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10 Luglio 2024
17:00

Vetrate panoramiche e pergotende: servono permessi?

Con la bella stagione, tra i lavori in casa più frequenti troviamo vetrate panoramiche e pergotende. Ecco cosa dice la legge per la loro installazione.

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Vetrate panoramiche e pergotende: servono permessi?
Esperta in Diritto Tributario
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Per rendere la casa più fresca e confortevole in estate con le giornate più lunghe, se ci sono le condizioni, si può procedere all'installazione di pergotende e Vetrate panoramiche per cui non è necessaria la presentazione della CILA o della SCIA o l’ottenimento del permesso di costruire.

Il Decreto legge n. 69 del 2024, anche conosciuto come decreto Salva casa, ha fatto rientrare nell’edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici costituite da tende, tende da sole, tende da esterno e tende a pergola con telo retraibile anche conosciute come pergotende e le Vepa, acronimo di vetrate panoramiche.

La pergotenda in plastica ritraibile con pannelli laterali di vetro scorrevoli richiudibili a pacchetto per intenderci non necessita di nessun titolo abilitativo e si può montare senza chieder permessi al Comune.

Così è libera anche l'installazione vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti. Occorre però che tali sistemi rispettino una serie di requisiti e condizioni richiesti dalla legge.

Cosa dice la legge su vetrate panoramiche e pergotende

Dapprima il decreto Aiuti bis, recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, ha modificato l’art. 6 del D.P.R. 380/01, includendo fra gli interventi in edilizia libera, anche la realizzazione e l’installazione di vetrate panoramiche.

La norma prevede che "fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica , di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VePA".

Queste per, come dice la legge, devono essere dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare i mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile”.

Inoltre la legge prevede che tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Il decreto-legge n. 69 del 29 maggio 2024 (c.d. Decreto Salva Casa) ha incluso inoltre tra le attività di edilizia libera “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici" la cui struttura principale sia costituita da:

  • tende,
  • tende da sole,
  • tende da esterno,
  • tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile,
  • tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.

Quali sono le Vepa e le pergotende senza permessi

Le  VePA vengono definite come “sistemi impiegati in numerosi progetti internazionali di riqualificazione edile e valorizzazione urbana poiché offrono più spazio abitativo senza generare ulteriore volumetria. Contribuiscono inoltre al risparmio energetico e alla riduzione del consumo di suolo e cementificazione del territorio”.

Per farle rientrare tra le opere in edilizia libera è necessario che rispettino il requisito di totale trasparenza degli elementi e che i suoi vetri siano anti-sfondamento.

Le VEPA devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro, nonché devono  garantire una parziale impermeabilizzazione da infiltrazioni di acque piovane e la micro-areazione a garanzia della salubrità dei vani interni domestici.

In sostanza sono vetrate che non vanno a modificare le linee architettoniche dell’edificio né a creare volume in più ma hanno la funzionalità precisa di assicurare una protezione dal freddo, dalla pioggia, dall’inquinamento acustico e non ultimo un risparmio dei consumi.

Per quanto concerne le pergotende, la legge prevede che tali opere in ogni caso non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superficie, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Inoltre la pergotenda e la tenda bioclimatica dovranno essere “addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari".

Volendo essere maggiormente esaustivi tra le tende bioclimatiche che possono essere realizzate senza richiedere alcun permesso al comune troviamo:

  • pergotenda chiusa a vetri
  • pergole con vetrate scorrevoli
  • pergotenda chiusa ai lati.

In ogni caso deve trattarsi di sistemi realizzati con pannelli di vetro completamente trasparentisenza la presenza di infissi e quindi con un impatto visivo di particolare leggerezza.

I pannelli devono però essere realizzati a “pacchetto” come una sorta di paravento, in maniera tale da poter essere “ripiegate”.

Qual è la corretta nozione di pergotenda rientrante nell’attività edilizia libera?

La pergotenda, intesa come tenda munita di una struttura di supporto, rientra nell’attività edilizia libera quando l’opera principale è costituita dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Fine ultimo è ottenere una migliore fruizione dello spazio esterno ma non deve configurarsi uno spazio chiuso stabile.

La nozione di pergotenda è stato oggetto di varie interpretazioni e di alcune sentenze del Tar e del Consiglio di Stato e la linea comune di molte pronunce è che le nuove installazioni, per le loro caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, devono riguardare strutture leggere, non devono creare nuovi volumi/superfici utili, e non essere stabilmente infisse al suolo.

Quando le vetrate panoramiche sono detraibili

E’ l’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta ad interpello n. 906-209/2022, ad aver chiarito che l’installazione delle Vepa permette di ottenere la detrazione fiscale per ristrutturazione.

Tali sistemi devono essere  anti-sfondamento. L’intervento è agevolabile con il bonus ristrutturazione che permette di fruire fino al 31 dicembre 2024 della detrazione Irpef al 50%. Le spese devono essere pagate con bonifico postale o bancario parlante.

Quando vetrate panoramiche e pergotende diventano abusive

Se la vetrata panoramica e la pergotenda sono realizzate come strutture stabili e durature destinate a rendere più vivibili terrazzi o giardini, sono da considerarsi abusive.

In sostanza non devono andare a modificare le linee architettoniche dell’edificio né creare volume in più ma devono esclusivamente assicurare una protezione dal freddo, dalla pioggia, dall’inquinamento acustico e non ultimo un risparmio dei consumi.

Pergotende e vetrate: le sentenze

Tantissime le sentenze che nel corso degli anni si sono occupate delle vepa e delle pergotende. Tra quelle più recenti troviamo la pronuncia del Consiglio di Stato dell’8 maggio 2024 n. 4148, che ha condannato Roma Capitale che aveva ordinato la rimozione delle Vepa poste a protezione perimetrale di una pergotenda.

Nel dettaglio la sentenza ha chiarito che le “VEPA installate a protezione di una pergotenda, a sua volta installata sul terrazzo scoperto di pertinenza di un appartamento, rientrano nel regime della cosiddetta edilizia libera.

La sentenza n. 256/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha invece condannato il Comune di Piacenza che aveva emesso un doppio ordine di demolizione di VePa e pergotenda.

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