La truffa è il reato che punisce la condotta commessa da colui che, servendosi di un inganno, induca l’altra persona in errore e, approfittandosene ingiustamente, la convinca a compiere un atto di disposizione patrimoniale.
Tale atto procurerà un ingiusto profitto per il truffatore e un danno economico per la vittima.
Lo Stato intende quindi tutelare la libertà del consenso, intesa come la libera determinazione della volontà a concludere un determinato atto senza pregiudizi e convincimenti, così come difendere il patrimonio.
Cos’è il reato di truffa
Il reato di truffa, di cui all’articolo 640 del Codice Penale, viene collocato dal legislatore tra i cd. Delitti contro il patrimonio mediante frode di cui al Capo II, del più ampio Titolo XIII dell’ordinamento e dedicato ai Delitti contro il patrimonio.
La norma intende quindi garantire la tutela del patrimonio e della libertà del consenso della vittima, punendo tutti quei comportamenti che ledano i doveri di lealtà, correttezza, buona fede e libera scelta dei contraenti.
L’art. 640 c.p. dispone che:
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente”.
La legge, quindi, descrive un reato comune (ovvero, che possa essere commesso da “chiunque”) e focalizza la propria attenzione sul nucleo fondamentale dell’inganno.
Il soggetto agente, cioè il truffatore, si serve di comportamenti elusivi delle realtà, capaci di indurre in errore la vittima e convincerla a compiere degli atti di disposizione patrimoniale.
Questi impoveriranno economicamente la persona offesa dal reato, ma arricchiranno ingiustamente il truffatore, oppure un terzo interessato.
Caratteristiche della truffa
Il reato descritto dall’articolo 640 c.p., descrive una condotta tipica: ovvero le caratteristiche necessarie in presenza delle quali è possibile parlare di truffa.
Sono elementi caratteristici della condotta tipica della truffa:
- l’artificio e/o il raggiro compiuti dal truffatore;
- l’induzione in errore della persona offesa del reato;
- il conseguimento di un ingiusto profitto per l’autore del reato e per un altro a questi vicino;
- il danno causato nella sfera patrimoniale della vittima.
Spieghiamo nel dettaglio le caratteristiche della truffa.
L’artificio e il raggiro
La condotta fraudolenta compiuta consiste nell’ottenere un ingiusto profitto, o comunque la cosa altrui, servendosi di veri e propri “artifici o raggiri”, nel dettaglio:
- gli artifici si sostanziano in vere e proprie manipolazioni della realtà, capaci di alterare le reali circostanze e farle apparire come non sono;
- i raggiri possono essere il frutto di ragionamenti, discorsi e allusioni con cui indurre la vittima a un falso convincimento.
Vediamo alcuni esempi che possano chiarire il concetto:
Tizio si fa consegnare una certa somma di denaro da Caio, affermando che queste siano il compenso dovutogli per le spese della lite e quindi il suo compenso professionale. Tizio infatti dichiara a più riprese di essere un avvocato e induce così Caio a credergli.
Tuttavia, Tizio è stato cancellato dall’albo anni addietro.
Sempronio, per poter accedere al bonus riservato ad una determinata fascia di reddito, dichiara fraudolentemente un ISEE inferiore per poter godere del beneficio.
Caio, attraverso compravendite di merci, dapprima fa acquisti regolari di modesti importi, servendosi di questi per indurre Mevio, venditore, a credere di star facendo affari con un creditore affidabile e solvibile. Ingenerato il convincimento, Caio procede con ordini di ingente importo che poi non provvede a pagare.
In sostanza, gli artifici e i raggiri tali da indurre in inganno la vittima della truffa, possono consistere anche in menzogne, bugie, messe in scena, ma anche il tacere maliziosamente su alcune circostanze con l’intento di approfittare della buona fede del proprio interlocutore.
L’induzione in errore
Perché la truffa possa ritenersi validamente costituita, occorre che gli artifici e i raggiri compiuti dal truffatore, siano stati capaci di indurre in errore la vittima.
L’induzione in errore rappresenta cioè il solido convincimento che la vittima ripone in una situazione e che, nella realtà, non è come appare o addirittura non esiste.
La convinzione ingenerata nella vittima deve essere così forte da portare la persona offesa a compiere un atto di disposizione patrimoniale (pensiamo a chi paghi una certa somma di denaro per aver creduto di stare acquistando online un articolo che non gli verrà mai consegnato).
Secondo parte della dottrina (Antolisei), il compimento di un atto patrimoniale, rappresenta il cd. requisito tacito della truffa. Cosa significa? Un requisito che, seppure non esplicitamente richiamato dalla norma incriminatrice, rappresenta un presupposto necessario per poter configurare il reato.
Un atto dispositivo di tipo patrimoniale può riguardare un qualunque elemento del proprio patrimonio (pensiamo agli immobili, ma anche ai beni mobili, ai diritti reali o di credito); così come avere carattere omissivo, come può essere la mancata riscossione di un credito.
In ogni caso, stando alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, 10 gennaio 2012, n. 155, l’atto dispositivo deve intendersi non solo quale atto negoziale (come convincere la vittima a stipulare un accordo), ma anche il prestare il consenso, il permesso, tollerare o consegnare qualcosa e tale da produrre un danno.
Si parla di truffa anche qualora sia stata la stessa vittima a rivolgersi volontariamente al colpevole, essendo bastevole che quest’ultimo abbia determinato o rafforzato l’erroneo convincimento della persona offesa.
L’ingiusto profitto con altrui danno
Con il termine ingiusto profitto si fa riferimento all’ottenimento ingiusto di un profitto economico, oppure di un altro tipo di utilità, per l’autore del reato.
Proprio l’ingiustizia del conseguimento è stata a più riprese oggetto di interesse per la giurisprudenza, ne sono un esempio:
- i cd. pataccari, ovvero coloro i quali lascino credere alla vittima che un oggetto sia di un qualche valore, tacendo invece la contraffazione;
- il gioco delle tre carte, quando lo stesso sia truccato;
- la falsa attestazione documentale alla P.A. per ottenere un impiego, altrimenti non possibile;
- emettere una fattura doganale contraffatta che consenta l’esportazione all’estero di merce altrimenti non possibile e svincolandosi dal pagamento invece dovuto delle relative imposte doganali.
L’ingiusto profitto conseguito dal truffatore deve poi causare un danno per la vittima del reato.
Il danno ha necessariamente contenuto patrimoniale ed economico: non solo inteso come perdita patrimoniale di un bene, ma anche come il mancato conseguimento di un vantaggio economico che la vittima si riprometteva di conseguire dalla prestazione.
Quando si ritiene consumata la truffa?
Per quanto riguarda la consumazione del reato previsto ex art. 640 c.p., sono le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia del 16 dicembre 1998, Cellamare, ad intervenire sul punto.
La truffa è un reato istantaneo e di danno: ciò significa che, ad essere perseguita, è la condotta tipica descritta dall’ordinamento a cui fa seguito l’effettiva diminuzione patrimoniale della vittima (in termini giuridici, si definisce letteralmente “deminutio patrimonii”).
Elemento soggettivo
L’elemento psicologico del reato di truffa è il dolo generico, diretto o indiretto che sia.
Il dolo richiesto per la sussistenza della truffa è la generica volontà e coscienza di realizzare una condotta elusiva della realtà, tesa ad ingannare e indurre in errore la controparte, al fine di procurarsi un vantaggio ingiustamente,
Il truffatore, quindi, al momento di compimento del reato assume il rischio delle conseguenze possibili delle sue azioni e rende irrilevante le ragioni che lo abbiano spinto ad un simile comportamento.
Pene previste
La truffa, nell’ipotesi base, è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
Tuttavia, nel caso della cd. truffa aggravata la sanzione è aumentata e prevede la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da € 309 a € 1.549.
Sono circostanze aggravanti speciali della truffa quelle previste all’articolo 640, comma 2 e cioè i casi in cui il reato sia commesso:
- ai danni dello Stato oppure di un altro ente pubblico, o per far esonerare qualcuno dal servizio militare;
- convincendo la vittima di un pericolo immaginario o di dover eseguire un ordine dell’Autorità;
- approfittando di condizioni note all’autore riconducibili alla circostanza ex art. 61, n. 5 (ovvero la minorata difesa).
Vediamo adesso quali tipi di truffa prevede la legge con esempi .
Tipi di truffa
La legge consente di distinguere i diversi tipi di truffa, per esempio:
- la truffa ai danni dello Stato;
- la truffa contrattuale;
- la truffa online;
- la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640 bis c.p.;
- la frode in danno delle assicurazioni, ex art. 642 c.p.
Truffa ai danni dello Stato
Si parla di truffa ai danni dello Stato ogni volta in cui gli artifici e i raggiri vengano commessi per indurre in errore lo Stato, oppure altri enti pubblici.
Vediamo degli esempi richiamati anche dalla giurisprudenza:
- “Integra il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, la condotta ingannevole finalizzata all’aggiudicazione di un appalto pubblico, sempreché ne derivi alla P.A. un danno immediato ed effettivo di natura strettamente economico-patrimoniale, che può consistere sia nelle spese, negli esborsi e negli oneri finanziari sostenuti per la costituzione del rapporto contrattuale, sia nel dispendio di risorse umane ed economiche conseguente alla necessità di una scoperta tardiva dell’irregolarità, di revocare l’assegnazione dell’appalto ed adottare gli ulteriori provvedimenti” Cass. sez. II, 23 maggio 2017, n. 25733;
- “Rientra nell’ipotesi di truffa ai danni dello Stato la produzione di un falso certificato di laurea, dal quale consegua l’abilitazione all’insegnamento e successivamente l’immissione in ruolo conseguentemente percependo, in costanza del rapporto, la regolare retribuzione” Cass., 9 maggio 1994, Ciprinao;
- “In caso di assunzione a un pubblico impiego ottenuta mediante false attestazioni e false dichiarazioni, il momento consumativo del reato coincide con l’illegittimo conseguimento della nomina, da cui deriva il danno patrimoniale sia per la pubblica amministrazione, sia per i concorrenti esclusi che subiscono il mancato guadagno derivante dal ritardo nell’assunzione” Cass., 24 ottobre 1983, Mercandini;
- “Rientrano nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di ente pubblico: ne è un esempio Poste Italiane s.p.a.” Cass., sez. II, 27 maggio 2022, n. 20683;
- “La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è una condotta fraudolenta idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è quindi suscettibile di integrare il reato di truffa”, Cass. sez. II, 12 ottobre 2006, n. 34210.
Truffa contrattuale
Si parla di truffa contrattuale ogni volta in cui una delle parti contraenti, al fine di avvenire alla stipula di condizioni contrattuali più favorevoli per sé, ponga in essere artifici o raggiri per ingannare la controparte.
Vediamo degli esempi:
- “Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del professionista che, tramite artifizi e raggiri, nasconde una propria inadempienza al cliente, il quale, ignorando tale circostanza, rinnova il mandato al professionista, continuando a retribuirlo e consentendogli di percepire un ingiusto profitto” Cass., sez. II, 27 novembre 2014, n. 49472;
- “La condotta del funzionario di banca il quale, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell’operazione finanziaria proposta al cliente, consapevolmente tragga vantaggio per conto dell’istituto di credito, ai fini della vendita medesima, dall’inesperienza e dall’ignoranza in materia del compratore” Cass. sez. II, 13 novembre 2009, n. 43347.
Truffa online
La truffa online è probabilmente il tipo di truffa più nota: ne sono un esempio i tentativi di phishing a mezzo mail, gli sms provenienti da sedicenti banche oppure dalla P.A., così come le finte lotterie o le offerte di acquisto eccessivamente vantaggiose.
Per parte della dottrina, la truffa online potrebbe essere riconducibile all’ipotesi di truffa aggravata di cui al comma 2, n. 2 bis, dell’articolo 640 c.p. e quindi ricadere nell’ipotesi della circostanza aggravante della minorata difesa.
Ecco alcuni esempi:
- Phishing, solitamente a mezzo email con cui si tenta di adescare la vittima con un messaggio di posta che indica la necessità di ritirare un pacco consegnato da un certo corriere spedizioniere, oppure di dover resettare le proprie credenziali bancarie;
- Smishing, analogo al phishing, si avvale del medesimo meccanismo tuttavia attraverso sms: assai frequente nell’ultimo periodo, sono le campagne di truffa a nome di Agenzia delle Entrate e INPS per la revoca del reddito di cittadinanza oppure della Carta risparmio spesa.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640 bis c.p.
L’articolo 22 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, ha introdotto nel Codice Penale l’articolo 640 bis e rubricato “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche".
Il nuovo tipo di reato si configura nel caso in cui la truffa aggravata abbia ad oggetto “contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.
Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza discutono della corretta interpretazione del reato: se lo stesso si configuri come una fattispecie autonoma a tutti gli effetti, oppure una particolare aggravante del reato di truffa.
Chi propende per la prima interpretazione, basa le proprie ragioni sul fatto che il legislatore abbia scelto di disciplinare la norma in un articolo a sé stante e che quindi ciò innalzerebbe il delitto a reato autonomo.
Di pari passo si attesta l’altra corrente, ritenendo che l’elemento soggettivo delle due ipotesi di truffa sia identico e che a mutare sia l’inasprimento specifico della pena.
Quando non si configura la truffa
La truffa è un reato la cui realizzazione presuppone il verificarsi della condotta tipica, così come viene descritta dall’articolo 640 del Codice Penale.
In assenza degli elementi tipici del reato (ovvero gli artifici e/o raggiri, l’induzione in errore, l’ingiusto profitto con l’altrui danno) il reato di truffa non può ritenersi integrato.
Come fare una denuncia per truffa
La truffa è procedibile a querela della persona offesa, ad eccezione per le ipotesi di truffa aggravata per le quali si procede d’ufficio.
È possibile sporgere querela nel termine di 3 mesi dal giorno di commissione del reato, così come previsto dall’articolo 124 del Codice Penale.
La querela è la dichiarazione con cui la persona offesa, o il suo avvocato, mette a conoscenza del reato l’Autorità e dà l’input affinché venga sanzionato il colpevole.
La querela può essere soggetta a remissione, ovvero può essere ritirata, a differenza invece del caso in cui per il reato si proceda d’ufficio: in questa ipotesi, cioè nei casi di truffa aggrava portati all’attenzione dell’Autorità, la stessa darà l’avvio alle indagini e non potranno più essere fermate.