L’usufrutto conferisce all'usufruttuario il diritto di utilizzare un bene di proprietà altrui e di trarne tutti i frutti e le utilità, nel rispetto della destinazione economica del bene stesso, senza però alterarne la sostanza (art. 981 c.c.).
Tra i diritti reali si distinguono i diritti reali di godimento (sono quelli che limitano il proprietario, o meglio, il nudo proprietario, nella possibilità di trarre godimento dalla cosa e dai frutti che essa genera – come per esempio l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi, la superficie, la servitù, infine l’usufrutto) e i diritti reali di garanzia (come nel caso del pegno e dell’ipoteca, in cui il creditore ha la possibilità di sottomettere il bene ad un vincolo giuridico).
L'usufrutto può essere temporaneo o vitalizio. Se è costituito a favore di una persona fisica, termina con la morte dell'usufruttuario. Nel caso di persone giuridiche, la durata massima è di trent'anni.
L'usufrutto trae origine dal diritto romano, sulla scorta del quale veniva disciplinato il modo in cui il titolare avrebbe usato il bene, godendo successivamente dei frutti sotto forma di reddito.
Vediamo di seguito la normativa dell'usufrutto, le sue caratteristiche esplicative, i diritti e i doveri dell'usufruttuario e del nudo proprietario con esempi.
Oggetto dell’usufrutto
Secondo quanto previsto dall’art. 996 c.c. oggetto dell’usufrutto può essere qualunque bene (mobile o immobile) di cui l’usufruttuario vorrà disporre secondo l’uso di destinazione indicato e, al termine, restituirlo al nudo proprietario esattamente nello stato d’origine.
Nel caso in cui l’usufrutto abbia ad oggetto cose consumabili, come previsto viceversa dall’articolo 995 c.c., l’usufruttuario sarà tenuto sia a goderne, sia a pagarne il valore stimato al termine (il cd. quasi-usufrutto).
Soggetti dell’usufrutto
Sebbene l’usufruttuario abbia il diritto di godere e di disporre della cosa, così come delle utilità da questa generate, il nudo proprietario invece è gravato dal diritto di proprietà, cioè del non poter disporre né della “res” né dei suoi frutti liberamente.
Tuttavia, anche se da un punto di vista esterno sembra che l’usufruttuario si comporti da proprietario, in realtà non è così.
Il nudo proprietario e l'usufruttuario hanno diritti e doveri diversi, ciò permette di distinguere queste due figure.
Nel caso del nudo proprietario, questi può:
- decidere di cedere il bene ad altri senza che l’usufrutto cessi di esistere;
- richiedere il ripristino del luogo che sia stato mutato della sua destinazione originaria;
- occuparsi della manutenzione ordinaria del bene, intimare all’usufruttuario quella straordinaria nel caso in cui sia generata da una sua cattiva gestione.
Inoltre, il nudo proprietario deve essere immediatamente avvertito di eventuali turbamenti subiti;
Per quanto concerne l’usufruttuario, invece:
- è tenuto a utilizzare il bene con diligenza e rispetto;
a non mutarne la destinazione economica; - deve pagare le imposte annuali gravanti sul reddito;
- potrà apportare migliorie, se previsto all’atto di costituzione, a proprie spese e ricevere in cambio un’indennità quando il bene verrà restituito.
Durata dell'usufrutto
L’usufrutto, in quanto diritto reale di godimento, è limitato nella sua durata.
Ai sensi degli artt. 978 e ss. del codice civile, la durata dell'usufrutto può variare in base a diversi fattori, principalmente in relazione alla persona dell'usufruttuario e alle modalità di costituzione.
La durata massima è generalmente legata alla vita dell'usufruttuario (art. 979 c.c.),. Questo significa che l'usufrutto termina automaticamente con la morte dell'usufruttuario.
Per quanto riguarda la durata dell'usufrutto per persone fisiche, è possibile distinguere:
- vitalizio, ovverosia valido fino alla morte dell'usufruttuario. Questo è spesso il caso quando l'usufrutto è stabilito per assicurare il mantenimento di un coniuge superstite o di un parente anziano.
- temporaneo, cioè può anche essere costituito per una durata determinata, ad esempio 10, 20 o 30 anni. In questo caso, l'usufrutto si estingue automaticamente allo scadere del termine stabilito, anche se l'usufruttuario è ancora in vita.
Dal momento che l’usufrutto è un diritto personale di godimento conferito all'usufruttuario, non è trasmissibile ai futuri eredi che non potranno vantare alcun diritto sul bene.
Nel caso di persone giuridiche, la durata dell'usufrutto è soggetta a una limitazione specifica.
Quando l'usufrutto è costituito a favore di una persona giuridica (ad esempio una società o un'associazione), la durata massima consentita dalla legge è di trent'anni. Questo limite si applica indipendentemente dal fatto che la persona giuridica possa esistere per un periodo più lungo.
Diritti e doveri dell’usufruttuario
L’usufruttuario ha il diritto di utilizzare il bene e di trarne i frutti, siano essi naturali (come i prodotti agricoli) o civili (come i canoni di locazione).
Allo stesso modo, l'usufruttuario può cedere il suo diritto a terzi, affittare il bene o concederlo in locazione, ma sempre entro i limiti della durata del suo usufrutto.
Vediamo adesso gli obblighi dell'usufruttuario.
L'usufruttuario deve rispettare la destinazione economica del bene e non può alterarne la sostanza.
È tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria del bene.
Infine, salvo diverso accordo, vero è che le riparazioni straordinarie sono a carico del nudo proprietario, ma l'usufruttuario deve darne avviso e può essere tenuto a contribuire per quanto riguarda l'uso che fa del bene.
Il nudo proprietario conserva la titolarità del bene ma non può goderne finché dura l'usufrutto. Alla cessazione dell'usufrutto, il nudo proprietario rientra nel pieno possesso e godimento del bene.
Costituzione e cessione dell’usufrutto
L’usufrutto può essere costituito per:
- testamento;
- contratto;
- usucapione;
La costituzione dell’usufrutto
E’ possibile costituire l’usufrutto attraverso tre modalità.
Per testamento, nel caso in cui il testatore decida di destinare quello che era il proprio bene ai propri eredi: l’uno in qualità di nudo proprietario e l’altro in qualità di usufruttuario.
Per esempio Tizio ha contratto seconde nozze con Caia ma, dal precedente matrimonio, ha una figlia di nome Mevietta. Tizio, nel suo testamento, lascia alla figlia Mevietta la nuda proprietà dell’immobile e alla moglie Caia l’usufrutto dello stesso.
Per contratto, ovvero nell’ipotesi in cui il nudo proprietario stipuli un accordo contrattuale alla presenza di un notaio e con il proprio usufruttuario.
Infine, per usucapione, cioè attraverso il possesso e l’utilizzo del bene in maniera continuativa e ininterrotta per il tempo prescritto dalla legge che è di 20 anni nel caso di beni immobili e di 10 anni per i beni mobili.
Cessione dell’usufrutto
L’usufrutto può essere ceduto, ai sensi dell’articolo 980 del Codice Civile.
La norma prevede che l’usufruttuario possa cedere ad un altro il proprio diritto di godimento ma che tale diritto sia comunque destinato a estinguersi alla morte del suo usufruttuario originario.
Esempio di usufrutto
Mettiamo il caso in cui Tizio, usufruttuario dell’immobile, decida di cedere il proprio usufrutto al nipote Sempronio.
Tizio, ovvero l’usufruttuario originario, decede e Sempronio perde l’usufrutto acquisito da suo zio. L’immobile ritorna nella disponibilità del nudo proprietario.
In ogni caso è fondamentale ricordare che, pur scegliendo di cedere il proprio usufrutto a terzi, sarà necessario notificare di questo movimento al proprietario. Altrimenti tanto l’usufruttuario quanto il cessionario saranno obbligati al proprietario.
Estinzione dell’usufrutto
In base agli artt. 1014 a 1020 c.c., l'usufrutto si estingue nei seguenti casi:
- morte dell’usufruttuario;
- mancato uso o rinuncia del bene da parte dell’usufruttuario;
- perimento del bene;
- scadenza del termine;
Particolare attenzione merita l’ipotesi di cessazione dell’usufrutto, a cui rinvia l’articolo 1015 c.c.
È il caso in cui l'usufruttuario alieni o deteriori la cosa, non prestano neppure la manutenzione necessaria.
In queste ipotesi, l’ordinamento prevede che il nudo proprietario possa rivolgersi all’Autorità giudiziaria che potrà ordinare che l’usufruttuario ponga delle garanzie o che la “res” sia amministrata a sue spese.
Nei casi di abuso, l’usufruttuario verrà sanzionato per aver usurpato la facoltà che compete esclusivamente al proprietario (e come previsto all'articolo 832 c.c.).
Cosa succede quando si estingue l’usufrutto?
Una volta estinto l’usufrutto, il bene tornerà nella piena e integra disponibilità del nudo proprietario e l’usufruttuario non avrà più alcun diritto sullo stesso.
Alla cessazione dell'usufrutto, il nudo proprietario riacquista automaticamente il pieno diritto di godere e disporre del bene senza le limitazioni imposte dall'usufrutto.
Di contro, invece, l'usufruttuario è tenuto a restituire il bene nello stato in cui si trovava al momento della costituzione dell'usufrutto, tenendo conto del normale deterioramento dovuto all'uso.
In capo all'usufruttuario vige l'obbligo di rispristino, ovvero è chiamato a eseguire tutte le riparazioni ordinarie necessarie per mantenere il bene in buone condizioni. In caso di mancato adempimento, può essere richiesto un risarcimento danni.