La Corte di Cassazione si è pronunciata di tema di affido condiviso, ritenendo che il minore deve poter condividere le vacanze con il padre separato che possa condividere con lui tale periodo, ma anche ritenendo giustificato un contributo imponente per il figlio in ragione dello stato di disoccupazione della madre e degli ingenti guadagni del padre.
No a lunghe vacanze estive con il padre se questi non può trascorrere del tempo con il figlio. Allo stesso modo, però, sì al contributo per il figlio minore da parte del padre pari a 5.000 euro se il reddito è di circa 100.000 euro.
Il contributo deve essere commisurato allo stile di vita goduto dal minore quando la coppia genitoriale conviveva ancora.
Non può ritenersi irrilevante lo stato di disoccupazione della madre e il fatto che lei si occupi per il 70% del tempo del figlio.
Il fatto
Tizio impugnava l’ordinanza resa dalla Corte d’Appello e con cui veniva rigettato il gravame da questi proposto e con cui aveva richiesto la nuova determinazione del contributo di mantenimento dovuto per il figlio minore Caietto, nato dall’unione con l’ex convivente Mevia.
In secondo grado veniva integralmente confermata la decisione impugnata che aveva ritenuto proporzionato l’assegno di mantenimento pari a 5.000 euro mensili poiché, tenendo conto delle necessità economiche e di socializzazione del figlio minore, così come dell’alto tenore di vita goduto dalla coppia e anche degli elevati redditi di Tizio, il cui reddito mensile dichiarato era di 100.000 euro.
Infatti, secondo la Corte d’Appello e il Tribunale, l’ammontare dell’assegno di mantenimento era anche proporzionato in ragione delle svariate proprietà immobiliari i Tizio e dello stato (non contestato) di disoccupazione di Mevia che si occupava del figlio minore circa il 70% del suo tempo.
La Corte d’Appello in secondo lui ha ritenuto corretta la decorrenza dell’assegno di mantenimento a partire dal momento di proposizione della domanda e non invece dal decreto con cui era stata accolta.
Infine, la il diritto alla bigenitorialità non risulta leso dal fatto che il padre trascorresse tre settimane, anche non consecutive, due delle quali in agosto con il figlio minore e questo perchè, in ragione dei suoi impegni lavorativi costanti, Tizio non aveva specificamente contestato le dichiarazioni di Mevia che asseriva per lui l’impossibilità oggettiva di trascorrere un mese e mezzo di vacanza estiva con Caietto.
Vacanze estive: ecco la decisione
La Corte di Cassazione, sezione 1, civile, sentenza 6 giugno 2023, n. 15878 ha ritenuto legittima la valutazione da cui trae origine la vicenda che ha negato la permanenza estiva di un mese e mezzo del figlio minore presso il padre oberato di lavoro.
Il coinvolgimento in maniera pressante e continua nelle vicende lavorative rende infatti il genitore non in grado di trascorrere il periodo di vacanza con il figlio e a nulla rilevano gli ingenti guadagni economici del padre, tali da consentirgli di pagare del personale dedicato per la cura del proprio figlio.
Secondo gli Ermellini, è assolutamente congrua la valutazione di un periodo di tre settimane – anche non consecutive – a patto che il padre possa trascorrerle assicurando la propria presenza con il figlio, non facendo venir meno il suo ruolo affettivo ed educativo.
La decorrenza del mantenimento
Il ricorrente ha visto respingere il motivo del ricorso per cassazione con cui lamentava la decorrenza dell’assegno di mantenimento.
Secondo i Giudici il contributo di 5 mila euro corrisposto dal padre, decorre dal momento della domanda e non già dal provvedimento con cui è stato fissato.