La tredicesima nel CCNL Cooperative sociali è pari ad una mensilità di retribuzione, calcolata sulla retribuzione indicata nella busta paga di dicembre ed erogata entro il mese di dicembre.
Il contratto collettivo delle Cooperative sociali prevede il trattamento economico e normativo della tredicesima mensilità all'articolo 79.
La tredicesima mensilità è un trattamento economico istituito con l'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, poi esteso a tutti i lavoratori (erga omnes) con il D.P.R. n. 1070/1960. Quindi è una mensilità aggiuntiva obbligatoria per legge ed ha la funzione di sostenere il reddito dei lavoratori, in concomitanza delle feste natalizie.
La tredicesima mensilità è una mensilità supplementare che va calcolata tenendo conto dell'anno solare, quindi delle prestazioni del lavoratore nell'anno solare che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Tredicesima: testo CCNL Cooperative sociali
Il contratto collettivo delle cooperative sociali all'art. 79 stabilisce quanto segue:
"Entro il mese di dicembre di ogni anno l'azienda corrisponderà al personale un importo pari a 1 mensilità della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero.
La 13a mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio".
Tredicesima Cooperative sociali: entro quando va pagata?
La prima cosa da sottolineare è che la legge non indica il periodo preciso di pagamento della tredicesima, ma la ratio della legge è quella di garantire una mensilità aggiuntiva in occasione delle festività natalizie.
L'individuazione della "scadenza" di pagamento è demandata ai CCNL. Molti contratti collettivi stabiliscono una data precedente al 24 dicembre oppure indicano "entro le ricorrenze natalizie", quindi obbligando i datori di lavoro ad erogare la tredicesima prima di Natale.
Il CCNL delle Cooperative sociali indica come data di scadenza del pagamento della tredicesima "entro il mese di dicembre". Quindi la tredicesima, nelle aziende che applicano il CCNL, può essere erogata entro il 31 dicembre, quindi anche dopo il giorno di Natale.
Resta ovviamente consigliabile ed auspicabile una erogazione nella prima parte del mese di dicembre o comunque entro Natale, per consentire ai lavoratori il godimento a pieno delle festività natalizie.
Calcolo ratei tredicesima Cooperative sociali
Il contratto collettivo stabilisce che al personale dipendente spetta "un importo pari a 1 mensilità della retribuzione".
Il parametro di riferimento è la retribuzione della mensilità di dicembre.
Nel caso di un aumento stipendiale del lavoratore durante l'anno o nel mese di dicembre, la tredicesima andrà calcolata tenendo conto delle retribuzioni fisse e continuative del mese di dicembre, quindi comprensive dell'aumento di stipendio (anche per rinnovo del CCNL).
Calcolo ratei di tredicesima maturati in un anno
Per determinare la retribuzione del mese di dicembre, occorre prima di tutto determinare il numero di ratei spettanti.
Il lavoratore che ha lavorato tutto l'anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre, presso l'azienda, avrà diritto a 12/12 della tredicesima, ossia 12 ratei.
Il contratto collettivo stabilisce i criteri di calcolo dei ratei di tredicesima spettanti negli altri casi, ossia quando il lavoratore non ha lavorato in azienda per tutti i dodici mesi.
Il contratto collettivo delle cooperative sociali stabilisce che "Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni lavorativi va considerata come mese intero".
Questo vuol dire che nel caso di rapporto di lavoro iniziato il 1 marzo, ad esempio, al lavoratore spetteranno 10 ratei su 12 della tredicesima, erogati con la mensilità di dicembre. Così come nel caso del rapporto di lavoro cessato il 31 ottobre, il lavoratore percepirà sempre 10 ratei su 12 della tredicesima, ovviamente in questo caso erogata con la mensilità di ottobre.
Il contratto collettivo stabilisce anche che "La 13a mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio".
Assenze senza maturazione tredicesima
In questa ottica la tredicesima non matura (o per meglio dire i ratei non maturano) nei seguenti casi:
- Periodi di congedo parentale (ex astensione facoltativa);
- Sciopero;
- Malattia dei figli;
- Aspettativa non retribuita;
- Assenze ingiustificate;
- Sospensione per provvedimento disciplinare.
Assenze con maturazione della tredicesima
La tredicesima matura invece durante:
- il congedo obbligatorio di maternità e paternità;
- il congedo matrimoniale;
- Malattia, infortunio;
- Ferie, festività e permessi retribuiti;
- Riposi giornalieri fino all'anno del bambino.
L'articolo 15 del CCNL delle Cooperative sociali prevede in tema di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap che la fruizione dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 non comportano una contestuale riduzione proporzionale sia delle ferie che della tredicesima.
Calcolo tredicesima lorda
Una volta determinati i ratei di tredicesima spettanti al lavoratore, occorre individuare la retribuzione fissa e continuativa posta a base di calcolo della tredicesima, che è la mensilità di dicembre.
La tredicesima va calcolata sugli elementi della retribuzione individuati dall'articolo 75 del CCNL Cooperative sociali. Tale articolo stabilisce che "Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione globale della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:
- minimo contrattuale conglobato;
- scatti d'anzianità;
- il Premio Territoriale di Risultato PTR di cui all'art. 10 punto 2;
- ogni altro elemento retributivo corrisposto alla lavoratrice o al lavoratore.
Per determinare la paga oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli elementi stessi per 165 per un orario contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali".
Nel caso dei lavoratori impiegati, la tredicesima lorda in busta paga è espressa in dato mensile o giornaliero, mentre per quanto riguarda gli operai la tredicesima mensilità può essere espressa in busta paga in ore retribuite. In questo caso dodici ratei di tredicesima equivalgono a 165 ore retribuite (il divisore orario).
Nel caso al lavoratore spettino un numero di ratei di tredicesima inferiore a dodici, la retribuzione spettante in busta paga a titolo di tredicesima sarà inferiore e proporzionata al numero di ratei spettanti.
Calcolo tredicesima netta full-time Cooperative sociali
La tredicesima in busta paga è più bassa dello stipendio normale erogato negli altri mesi.
Questo netto più basso è dovuto alla circostanza che sulla tredicesima non spettano le detrazioni per lavoro dipendente e quindi il lavoratore nella sua qualità di contribuente paga sulla tredicesima l'imposta Irpef lorda.
Negli anni 2023 e 2024 ai lavoratori spetta l'esonero contributivo nella misura del 6% o 7% che nell'anno 2023 si riduce sulla tredicesima al 2% o 3%. Per maggiori informazioni ecco l'approfondimento sulla tredicesima 2023 dal lordo al netto in tasca.
Esponiamo nella tabella che segue, in base alle tabelle retributive del CCNL Cooperative sociali e quindi lo stipendio lordo in base al livello di inquadramento, quale è il netto della tredicesima in caso di lavoratore a tempo pieno che ha lavorato tutto l'anno solare e quindi ha diritto ad una mensilità aggiuntiva piena.
Calcolo tredicesima netta livelli da A1 a C3 con orario di lavoro a tempo pieno
Ecco la tabella per i livelli di inquadramento del CCNL Cooperative sociali (full-time) da A1 a C3:
Calcolo tredicesima full-time | Livello A1 | Livello A2 | Livello B | Livello C1 | Livello C2 | Livello C3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tredicesima lorda (a) | 1.254,62 € | 1.266,21 € | 1.325,20 € | 1.425,21 € | 1.467,90 € | 1.511,24 € |
contributi previdenziali 9.19% (c) | 115,30 € | 116,36 € | 121,79 € | 130,98 € | 134,90 € | 138,88 € |
Esonero contributivo 2% o 3% (d) | -37,64 € | -37,99 € | -39,76 € | -42,76 € | -44,04 € | -45,34 € |
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) | 77,66 € | 78,38 € | 82,03 € | 88,22 € | 90,86 € | 93,55 € |
Imponibile fiscale (f) (a-e) | 1.176,96 € | 1.187,83 € | 1.243,17 € | 1.336,99 € | 1.377,04 € | 1.417,69 € |
Imposta Irpef (g) | 267,78 € | 270,71 € | 285,66 € | 310,99 € | 321,80 € | 332,78 € |
Detrazioni per lavoro dipendente (h) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Netto in tasca (f-g+h) | 909,18 € | 917,12 € | 957,51 € | 1.026,00 € | 1.055,24 € | 1.084,92 € |
Calcolo tredicesima netta livelli da D1 a F2 con orario di lavoro a tempo pieno
Ecco la tabella per i livelli di inquadramento del CCNL Cooperative sociali (full-time) da A1 a C3:
Calcolo tredicesima full-time | Livello D1 | Livello D2 | Livello D3 | Livello E1 | Livello E2 | Livello F1 | Livello F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tredicesima lorda (a) | 1.511,24 € | 1.594,15 € | 1.697,06 € | 1.697,06 € | 1.909,18 € | 2.178,01 € | 2.542,83 € |
contributi previdenziali 9.19% (c) | 138,88 € | 146,50 € | 155,96 € | 155,96 € | 175,45 € | 200,16 € | 233,69 € |
Esonero contributivo 2% o 3% (d) | -45,34 € | -47,82 € | -50,91 € | -50,91 € | -57,28 € | -43,56 € | -50,86 € |
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) | 93,55 € | 98,68 € | 105,05 € | 105,05 € | 118,18 € | 156,60 € | 182,83 € |
Imponibile fiscale (f) (a-e) | 1.417,69 € | 1.495,47 € | 1.592,01 € | 1.592,01 € | 1.791,00 € | 2.021,41 € | 2.360,00 € |
Imposta Irpef (g) | 332,78 € | 353,78 € | 379,84 € | 379,84 € | 433,57 € | 495,78 € | 587,20 € |
Detrazioni per lavoro dipendente (h) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Netto in tasca (f-g+h) | 1.084,92 € | 1.141,69 € | 1.212,17 € | 1.212,17 € | 1.357,43 € | 1.525,63 € | 1.772,80 € |
Calcolo tredicesima netta part-time Cooperative sociali
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale, ovviamente la retribuzione è ridotta.
Esponiamo il calcolo in caso di part-time al 50%. In questo caso i lavoratori hanno diritto ad una tassazione inferiore perché il reddito annuale è più basso. Ma comunque sulla tredicesima non spettano né le detrazioni per lavoro dipendente né il trattamento integrativo, perché già calcolato nella mensilità di dicembre.
Calcolo tredicesima netta livelli da A1 a C3 con orario di lavoro part-time
Ecco la tabella per i livelli di inquadramento del CCNL Cooperative sociali (part-time 50%) da A1 a C3:
Calcolo tredicesima full-time | Livello A1 | Livello A2 | Livello B | Livello C1 | Livello C2 | Livello C3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tredicesima lorda (a) | 627.31 € | 633.11 € | 662.60 € | 712.61 € | 733.95 € | 755.62 € |
contributi previdenziali 9,19% (c) | 57.65 € | 58.18 € | 60.89 € | 65.49 € | 67.45 € | 69.44 € |
Esonero contributivo 2% o 3% (d) | -18.82 € | -18.99 € | -19.88 € | -21.38 € | -22.02 € | -15.11 € |
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) | 38.83 € | 39.19 € | 41.01 € | 44.11 € | 45.43 € | 54.33 € |
Imponibile fiscale (f) (a-e) | 588.48 € | 593.92 € | 621.59 € | 668.49 € | 688.52 € | 701.29 € |
Imposta Irpef (g) | 135.35 € | 136.60 € | 142.96 € | 153.75 € | 158.36 € | 161.30 € |
Detrazioni per lavoro dipendente (h) | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Netto in tasca (f-g+h) | 453.13 € | 457.32 € | 478.62 € | 514.74 € | 530.16 € | 539.99 € |
Calcolo tredicesima netta livelli da D1 a F2 con orario di lavoro part-time
Ecco la tabella per i livelli di inquadramento del CCNL Cooperative sociali (part-time 50%) da D1 a F2:
Calcolo tredicesima full-time | Livello D1 | Livello D2 | Livello D3 | Livello E1 | Livello E2 | Livello F1 | Livello F2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tredicesima lorda (a) | 755.62 € | 797.08 € | 848.53 € | 848.53 € | 954.59 € | 1,089.00 € | 1,271.41 € |
contributi previdenziali 9,19% (c) | 69.44 € | 73.25 € | 77.98 € | 77.98 € | 87.73 € | 100.08 € | 116.84 € |
Esonero contributivo 2% o 3% (d) | -22.67 € | -23.91 € | -25.46 € | -25.46 € | -28.64 € | -21.78 € | -25.43 € |
Contributi a carico del lavoratore (e) (c-d) | 46.77 € | 49.34 € | 52.52 € | 52.52 € | 59.09 € | 78.30 € | 91.41 € |
Imponibile fiscale (f) (a-e) | 708.85 € | 747.74 € | 796.01 € | 796.01 € | 895.50 € | 1,010.71 € | 1,180.00 € |
Imposta Irpef (g) | 163.03 € | 171.98 € | 183.08 € | 183.08 € | 205.97 € | 232.46 € | 271.40 € |
Detrazioni per lavoro dipendente (h) | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Netto in tasca (f-g+h) | 545.81 € | 575.76 € | 612.92 € | 612.92 € | 689.54 € | 778.24 € | 908.60 € |
I lavoratori sulla tredicesima beneficiano di un esonero contributivo ridotto al 2% o 3% e non godono sulla tredicesima né della detrazione per lavoro dipendente né del trattamento integrativo.