L'una tantum nel CCNL Commercio Confesercenti va da 138,69 a 303,81 euro teorici per i lavoratori che hanno lavorato da gennaio 2022 a marzo 2023.
Ecco gli importi teorici spettanti ai lavoratori:
Livello | Una tantum in busta paga a luglio 2024 | Una tantum in busta paga a luglio 2025 | Totale una tantum spettante |
---|---|---|---|
Quadri | 303.81 € | 303.81 € | 607.62 € |
Livello 1 | 273.67 € | 273.67 € | 547.34 € |
Livello 2 | 236.73 € | 236.73 € | 473.46 € |
Livello 3 | 202.34 € | 202.34 € | 404.68 € |
Livello 4 | 175.00 € | 175.00 € | 350.00 € |
Livello 5 | 158.11 € | 158.11 € | 316.22 € |
Livello 6 | 141.95 € | 141.95 € | 283.90 € |
Livello 7 | 121.53 € | 121.53 € | 243.06 € |
Anche ai lavoratori del settore Terziario Commercio ai quali si applica il CCNL firmato da Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno diritto all'"Importo forfettario aggiuntivo "una tantum":
"Ad integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario di settore del 12.12.2022, per completare l’integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza al 22.3.2024, data di sottoscrizione dell'Accordo, va corrisposto un importo forfettario aggiuntivo una tantum pari ad euro 350 sul IV livello lordi, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento.
Ai soli fini del computo tale importo, suddivisibile in 15 quote mensili, o frazioni, va determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dall’1.1.2022 al 31.3.2023.
L'importo forfettario aggiuntivo va erogato in due rate, la prima rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2024, la seconda rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2025.
Agli apprendisti in forza alla medesima data va erogato in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al C.C.N.L. 12.12.2019 con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo forfettario aggiuntivo una tantum sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part-time, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con Accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo di cui al comma 2 del presente articolo".
I lavoratori per aver diritto all'una tantum devono essere in forza alla data del 22 marzo 2024 e avranno diritto ad 1/15 per ogni mese intero lavorato da gennaio 2022 a marzo 2023.
Ecco l'importo teorico dell'una tantum spettante per ogni mese lavorato da gennaio 2022 a marzo 2023, sempre per ogni tranche di luglio 2024 e luglio 2025:
Livello | Quota spettante per ogni mese lavorato da gennaio 2022 a marzo 2023 |
---|---|
Quadri | 20.25 € |
Livello 1 | 18.24 € |
Livello 2 | 15.78 € |
Livello 3 | 13.49 € |
Livello 4 | 11.67 € |
Livello 5 | 10.54 € |
Livello 6 | 9.46 € |
Livello 7 | 8.10 € |
Una volta calcolato per quanti mesi il lavoratore è stato in forza in azienda nel periodo che va da gennaio 2022 a marzo 2023, si può determinare l'importo spettante, per ognuna delle due tranche tra luglio 2024 e luglio 2025, in base ai mesi di lavoro prestati nel periodo di 15 mesi descritto.
In caso di part-time, l'importo va proporzionalmente ridotto, ossia ad esempio se un lavoratore è un part-time al 50%, percepirà un importo dell'una tantum dimezzato.