Con il rinnovo del contratto collettivo degli Studi professionali Consilp firmato da Confprofessioni, ai lavoratori spetta l'una tantum Studi professionali 2024 fino a 200 euro nelle buste paga di maggio 2024 (e maggio 2025), per un totale massimo teorico di 400 euro di una tantum in busta paga in due anni.
Per molti lavoratori la cifra che verrà erogata a titolo di una tantum lordo in busta paga sarà notevolmente inferiore rispetto ai 200 euro. A meno che non venga utilizzata la possibilità di convertire l'una tantum in beni e servizi (fringe benefit).
Questo perché conta, ai fini del calcolo, il periodo di anzianità posseduto dal lavoratore tra aprile 2018 e febbraio 2024.
Solo chi ha lavorato con un contratto a tempo pieno o full-time, da assunto prima del 1 aprile 2018 (o per meglio dire prima del 15 aprile 2018), percepirà 200 euro di una tantum a maggio 2024 (e maggio 2025).
Tutti coloro che hanno un contratto a tempo parziale o un full-time da assunti dopo il mese di aprile 2018, percepiranno sicuramente meno di 200 euro.
Vediamo come funziona l'una tantum a maggio 2024 (e maggio 2025) prevista dal rinnovo del CCNL degli Studi professionali 2024.
Una tantum Studi professionali maggio 2024: cos'è e come funziona
L'una tantum, come si legge nell'articolo 140 dell'Ipotesi di rinnovo del contratto collettivo degli studi professionali è "un importo una tantum/di compensazione a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del C.C.N.L. avvenuta il 31.3.2018 e la sottoscrizione del presente rinnovo".
La parti stabiliscono altresì che "La somma pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L. e verrà erogata nelle seguenti tranches:
- 200 euro 1.5.2024;
- 200 euro 1.5.2025.
L'importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente.
Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del T.F.R..
Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1.4.2018 -1.3.2024 seguendo le previsioni dell'art. 130 del presente C.C.N.L. (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonché, – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.
I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota.
Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione".
Una tantum in busta paga a maggio 2024: a chi spetta
Nel testo ufficiale relativo al riconoscimento dell'una tantum viene indicato specificamente a quali lavoratori spetta l'una tantum negli Studi professionali, erogata in due tranche a maggio 2024 e maggio 2025.
Spetta sicuramente ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo, ossia alla data del 16 febbraio 2024.
Chiaramente spetta anche agli assunti dal 1 febbraio 2024, ma matureranno, come vedremo una cifra bassissima.
A livello contrattuale, non essendo specificato, l'una tantum spetta a tutti coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato, sia part-time che full-time, sia a tempo determinato, che indeterminato, così come per gli apprendisti che hanno un contratto di apprendistato.
Un'altra cosa da sottolineare è che spetta la stessa cifra teorica di base, di 200 euro per maggio 2024 e maggio 2025, ai lavoratori assunti entro il 16 febbraio 2024 di qualsiasi livello contrattuale.
Una tantum in busta paga: quando viene pagata?
L'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo degli studi professionali prevede l'erogazione di due tranches pari a 200 euro il 1 maggio 2024 e 200 euro il 1 maggio 2025.
Questo vuol dire che l'una tantum, calcolata come vedremo, sarà erogata nella busta paga di maggio 2024 e poi un nuovo pagamento della stessa cifra a maggio 2025.
L'erogazione in teoria può avvenire proprio in data 1 maggio 2024 e 1 maggio 2025 attraverso un acconto del datore di lavoro sulla busta paga di maggio 2024 e maggio 2025, ma la vera tempistica di erogazione sarà quella del normale pagamento della retribuzione di maggio 2024 e maggio 2025, quindi nei primi giorni dei mesi di giugno 2024 e giugno 2025.
L'una tantum infatti, dovrà essere inserita nelle buste paga di maggio 2024 e maggio 2025, essendo un emolumento lordo.
Calcolo una tantum in busta paga a maggio 2024: spettano 2,82 euro per ogni mese di lavoro prestato
La cifra di 200 euro è teorica per la presenza, nel testo ufficiale del rinnovo del CCNL Studi professionali, di questo criterio di calcolo dell'una tantum: "Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1.4.2018 -1.3.2024 seguendo le previsioni dell'art. 130 del presente C.C.N.L. (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonché, – per i lavoratori a tempo parziale – sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro".
A questo punto, ai lavoratori spetta una cifra teorica per ogni mese di lavoro prestato nel periodo da aprile 2018 a febbraio 2024, che sono 71 mesi, pari appunto a 200 diviso 71 = 2,8169 euro per mese di lavoro prestato.
Non solo, per i lavoratori part-time l'accordo prevede che "per i lavoratori a tempo parziale" la riparametrazione va fatta "sulla base dell'orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro".
Quindi ad esempio un lavoratore a tempo parziale di 20 ore settimanali, avendo un orario a part-time al 50%, avrà diritto per ogni mese alla metà di 2,8169 euro, ossia 1,4084 euro per ogni mese di lavoro prestato nel periodo da aprile 2018 a febbraio 2024.
Il calcolo è semplice, occorre conteggiare quanti mesi sono stati lavorati nel periodo che va da aprile 2018 a febbraio 2024 presso lo stesso datore di lavoro, chiaramente per coloro che sono in forza presso quel datore di lavoro alla data del 16 febbraio 2024.
E poi bisogna moltiplicare il numero dei mesi di lavoro per 2,8169 euro mensili. In caso di part-time bisognerà dividere il risultato per 40 e moltiplicare per il numero di ore contrattuali (es. 20 ore settimanali, 24 ore settimanali, 32 ore settimanali, ecc.).
Tabella importi spettanti a maggio 2025
Ecco la tabella per calcolare l'una tantum spettante in busta paga a maggio 2024 (e che sarà percepita anche a maggio 2025):
Numero mesi lavorati nel periodo 01/04/2018 – 01/03/2024 | Importo una tantum spettante (full-time) | Part-time 20 ore | Part-time 24 ore | Part-time 32 ore |
---|---|---|---|---|
1 | 2.82 € | 1.41 € | 1.69 € | 2.25 € |
2 | 5.63 € | 2.82 € | 3.38 € | 4.51 € |
3 | 8.45 € | 4.23 € | 5.07 € | 6.76 € |
4 | 11.27 € | 5.63 € | 6.76 € | 9.01 € |
5 | 14.08 € | 7.04 € | 8.45 € | 11.27 € |
6 | 16.90 € | 8.45 € | 10.14 € | 13.52 € |
7 | 19.72 € | 9.86 € | 11.83 € | 15.77 € |
8 | 22.54 € | 11.27 € | 13.52 € | 18.03 € |
9 | 25.35 € | 12.68 € | 15.21 € | 20.28 € |
10 | 28.17 € | 14.08 € | 16.90 € | 22.54 € |
11 | 30.99 € | 15.49 € | 18.59 € | 24.79 € |
12 | 33.80 € | 16.90 € | 20.28 € | 27.04 € |
13 | 36.62 € | 18.31 € | 21.97 € | 29.30 € |
14 | 39.44 € | 19.72 € | 23.66 € | 31.55 € |
15 | 42.25 € | 21.13 € | 25.35 € | 33.80 € |
16 | 45.07 € | 22.54 € | 27.04 € | 36.06 € |
17 | 47.89 € | 23.94 € | 28.73 € | 38.31 € |
18 | 50.70 € | 25.35 € | 30.42 € | 40.56 € |
19 | 53.52 € | 26.76 € | 32.11 € | 42.82 € |
20 | 56.34 € | 28.17 € | 33.80 € | 45.07 € |
21 | 59.15 € | 29.58 € | 35.49 € | 47.32 € |
22 | 61.97 € | 30.99 € | 37.18 € | 49.58 € |
23 | 64.79 € | 32.39 € | 38.87 € | 51.83 € |
24 | 67.61 € | 33.80 € | 40.56 € | 54.08 € |
25 | 70.42 € | 35.21 € | 42.25 € | 56.34 € |
26 | 73.24 € | 36.62 € | 43.94 € | 58.59 € |
27 | 76.06 € | 38.03 € | 45.63 € | 60.85 € |
28 | 78.87 € | 39.44 € | 47.32 € | 63.10 € |
29 | 81.69 € | 40.85 € | 49.01 € | 65.35 € |
30 | 84.51 € | 42.25 € | 50.70 € | 67.61 € |
31 | 87.32 € | 43.66 € | 52.39 € | 69.86 € |
32 | 90.14 € | 45.07 € | 54.08 € | 72.11 € |
33 | 92.96 € | 46.48 € | 55.77 € | 74.37 € |
34 | 95.77 € | 47.89 € | 57.46 € | 76.62 € |
35 | 98.59 € | 49.30 € | 59.15 € | 78.87 € |
36 | 101.41 € | 50.70 € | 60.85 € | 81.13 € |
37 | 104.23 € | 52.11 € | 62.54 € | 83.38 € |
38 | 107.04 € | 53.52 € | 64.23 € | 85.63 € |
39 | 109.86 € | 54.93 € | 65.92 € | 87.89 € |
40 | 112.68 € | 56.34 € | 67.61 € | 90.14 € |
41 | 115.49 € | 57.75 € | 69.30 € | 92.39 € |
42 | 118.31 € | 59.15 € | 70.99 € | 94.65 € |
43 | 121.13 € | 60.56 € | 72.68 € | 96.90 € |
44 | 123.94 € | 61.97 € | 74.37 € | 99.15 € |
45 | 126.76 € | 63.38 € | 76.06 € | 101.41 € |
46 | 129.58 € | 64.79 € | 77.75 € | 103.66 € |
47 | 132.39 € | 66.20 € | 79.44 € | 105.92 € |
48 | 135.21 € | 67.61 € | 81.13 € | 108.17 € |
49 | 138.03 € | 69.01 € | 82.82 € | 110.42 € |
50 | 140.85 € | 70.42 € | 84.51 € | 112.68 € |
51 | 143.66 € | 71.83 € | 86.20 € | 114.93 € |
52 | 146.48 € | 73.24 € | 87.89 € | 117.18 € |
53 | 149.30 € | 74.65 € | 89.58 € | 119.44 € |
54 | 152.11 € | 76.06 € | 91.27 € | 121.69 € |
55 | 154.93 € | 77.46 € | 92.96 € | 123.94 € |
56 | 157.75 € | 78.87 € | 94.65 € | 126.20 € |
57 | 160.56 € | 80.28 € | 96.34 € | 128.45 € |
58 | 163.38 € | 81.69 € | 98.03 € | 130.70 € |
59 | 166.20 € | 83.10 € | 99.72 € | 132.96 € |
60 | 169.01 € | 84.51 € | 101.41 € | 135.21 € |
61 | 171.83 € | 85.92 € | 103.10 € | 137.46 € |
62 | 174.65 € | 87.32 € | 104.79 € | 139.72 € |
63 | 177.46 € | 88.73 € | 106.48 € | 141.97 € |
64 | 180.28 € | 90.14 € | 108.17 € | 144.23 € |
65 | 183.10 € | 91.55 € | 109.86 € | 146.48 € |
66 | 185.92 € | 92.96 € | 111.55 € | 148.73 € |
67 | 188.73 € | 94.37 € | 113.24 € | 150.99 € |
68 | 191.55 € | 95.77 € | 114.93 € | 153.24 € |
69 | 194.37 € | 97.18 € | 116.62 € | 155.49 € |
70 | 197.18 € | 98.59 € | 118.31 € | 157.75 € |
71 | 200.00 € | 100.00 € | 120.00 € | 160.00 € |
Solo un lavoratore che ha lavorato con un contratto a tempo pieno o full-time, da assunto prima del 1 aprile 2018, percepirà 200 euro a maggio 2024 e maggio 2025.
A quanto ammonta l'una tantum netta in tasca?
Si legge ancora che "Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del T.F.R.".
Questo vuol dire che l'una tantum è una cifra che non genera diritto a nessun altro emolumento, non entra nel calcolo del TFR ma anche di ferie, permessi, paga oraria e giornaliera ecc.
E' una cifra lorda e assoggettata a contribuzione previdenziale, ivi compreso l'esonero contributivo, e tassazione Irpef.
Quindi il lavoratore dovrà pagarci sopra il 9,19% di contribuzione previdenziale, ridotta nei casi previsti dall'esonero contributivo del 6% o 7%, nel caso dei lavoratori con contratto a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato, mentre gli apprendisti pur dovendo pagare il 5,84% si vedranno azzerare i contributi a proprio carico dall'esonero contributivo.
Il lavoratore poi dovrà pagarci sopra la tassazione Irpef secondo le aliquote di legge, quindi il 23% fino a 28.000 euro, il 35% da 28.000 a 50.000 euro di reddito imponibile fiscale, oppure il 43% oltre 50.000 euro.
Pertanto la cifra netta percepita a titolo di una tantum per il mancato rinnovo contrattuale dal 2018 al 2024, sarà di importo ridotto rispetto alla cifra teorica.
Conversione in Fringe benefit come strumenti di welfare
Ma l'accordo prevede una possibilità di erogazione alternativa, più conveniente per il datore di lavoro (azienda o studio professionale) e per il lavoratore.
L'accordo prevede che "L'importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente".
Questo vuol dire che il datore di lavoro può erogare la cifra lorda non in denaro ma in beni e servizi, beni e servizi, nonché somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Si tratta dei fringe benefit 2024.
Il vantaggio è che ad esempio un lavoratore che ha diritto a 200 euro, convertendoli in beni e servizi (come lo sono ad esempio i buoni spesa o i buoni benzina), incasserà un valore reale di 200 euro, esentasse. Ed il datore di lavoro non pagherà i contributi a carico aziendale sui 200 euro erogati. Quindi 200 euro il costo aziendale e 200 euro l'incasso "netto" per il lavoratore.