Ogni anno Poste Italiane erogano ai propri dipendenti la tredicesima mensilità in busta paga. La data di pagamento della tredicesima Poste Italiane è il 15 dicembre. Secondo il CCNL, l’erogazione dei ratei di tredicesima deve avvenire entro il 15 dicembre di ogni anno. Per i lavoratori assunti in corso d’anno o in caso di cessazione del rapporto di lavoro il sistema di calcolo cambia.
Il calcolo della tredicesima è essenzialmente legato alla retribuzione percepita il 1 dicembre. Per i lavoratori assunti part time l’importo della tredicesima è riproporzionato all’orario di lavoro svolto.
Vediamo nello specifico come funziona la tredicesima nel contratto delle Poste Italiane.
Tredicesima mensilità nel CCNL Poste italiane: pagamento entro 15 dicembre
La prima cosa da capire in materia di tredicesima mensilità è quando questa deve essere pagata ai lavoratori.
La tredicesima mensilità, in alcuni CCNL è detta “gratifica natalizia”, da qui si capisce che è erogata nel mese di dicembre, tuttavia i vari CCNL stabiliscono una data entro la quale erogare tale prestazione.
Nello specifico il CCNL per i dipendenti di Poste Italiane S.p.a. al comma 1 dell’art. 67 relativamente alla data entro la quale pagare la tredicesima stabilisce che: “Entro il 15 dicembre di ciascun anno la società corrisponde ai dipendenti una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento al 1° dello stesso mese, costituita dalla posizione retributiva individuale, dalla retribuzione individuale di anzianità, dall’indennità di contingenza in godimento e dall’elemento distintivo della retribuzione”.
La tredicesima ai dipendenti di Poste Italiane sarà pagata entro il 15 dicembre di ogni anno e sarà di importo uguale alla retribuzione pagata per lo stesso mese, quindi lo stipendio di dicembre.
Tredicesima per i lavoratori assunti durante l’anno
La norma del CCNL che prevede che a base di calcolo della tredicesima, per tutti i ratei mensili spettanti, è la retribuzione spettante al lavoratore al 1 dicembre, quindi nella mensilità di dicembre, non è operativa invece per i lavoratori assunti in corso d’anno o che hanno cessato il rapporto durante l’anno per licenziamento o dimissioni o fine del contratto di lavoro (es. tempo determinato).
L’art. 67 al comma 2 dà risposta a questo interrogativo stabilendo che: “Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno o di assenze non retribuite, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso la società, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni”.
La base di calcolo quindi non è più la retribuzione al 1 dicembre nella sua interezza, ma andrà effettuato un calcolo in base ai ratei di tredicesima spettanti.
Quindi per i dipendenti assunti in corso d’anno o per quelli che hanno cessato il loro rapporto di lavoro durante l’anno, la 13esima mensilità è calcolata in base ai dodicesimi di servizio prestati presso la società.
Il rateo di tredicesima si computa se la frazione di mese lavorato supera i 15 giorni di calendario.
Un lavoratore avrà diritto al pagamento di un intero rateo di tredicesima se ha lavorato in quel mese almeno 15 giorni regolarmente impiegato.
Quindi un lavoratore assunto il giorno 14 marzo, avrà diritto ad un rateo intero di tredicesima per il mese di marzo. Un assunto il 20 marzo, non percepirà un rateo di tredicesima per il mese di marzo, ma lo percepirà direttamente a partire dal mese di aprile.
Stesso discorso vale per coloro che durante l’anno cessano il loro rapporto di lavoro. Se il rapporto finisce dopo il 15 del mese allora quel mese viene considerato nel calcolo della tredicesima; se il rapporto termina prima del 15 del mese di cessazione quel mese non è considerato nel calcolo della tredicesima.
Calcolo tredicesima nel CCNL Poste Italiane
Ai dipendenti di Poste Italiane spetta in aggiunta a quelle già percepite e per la quantificazione si fa riferimento all’art. 67 del CCNL relativo, il quale stabilisce che la tredicesima è costituita da un importo pari alla retribuzione mensile goduta al 1° dicembre.
Per stabilire la retribuzione occorre far riferimento, per espressa previsione del CCNL, alle seguenti voci retributive:
- posizione retributiva individuale;
- retribuzione individuale di anzianità;
- indennità di contingenza in godimento;
- elemento distintivo della retribuzione.
Inoltre al comma 3, l’art. 67 stabilisce che “Per i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione (o maggiorazione) della retribuzione, il relativo rateo di tredicesima è ridotto (o maggiorato) nella stessa proporzione”.
Tredicesima in caso di assenze non retribuite
La normativa nazionale in materia di tredicesima prevede un differente trattamento ai fini retributivi ed anche ai fini della tredicesima delle assenze effettuate dai dipendenti. Il differente trattamento deriva dal tipo di assenze effettuate dal dipendente.
La normativa nazionale distingue tra assenze giustificate e assenze non giustificate per il calcolo della tredicesima. I dipendenti infatti durante l’anno possono assentarsi per svariati motivi, per alcuni di questi motivi l’assenza si può considerare giustificata, per altri no.
Le assenze giustificate sono utili alla maturazione dei ratei di tredicesima, quelle non giustificate invece no.
Come visto precedentemente, l’art. 67 del CCNL Poste italiane stabilisce che “Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno o di assenze non retribuite, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della 13ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso la società, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni”, quindi si parla anche di assenze non retribuite che non partecipano alla maturazione dei ratei di tredicesima.
Quali sono le assenze non retribuite? L’aspettativa non retribuita, lo sciopero, i permessi non retribuiti e tutte le assenze ingiustificate in genere. Sono altresì non retribuite, secondo il CCNL, le assenze per la cura contro le dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcoliche.
In tutti questi casi, il periodo di assenza non va computato nel calcolo dei ratei della tredicesima.