Chi acquista un dipinto deve prima di tutto verificare che il venditore abbia allegato un documento che ne attesti l’autenticità, in quanto in assenza di tale documento la vendita è nulla.
Qualora, nonostante la presenza del documento, si nutrano dubbi circa l’autenticità del dipinto, è necessario verificarla: se il dipinto risulta falso, è possibile chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione di quanto pagato e il risarcimento del danno.
Cosa succede se acquisto un'opera d'arte falsa?
Se acquisto un’opera d’arte falsa posso ottenere la restituzione di quanto pagato e il risarcimento del danno.
Questo principio è ormai consolidato in giurisprudenza, tanto è vero che la Corte di cassazione, già con sentenza del 1° luglio 2008, n. 17995, stabiliva che in tale situazione si verifica un’ipotesi di vendita di "aliud pro alio", che legittima l'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ex art. 1453 cod. civ..
L’obbligo per il venditore di consegnare l’attestato di autenticità
Bisogna fare una premessa sul punto in tema di vendita di opera d’arte, disciplinata dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
All’art. 64 è invero stabilito che "Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi".
Viene inoltre stabilito, all’art. 164 che: “Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli”.
Colui che vende un dipinto ha dunque l’obbligo di consegnare all’acquirente una documentazione che ne attesti l’autenticità o che almeno attesti la probabile provenienza delle opere medesime.
Qualora non sia possibile rilasciare tale documentazione, il venditore è tenuto a rilasciare una documentazione che rechi tutte le informazioni disponibili relative alla provenienza dell’opera.
Cosa succede se un dipinto viene venduto senza attestazione di autenticità
Se un’alienazione viene effettuata in violazione di tale previsione, deve essere considerata nulla.
Come statuito dal Tribunale di Vicenza, sez. II, con sentenza del 16 febbraio 2016, n. 313: “La norma citata è chiara nell'esigere una dichiarazione scritta del soggetto qualificato che cura la vendita. Si tratta di una norma che risponde, non solo all'interesse del privato acquirente, ma anche all'interesse pubblico alla salvaguardia del patrimonio culturale e alla correttezza degli scambi del mercato dell'arte. L'obbligo di legge impone ai venditori di opere d'arte un obbligo di informazione trasparente e pertanto li responsabilizza in considerazione della delicatezza del settore in cui essi operano”.
Viene inoltre precisato che “la nullità opera a prescindere dal fatto che il proprietario fosse o meno a conoscenza dei motivi di dubbio circa l'autenticità dell'opera o del modo in cui la vendita è avvenuta”.
Conseguenze della nullità per mancata attestazione della autenticità del dipinto
Il Tribunale di Vicenza ha dunque stabilito che, poiché la vendita è nulla, “la convenuta dovrà restituire all'attore la somma che ha ricevuto a titolo di prezzo, maggiorata degli interessi maturati dal pagamento al saldo”.
Inoltre, “Poiché l'acquisto di opere d'arte è anche una forma di investimento, l'acquisto di un falso può determinare in capo all'acquirente un danno ulteriore rispetto a quello costituito dall'esborso di un prezzo inadeguato al valore dell'opera”.
Tale costo è costituito dal "lucro cessante per perdita dell'incremento di valore di mercato, rispetto al prezzo di acquisto versato, di un quadro autentico dello stesso pittore, avente le medesime caratteristiche di quello risultato falso" (Cass. n. 16763/11 rv. 618742).
Ciò che viene in rilievo nell’ipotesi in questione, dunque, non è l’autenticità del quadro, ma la diretta violazione della norma di legge che implica la nullità del contratto, a prescindere da ogni ulteriore valutazione.
La responsabilità penale del contraffattore e del venditore
Quanto ai profili di responsabilità penale del contraffattore e del venditore, viene in rilievo l’art. 518-quaterdecies del Codice penale che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 10.000 per:
1) “chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico”;
2) “chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico”;
3) “chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti”;
4) “chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti”.
Il venditore e il contraffattore, dunque, soggiacciono alla stessa pena.
Inoltre, è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Cosa può fare l'acquirente di un dipinto falso
L’acquirente di un dipinto, in caso di dubbio, deve prima di tutto verificare l’autenticità dello stesso. Qualora il quadro risulti essere effettivamente falso, egli dovrà citare il venditore per ottenere la risoluzione del contratto di vendita, la restituzione delle somme corrisposte e il risarcimento del danno.
In dettaglio, l’acquirente dovrà:
- verificare se ha ricevuto l’attestazione di autenticità (qualora non l’abbia ricevuta il contratto è nullo e potrà essere fatta domanda per ottenere l’accertamento della nullità del contratto, la restituzione delle somme pagate e il risarcimento);
- se ha ricevuto attestazione di autenticità e il quadro è risultato falso, chiedere dinanzi al giudice la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione delle somme pagate e il risarcimento del danno.
Il risarcimento del danno è riconosciuto, in quanto “l'acquisto di opere d'arte è anche una forma di investimento” (Tribunale di Vicenza, sez. II, sentenza del 16 febbraio 2016, n. 313) e dunque “l'acquisto di un falso può determinare in capo all'acquirente un danno ulteriore rispetto a quello costituito dall'esborso di un prezzo inadeguato al valore dell'opera” (Tribunale di Vicenza, sez. II, sentenza del 16 febbraio 2016, n. 313).
La prescrizione del diritto del compratore di opera d'arte falsa
La Corte di Cassazione, Sezione II, con ordinanza del 14 gennaio 2022, n. 996 ha stabilito che “In caso di vendita di quadro non autentico, qualificabile come vendita di "aliud pro alio", il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che segna il momento in cui si verifica l'inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l'acquirente non fosse a conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l'impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l'ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
Sulla base del principio stabilito dalla Cassazione, la prescrizione:
- è di dieci anni;
- il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla consegna del quadro.