La tredicesima mensilità nel CCNL Alimentari PMI (piccola e media industria) spetta ai dipendenti in occasione delle ricorrenze natalizie. L’importo della tredicesima da pagare ai dipendenti è pari alla retribuzione normale mensile in atto nel mese di dicembre.
Tale mensilità aggiuntiva, spetta a tutti i lavoratori subordinati, anche in caso di rapporti di lavoro iniziati o conclusi durante l’anno.
Il calcolo dei ratei di tredicesima e dell'importo spettante in busta paga dipende dalla maturazione durante l'anno e dalle voci stipendiali.
La tredicesima mensilità nel contratto per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare è disciplinata all’articolo 48.
Vediamo gli aspetti normativi e pratici della tredicesima nel CCNL Alimentari (piccola industria).
Tredicesima mensilità: testo CCNL Alimentari PMI
L’art. 48 del CCNL alimentari Piccola e media industria (PMI) regola la materia della tredicesima. I lavoratori del comparto alimentari piccole e medie industrie beneficiano, infatti, nel mese di dicembre di una retribuzione aggiuntiva, la tredicesima appunto. Al primo comma l’art. 48 stabilisce che:
“Ai lavoratori considerati in servizio l'azienda corrisponderà per ciascun anno, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione normale mensile di fatto”.
Tale comma ci restituisce due importanti informazioni circa la tredicesima nel comparto Alimentari PMI e cioè la data entro la quale la tredicesima va pagata e l’ammontare della tredicesima stessa.
Tredicesima alimentari PMI: entro quando va pagata?
Per quanto riguarda il termine entro il quale la tredicesima va corrisposta ai lavoratori "in occasione della ricorrenza natalizia”, quindi entro il 25 dicembre di ogni anno. Ma tale data rappresenta la data ultima per l'erogazione della tredicesima.
La locuzione "in occasione della ricorrenza natalizia" vuol dire che il datore di lavoro deve assicurare il pagamento della tredicesima in modo che il lavoratore possa godere della mensilità aggiuntiva nel periodo natalizio e prenatalizio.
E quindi la data massima di erogazione della tredicesima è il 24 dicembre.
Calcolo tredicesima in busta paga
Mentre per quanto riguarda l’ammontare della tredicesima, il calcolo della tredicesima, come previsto dal CCNL Alimentari PMI, va effettuato sulla "retribuzione normale mensile di fatto".
Il contratto collettivo si riferisce alla retribuzione spettante al lavoratore nel mese di dicembre, pertanto eventuali aumenti contrattuali o da rinnovo di CCNL intercorsi durante l'anno, vanno compresi nel calcolo della tredicesima mensilità.
Per l'effettivo calcolo della tredicesima in busta paga occorre prima determinare i ratei di tredicesima spettanti al lavoratore e poi va determinata la retribuzione spettante per ogni rateo di tredicesima.
Tredicesima per lavoratori assunti durante l’anno
Il lavoratore sia assunto durante l’anno oppure cessato durante l’anno ha diritto alla tredicesima mensilità, calcolata sul periodo di lavoro nell'anno (che è ovviamente inferiore all'anno intero).
La tredicesima, aggiuntiva all'ordinario stipendio mensile, verrà pertanto erogata in relazione ai mesi in cui il lavoratore ha prestato l'attività lavorativa durante per quell’anno.
L'art. 48 del CCNL Alimentari PMI stabilisce che: “Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti mese intero”.
Quindi per i dipendenti assunti in corso d’anno o per quelli che hanno cessato il loro rapporto di lavoro durante l’anno, la tredicesima è calcolata in base ai dodicesimi di servizio prestati presso la società.
Il rateo di tredicesima però si computa solo se la frazione di mese lavorato supera i 15 giorni di calendario.
Un lavoratore avrà diritto al pagamento di un intero rateo di tredicesima se ha lavorato in quel mese almeno 15 giorni regolarmente.
Quindi, ad esempio, un dipendente assunto il 3 aprile, a fine anno maturerà nove ratei su dodici di tredicesima in quanto essendo stato assunto prima del 15 del mese, si terrà conto della frazione di mese in maniera piena. Mentre, se fosse stato assunto il 18 aprile, la maturazione dei ratei avrebbe avuto inizio nel mese successivo e quindi il lavoratore avrebbe maturato otto ratei di tredicesima sui dodici complessivi dell’anno solare, questo perché la frazione di mese lavorata è inferiore a quindici giorni.
Calcolo ratei di tredicesima
I dipendenti i quali hanno lavorato tutto l’anno, quindi dal mese di gennaio a quello dicembre hanno diritto alla tredicesima in misura piena.
Avranno quindi diritto a dodici ratei di tredicesima su dodici, nel caso di determinazione dei ratei su base mensile (come avviene per gli impiegati).
Analogamente, per i lavoratori retribuiti ad ore (operai) spettano 173 ore retribuite all'anno come tredicesima. E nel caso il lavoratore abbia lavorato tutto l'anno quindi vedrà riconosciuta la tredicesima su 173 ore retribuite.
Invece, i dipendenti che hanno iniziato o cessato durante l’anno il loro rapporto di lavoro, hanno diritto soltanto ai ratei di tredicesima per i mesi e le frazioni di mese realmente lavorati. Come detto prima, l’art. 48 del CCNL Alimentari PMI detta quanto segue: “Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti mese intero.”.
Calcolo importo tredicesima
Il contratto collettivo richiama come parametro di calcolo della tredicesima la "retribuzione normale mensile di fatto".
Il contratto collettivo degli alimentari piccola industria prevede che nella retribuzione normale mensile di fatto rientrano il minimo stipendiale, l'indennità di contingenza, gli aumenti periodici di anzianità o scatti di anzianità, l'eventuale superminimo e tutti gli elementi fissi e continuativi erogati mensilmente.
La retribuzione normale di fatto spettante al lavoratore nella mensilità di dicembre è il totale della retribuzione lorda spettante a titolo di tredicesima, nel caso in cui il lavoratore abbia lavorato tutto l'anno.
Il calcolo della tredicesima degli impiegati è espressa su 12 ratei, mentre quella degli operai è espressa in ore e su 173 ore totali retribuite.
Nel caso di prestazioni di lavoro inferiori all'anno intero, la tredicesima spetterà per ratei inferiori a 12 o per numero di ore retribuite inferiori a 173.
Ad esempio un operaio che ha lavorato 6 mesi, ha diritto a 6 ratei su 12, ma se la busta paga è espressa in ore, avrà diritto alla retribuzione oraria normale mensile (che si calcola dividendo la retribuzione mensile diviso 173 ore) moltiplicata per 6 ratei su 12 di 173 ore. In busta paga, percepirà quindi 86,5 ore retribuite a titolo di tredicesima.
Tredicesima e assenze da lavoro
L’art.48 del CCNL Alimentari Piccola e media industria (PMI) stabilisce che il rateo di tredicesima mensilità spetta anche in caso di malattia o infortunio.
Nello specifico, il contratto nazionale al comma 3 dell’art. 41 detta quanto segue: “I periodi di assenza per malattia o infortunio saranno computati, nei limiti della conservazione del posto e nelle percentuali di cui agli artt. 37 (infortunio sul lavoro) e 38 (Handicappati e soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria), ai fini della maturazione della tredicesima mensilità”.
Quindi, la maturazione della tredicesima mensilità scatta anche per i periodi di assenza da lavoro retribuita per malattia, infortunio e maternità.
La tredicesima mensilità, o per meglio dire i ratei di tredicesima, matura anche durante l'assenza da lavoro per congedo matrimoniale, ferie, festività, congedo di paternità, permessi retribuiti, riposi giornalieri fino all'anno del bambino.
La tredicesima mensilità non matura per i periodi di aspettativa non retribuita, assenza per malattia del bambino con meno di 3 anni, assenze ingiustificate, congedo parentale (ex astensione facoltativa), malattia dei figli, sciopero e sospensione per provvedimenti disciplinari.