I lavoratori con contratto a tempo parziale hanno diritto alla tredicesima. Quando si parla di tredicesima e part-time i maggiori dubbi dei lavoratori sono soprattutto sul calcolo in busta paga della tredicesima erogata dal datore di lavoro, soprattutto perché l’importo netto della tredicesima rischia di essere basso.
Prima di affrontare il particolare calcolo della tredicesima nel part-time, occorre che il lavoratore sappia che in generale la tredicesima è più bassa perché su di essa si applica l’imposta Irpef lorda senza detrazioni per lavoro dipendente o per carichi di famiglia, in quanto questi vengono già inclusi nella busta paga di dicembre.
I lavoratori con contratto a tempo parziale, sia a tempo indeterminato che determinato, così come i lavoratori full-time, hanno diritto per l'anno 2023 all'esonero contributivo del 3%, ossia lo sconto sui contributi a carico del lavoratore dipendente, spettante per chi ha un reddito non superiore a 25 mila euro.
Al netto della tassazione più elevata della tredicesima, il calcolo della tredicesima nel part-time comunque è effettuato:
- sulla base delle ore di lavoro contrattuali (se è un part-time, vuol dire che il lavoratore lavora meno di 40 ore settimanali avendo stipulato un contratto a tempo parziale);
- o delle giornate retribuite nell’arco di un mese (è il caso del part-time verticale).
Tra le certezze vi è la circostanza che la tredicesima spetta a tutti i lavoratori con contratto part-time e spetta in occasione del Natale, quindi entro le festività natalizie. Ed è calcolata con parametro di riferimento alla retribuzione spettante per il mese di dicembre.
Una delle cose più importanti che deve fare il lavoratore per controllare i calcoli in busta paga della tredicesima mensilità è quella di consultare il proprio CCNL applicato al rapporto di lavoro, che si può leggere nel contratto di lavoro firmato. Perché nel CCNL ci sono indicate tutte le informazioni relative alla retribuzione spettante mensilmente, consultando le tabelle retributive, le modalità di calcolo con il divisore orario e giornaliero della retribuzione oraria e giornaliera, anche in caso di part-time. Nello stesso CCNL vi sono anche le modalità di calcolo della tredicesima.
Chiariti questi aspetti generali, vediamo in particolare il calcolo della tredicesima nel part-time.
Calcolo tredicesima nel part-time orizzontale
Nella maggior parte dei casi i lavoratori stipulano un contratto part-time orizzontale. Il classico contratto a tempo parziale di tipo orizzontale è il part-time al 50%, pari a 4 ore lavorate da lunedì al venerdì. Si parla di part-time di 20 ore settimanali se l’orario di lavoro tempo pieno è di 40 ore settimanali.
Il part-time orizzontale è quello dove la prestazione lavorativa avviene per 5 o 6 giorni settimanali e in misura ridotta rispetto alle 8 ore giornaliere, in caso di orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni, o le 6 ore e 40 minuti giornaliere, in caso di orario di lavoro di 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni.
E’ un classico esempio di part-time orizzontale anche il part-time a 24 ore, di cui 4 ore al giorno dal lunedì al sabato per 6 giorni settimanali. In ogni caso è un part-time orizzontale quando si lavora per lo stesso numero di ore giornaliere ridotte per i 5 o 6 giorni di lavoro settimanale previsti dall’orario di lavoro secondo il CCNL, questo sia per operai che per impiegati.
Calcolo tredicesima part-time orizzontale. Cosa succede in questo caso? Che il lavoratore può consultare nel proprio contratto collettivo la normale retribuzione spettante, che poi si trova anche nella parte alta del cedolino paga ed è la somma della paga base, indennità di contingenza, EDR, eventuali scatti di anzianità, superminimi ecc.
Secondo la legge il lavoratore ha diritto ad una retribuzione pari allo stesso trattamento economico e normativo degli altri lavoratori del proprio livello di inquadramento, ma lo stesso trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
In molti casi, tale retribuzione mensile può essere esposta nell’entità di uno stipendio da lavoratore full-time, ma poi nel corpo centrale del cedolino paga l’effettiva retribuzione spettante è espressa nella percentuale del part-time da contratto. E quindi avviene il riproporzionamento della retribuzione, anche in caso di calcolo della tredicesima.
La tredicesima effettivamente spettante sarà pari a tanti ratei di tredicesima per quanti sono i mesi lavorati nell’anno da gennaio a dicembre, avendo cura di prendere a riferimento la retribuzione di dicembre (se nel frattempo sono intervenuti aumenti per scatti di anzianità ad esempio).
Ad esempio il lavoratore con part-time 20 ore settimanali inquadrato come impiegato troverà la tredicesima calcolata sulla base del 50% della normale retribuzione spettante per dicembre. E quindi verrà retribuito con 12 ratei di tredicesima, se da gennaio a dicembre ha lavorato tutti i mesi. Laddove il rapporto di lavoro sia iniziato nell’anno, i ratei di tredicesima spettanti sono calcolati secondo quando prevede il CCNL, che generalmente attribuisce un rateo di tredicesima al superamento di 15 giorni.
Per gli operai molte volte in busta paga viene espressa l’entità della retribuzione oraria spettante. In questo caso va subito detto che a tutti i lavoratori, sia part-time che full-time, spetta la stessa retribuzione oraria a parità di livello e condizioni contrattuali. Ciò che determina lo stipendio ridotto del lavoratore part-time a 20 o 24 settimanali, è appunto il numero di ore retribuite, non la retribuzione oraria spettante.
Laddove il lavoratore operaio abbia una indicazione in busta paga della paga oraria, troverà la tredicesima erogata per un numero di ore ben precise. Come si calcolano? Attraverso il divisore orario previsto nel CCNL. Per intenderci, in questo caso, la retribuzione oraria è determinata dividendo la normale retribuzione (paga base, indennità di contingenza, EDR, scatti di anzianità, ecc.) per il divisore orario indicato nel CCNL (168, 173, 192, ecc.).
La tredicesima di un operaio part-time a 20 ore settimanali, quindi part-time 50%, se il lavoratore ha lavorato per 12 mesi su 12 nell’anno da gennaio a dicembre, sarà pari al 50% del divisore orario. O per meglio dire, ad esempio se il divisore orario è 168, egli avrà diritto al 50% di 168, poi diviso a sua volta per 12 ratei. Quindi ogni rateo di tredicesima vale 7 ore retribuite. Se l’operaio ha lavorato tutto l’anno, quindi ha diritto a 12 ratei, avrà diritto al pagamento di 7 per 12 = 84 ore di tredicesima, calcolate moltiplicando 84 per la retribuzione oraria spettante.
Se l’operaio ha un part-time di 24 ore settimanali, il calcolo cambia solo nella prima parte ossia 168 va diviso per 40 e moltiplicato per 24, o in alternativa è pari al 60% di 84, ossia 50,4 ore, che si concretizzano in un diritto per ogni rateo di tredicesima, a 50,4 diviso 12, ossia 4,2 ore retribuite per ogni rateo di tredicesima.
Calcolo tredicesima nel part-time verticale e misto
Abbiamo parlato finora di part-time orizzontale. Esiste anche il contratto a tempo parziale con una distribuzione dell’orario di lavoro come part-time verticale.
Il part-time verticale è quella tipologia di distribuzione dell'orario di lavoro dove il lavoratore lavora a tempo pieno giornaliero ma per alcuni giorni a settimana. Oppure lavora a tempo pieno alcuni periodi dell'anno.
Il classico esempio di part-time verticale è quello che del lavoro su 24 ore settimanali, il lunedì, il mercoledì e il venerdì per 8 ore giornaliere. Di fatto è un orario di lavoro a tempo pieno giornaliero ma non per tutti i giorni della settimana, quindi non per 40 ore ma per un numero di giorni inferiori ai 5 o 6 previsti dal contratto.
Un altro esempio, meno frequente ma possibile, è il part-time verticale con 6 mesi lavorati all’anno a tempo pieno giornaliero (sempre per 8 ore di lavoro in un part-time di 40 ore con orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali).
Cosa succede in caso di calcolo della tredicesima nel part-time verticale? Che contano il numero di giornate mensili lavorate nel mese ma in riferimento all’inizio o fine del rapporto di lavoro, in quanto il contratto collettivo può prevedere il diritto al rateo di tredicesima al raggiungimento dei 15 giorni di calendario lavorati nel mese.
Quando si parla di 15 giorni di calendario rientranti nel rapporto di lavoro, non si tratta di contare i giorni lavorati ma i periodi.
Detto in altre parole, se un part-time verticale di 24 ore settimanali con orario di lavoro di 8 ore il lunedì, mercoledì e venerdì, è iniziato il 1 gennaio, avrà diritto a dicembre a 12 ratei di tredicesima calcolata secondo la retribuzione riparametrata al part-time al 60%.
Al contrario, se un part-time verticale al 50%, ad esempio perché il lavoratore lavora 6 mesi all’anno (esempio da gennaio a giugno), egli avrà diritto a sei ratei di tredicesima su 12 laddove il CCNL preveda il diritto alla tredicesima al superamento di almeno 15 giornate di rapporto di lavoro al mese.
In questo specifico caso è importante che il lavoratore consulti cosa prevede il CCNL nell’articolo riguardante la tredicesima e la maturazione dei ratei di tredicesima. Laddove il lavoratore raggiunga il numero minimo di giorni per il diritto alla tredicesima, il sistema di calcolo è sostanzialmente lo stesso già descritto.
In caso di impiegato part-time verticale di 24 ore settimanali ad esempio, egli troverà esposta in busta paga la normale retribuzione mensile. Avrà diritto al 60% della stessa nel caso di spettanza di dodici ratei su dodici nell’anno, per una maturazione dei ratei da gennaio a dicembre. Laddove spettano un numero di ratei inferiori (si pensi all’impiegato che ha iniziato a lavorare il 1 luglio, quindi lavorando 6 mesi), occorrerà dividere la retribuzione riproporzionata (al 60% nel caso in esempio) per dodici e moltiplicarla per i ratei maturati (nel caso in esempio 6 ratei).
Nel caso di operaio part-time verticale di 16 ore settimanali ad esempio, egli avrà esposta in busta paga, probabilmente, la retribuzione oraria. A quel punto, conta il numero di ore di tredicesima retribuite. Che nel caso in questione, essendo un part-time di 16 ore su 40, ossia part-time al 40% sarà pari al 40% del divisore orario del CCNL su base annua. Ossia se ad esempio il divisore è 168 e il lavoratore ha lavorato per tutto l’anno, avrà diritto al 40% di 168, ossia 67,2 ore retribuite, probabilmente esposte nel cedolino paga come 12 ratei di tredicesima di 5,6 ore l’uno.
Part-time misto. Quando invece l’orario di lavoro del lavoratore part-time comincia ad essere misto, quindi con una distribuzione dell’orario di lavoro in parte full-time in parte part-time, come ad esempio il part-time misto di 24 ore settimanali con orario di lavoro dal lunedì al venerdì per 4 ore settimanali mattutine più 4 ore di pomeriggio in un solo giorno, si parla di part-time misto.
Cosa succede in questo caso con il calcolo della tredicesima nel part-time misto? Che il lavoratore avrà diritto al pagamento dei ratei di tredicesima calcolati sulla percentuale di part-time da contratto. Nel caso in esempio è un part-time al 60% quindi avrà diritto alla retribuzione mensile, diviso 12, per ogni rateo di tredicesima. Se la retribuzione mensile, come nel caso dell’impiegato, è espressa in normale retribuzione part-time, ogni rateo di tredicesima sarà pari a tale retribuzione al 60% e divisa per dodici.
Nel caso dell’operaio con part-time misto, essendo esposta in busta paga la retribuzione oraria, andrà riparametrato il divisore orario alla percentuale di part-time. Nel caso in esempio, un part-time al 60% comporterà che il divisore 168 andrà riproporzionato al 60% e diviso per 12, per ottenere il numero di ore da retribuire al lavoratore per ogni rateo di tredicesima maturato da gennaio a dicembre.
Tredicesima nell'apprendistato part-time
Una delle formule contrattuali previste dalla normativa è il contratto di apprendistato, che si concretizza nella possibilità di assumere un apprendista, anche a tempo parziale, quindi apprendista part-time, con la durata dell'apprendistato con contenuto formativo.
La tredicesima nel contratto di apprendistato segue regole particolari non tanto sul calcolo in busta paga relativo al part-time, ma soprattutto sul calcolo della retribuzione ridotta prevista dal contratto part-time.
Leggendo l'approfondimento sulla tredicesima nell'apprendistato, si potrà controllare cosa prevede il CCNL riguardo al calcolo della retribuzione spettante, se con sotto inquadramento a livelli inferiori, o percentuale ridotta di retribuzione.
Una volta determinata la retribuzione mensile spettante, per gli impiegati, o la retribuzione oraria spettante per gli operai, che nel caso degli apprendisti è ridotta in base al livello di inquadramento inferiore o in base alla percentuale della retribuzione spettante, all'apprendista part-time vanno applicate le stesse regola di calcolo sopra descritte.
Tredicesima contratto part-time a tempo determinato
I lavoratori con contratto a tempo determinato o contratto a termine hanno diritto al pagamento dei ratei di tredicesima durante il rapporto di lavoro. In questo caso ciò che conta è il numero di ratei maturati durante il contratto a tempo determinato, anche in caso di part-time.
Un lavoratore con contratto part-time a 20 ore settimanali di 6 mesi, avrà diritto a 6 ratei di tredicesima calcolati secondo quanto già esposto. Quindi al 50% della retribuzione mensile, diviso 12 e moltiplicato per 6, nel caso di impiegati. Oppure nel caso di operai, alla retribuzione oraria moltiplicata per il divisore orario così determinato: divisore orario per percentuale di part-time (es. 50%), diviso 12 e moltiplicato per 6 (mesi).
Tredicesima in caso di trasformazione da part-time a full-time
La tredicesima in questo va calcolata, sempre con riferimento alla retribuzione spettante a dicembre, ma calcolato in maniera separata i ratei di tredicesima durante il periodo di rapporto a tempo parziale ed i ratei di tredicesima durante il rapporto a tempo pieno.
Ad esempio un impiegato assunto con contratto part-time al 50% dal 1 gennaio al 30 giugno e poi trasformato a tempo pieno dal 1 luglio, avrà diritto a 6 ratei di tredicesima part-time al 50% e 6 ratei di tredicesima full-time, calcolati tutti sulla retribuzione spettante a dicembre.
Analogo discorso per la trasformazione a tempo pieno di un part-time di un operaio, ma in questo caso il divisore orario verrà riproporzionato nei primi 6 mesi di part-time e non verrà riproporzionato nei secondi sei mesi di full-time. Se il divisore è 168, il lavoratore avrà diritto al 50% di 168 diviso 12 e moltiplicato per 6 per il periodo part-time, ossia 7 ore retribuite per 6 ratei, quindi 42 ore. E poi avrà diritto per i 6 mesi full-time a 168 diviso 12 per 6, quindi 84 ore. Il totale delle ore retribuite sarà quindi pari a 126 ore retribuite di tredicesima.
Calcolo tredicesima part-time dal lordo al netto in busta paga
Una volta determinati i ratei di tredicesima in relazione all'orario ridotto del lavoratore, al lavoratore spetta la tredicesima lorda, calcolata sulla retribuzione mensile spettante nel mese di dicembre.
Per il calcolo del netto in busta paga, è necessario che sulla tredicesima lorda vengano pagati i contributi previdenziali, pari generalmente al 9,19%.
Il lavoratore per l'anno 2023 ha diritto all'esonero contributivo del 3%, se la tredicesima lorda non supera 1.923 euro. E del 2% se la tredicesima lorda è tra i i 1.924 euro ed i 2.692 eur0.
Chiaramente, nella maggior parte dei casi, essendo lavoratori part-time, spetterà un'esonero dai contributi a carico del lavoratore nella misura del 3%, quindi l'aliquota contributiva pagata dal lavoratore è del 9,19% – 3% = 6,19%.
La tredicesima assoggettata ad imposta Irpef è la tredicesima lorda meno i contributi previdenziali.
Il netto in tasca della tredicesima è più basso perché il lavoratore paga l'Irpef lorda senza beneficiare della detrazione per lavoro dipendente.
Il calcolo dell'imposta Irpef sulla tredicesima segue questo schema:
REDDITO IMPONIBILE | ALIQUOTA |
---|---|
Fino a 1.250 euro mensili | 23% |
da 1250,01 euro fino a 2.333,33 euro | 25% |
da 2.333,34 euro fino a 4.166,66 euro | 35% |
oltre 4.166,67 euro | 43% |
In sostanza fino a 1.250 euro sulla tredicesima lorda meno contributi, si paga il 23% e quindi il netto in tasca è pari all'imponibile fiscale della tredicesima (tredicesima lorda meno contributi) meno il 23% a titolo di Irpef.
Per maggiori informazioni ecco l'approfondimento sul calcolo della tredicesima dal lordo al netto.