In occasione del Natale i datori di lavoro del CCNL settore chimico erogano ai loro dipendenti la gratifica natalizia, cioè la cosiddetta tredicesima. La tredicesima mensilità per i lavoratori addetti del comparto chimico è stabilita dall’art. 17 dell’apposito contratto collettivo nazionale.
La tredicesima per i lavoratori assunti con il contratto collettivo dei chimici è pari alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun lavoratore e spetta anche ai dipendenti assunti durante l’anno o che durante l’anno hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l’azienda.
La tredicesima mensilità viene pagata secondo i ratei maturati durante l'anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma è calcolata sulla retribuzione di dicembre, pertanto anche sulla tredicesima spettano gli aumenti stipendiali da rinnovo del CCNL.
Vediamo la normativa relativamente alla tredicesima nel CCNL Chimici, come si calcola e a chi spetta la tredicesima mensilità.
Tredicesima Chimici: quando va pagata
Il CCNL per i lavoratori addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL disciplina l’erogazione della tredicesima mensilità all’articolo 17.
Nello specifico, il contratto collettivo stabilisce che: “L’impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una 13ª mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla Vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’impresa, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni".
Quando pagare la tredicesima CCNL chimico? A detta proprio dell’art. 17 dell’apposito CCNL, la tredicesima sarà erogata in occasione della Vigilia di Natale, quindi entro il 24 dicembre.
Tredicesima CCNL chimici: settore lubrificanti e GPL
All’interno del CCNL chimici, sono tuttavia previste norme specifiche per il settore Lubrificanti e GPL. Tali norme sono previste alla parte IV del CCNL chimici. All’articolo 17 del capitolo XVII, parte IV del CCNL, in materia di tredicesima, è stabilito che: “Le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori, in occasione del Santo Natale, una tredicesima mensilità ed alla fine del mese di giugno una quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione.
Agli effetti delle predette corresponsioni saranno considerate retribuzione normale la paga di fatto, l’eventuale indennità di turno e l’eventuale maggiorazione per orari particolari, nonché l’eventuale compenso per lavoro discontinuo, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce.
Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate a questi effetti come un dodicesimo. Le frazioni inferiori saranno trascurate.
Le mensilità aggiuntive di cui sopra sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche o mensilità eccedenti le 12 annuali corrisposte aziendalmente alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. e comunque allo stesso titolo delle corresponsioni di cui al presente articolo.
La tredicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1° luglio al 30 giugno”.
Calcolo tredicesima CCNL settore chimico
L’importo della tredicesima per i dipendenti del settore chimico è adeguato alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso disciplinata dall’art.14 del contratto, che individua gli elementi della retribuzione stessa.
Quale è la retribuzione globale di fatto?
Si tratta di tutti quegli elementi retributivi erogati in misura fissa e continuativa al lavoratore.
Quindi la norma che regolamenta la disciplina della tredicesima mensilità nel settore chimico stabilisce la tredicesima mensilità segue la struttura della retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
Ma come è composta la retribuzione di un dipendente del settore chimico. L’art. 14 del CCNL relativo ai dipendenti del settore chimico stabilisce che: “Sono elementi retributivi della paga mensile o stipendio i seguenti:
- minimo contrattuale;
- indennità di posizione organizzativa (IPO);
- eventuale Elemento retributivo individuale;
- superminimo (comprensivo degli scatti di anzianità congelati non assorbibili);
- altre eccedenze sul minimo contrattuale.
2) Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
- compenso per eventuale lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni;
- eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
- Elemento aggiuntivo della retribuzione;
- premio di produzione o indennità sostitutive (elemento retributivo scorporato per gli operatori di
- vendita);
- eventuali provvigioni, interessenze, ecc.;
- 13ª mensilità;
- eventuali premi o gratifiche aventi carattere continuativo;
- elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) come disciplinato dall'art. 15, B1 punto 2).”
Per avere un’idea dell’ammontare della tredicesima erogata si possono consultare le tabelle retributive previste nel CCNL. Ecco tutte le tabelle retributive CCNL Chimici farmaceutici industria.
Per calcolare dal lordo al netto la tredicesima, bisogna tener conto che sulla tredicesima si pagano i contributi previdenziali, ma nei casi previsti è possibile anche beneficiare dell'esonero contributivo del 2% o 3%.
Inoltre, a livello fiscale, la tredicesima mensilità è tassata con l'aliquota Irpef lorda senza applicazione delle detrazioni fiscali.
Ecco come si calcola la tredicesima dal lordo al netto, nell'approfondimento sul calcolo della tredicesima netta in tasca.
Tredicesima mensilità CCNL chimici: casi particolari
Vediamo alcuni casi particolari.
Tredicesima se il lavoratore ha lavorato meno di 12 mesi. Secondo l’art. 17 del CCNL per i lavoratori del settore chimico, la tredicesima spetta anche ai dipendenti che siano assunti o che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro con l’azienda durante l’anno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, il lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità in relazione ai mesi in servizio presso l’azienda. Quindi avrà diritto a tanti dodicesimi di tredicesima quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Quindi un lavoratore assunto il giorno 14 agosto, avrà diritto ad un rateo intero di tredicesima per il mese di agosto. Un assunto il 16 agosto, non percepirà un rateo di tredicesima per il mese di agosto, ma lo percepirà a partire dal mese di settembre.
Tredicesima CCNL chimici: norme specifiche Settore Lubrificanti e Gpl
Il CCNL relativo al settore chimico contiene una serie di norme specifiche per comparti particolari del settore. Tra questi vi è il settore “Lubrificanti e Gpl”.
Come detto già in precedenza all’articolo 17 del capitolo XVII, parte IV del CCNL, in materia di tredicesima, è stabilito che: “Le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori, in occasione del Santo Natale, una tredicesima mensilità ed alla fine del mese di giugno una quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun lavoratore alle rispettive date di maturazione.
Agli effetti delle predette corresponsioni saranno considerate retribuzione normale la paga di fatto, l’eventuale indennità di turno e l’eventuale maggiorazione per orari particolari, nonché l’eventuale compenso per lavoro discontinuo, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, al lavoratore saranno corrisposti tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti risulteranno i mesi passati in servizio nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce.
Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno considerate a questi effetti come un dodicesimo. Le frazioni inferiori saranno trascurate.
Le mensilità aggiuntive di cui sopra sostituiscono ed assorbono, fino a concorrenza, le eventuali gratifiche o mensilità eccedenti le 12 annuali corrisposte aziendalmente alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. e comunque allo stesso titolo delle corresponsioni di cui al presente articolo.
La tredicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilità si intenderà riferita al periodo dal 1° luglio al 30 giugno”.
Quindi i lavoratori di tale comparto percepiranno la tredicesima in occasione del Natale, il 25 dicembre di ogni anno.
La tredicesima per i dipendenti del comparto lubrificanti e Gpl corrisponde alla retribuzione normale mensile percepita da ciascun lavoratore.
Quindi se si vuole avere un’idea dell’ammontare della tredicesima erogata ai dipendenti del comparto lubrificanti e Gpl per i quali il CCNL detta una norma specifica in materia di mensilità aggiuntive, si possono consultare le tabelle retributive previste nel CCNL.
Inoltre, ai fini della tredicesima saranno considerate retribuzione normale oltre la paga di fatto, anche l’eventuale indennità di turno, l’eventuale maggiorazione per orari particolari e l’eventuale compenso per lavoro discontinuo, esclusa ogni altra competenza aggiuntiva.
Anche in questo caso i lavoratori assunti o cessati durante l’anno avranno diritto alla tredicesima mensilità, nella misura di tanti dodicesimi quanti i mesi di lavoro maturati nell’anno in azienda. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si considerano mese intero.