articolo 15, Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena
Il regime di sospensione condizionale della pena, di cui all’art. 165, comma 5, del Codice Penale, viene modificato.
Non è sufficiente la partecipazione bisettimanale ai corsi di recupero, ma ai fini dell’applicazione del beneficio occorre il superamento con esito favorevole.
Articolo 16, Modifiche all’articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti
Intervengono modifiche alla disciplina in tema di domanda di indennizzo per le vittime di crimini internazionali violenti, così come disposto ex art. 13, della Legge 7 luglio 2016, n. 122.
Articolo 17, Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto
Viene introdotta la possibilità per la vittima di alcuni reati, ma anche per gli aventi diritto in caso di morte della persona offesa, di corrispondere una provvisionale. Si tratta di una somma di denaro liquidata dal giudice come forma di anticipo sull’indennizzo integrale che giungerà in via definitiva alla fine del giudizio.
Articolo 18, Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della giustizia e l'Autorità delegata per le pari opportunità adotteranno un decreto che dispone le modalità di accreditamento e riconoscimento per enti e associazioni abilitate alla somministrazione di corsi di recupero dedicati agli autori dei reati.
Articolo 19, Clausola di invarianza finanziaria
Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per le casse dello Stato.
Le riflessioni conclusive
Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella ha espresso gratitudine per la collaborazione bipartisan nella stesura del testo, sottolineando che la normativa si concentra sulla prevenzione più che sulla repressione, con l'obiettivo di interrompere il ciclo della violenza, richiamando la responsabilità degli uomini nel combattere la violenza sulle donne.
Resta indiscusso che la gelosia del partner non possa mai essere un’attenuante, ma anzi ciò deve richiamare la responsabilità di denunciare le violenze e la necessità di case protette e di sostegno economico per le vittime di violenza.
Nei prossimi mesi sarà necessario monitorare l'importanza attentamente l'efficacia del provvedimento, anche alla luce dell’adozione di attività scolastiche per la responsabilità dell'educazione affettiva e l’invito anche per le famiglie di intervenire davanti a segnali di allarme.