La tredicesima nel contratto Alimentari Industria spetta in occasione del Natale a tutti i lavoratori del settore con un contratto a tempo determinato, indeterminato e apprendistato.
Ai lavoratori del contratto alimentare industria spettano tanti ratei di tredicesima per quanti sono i mesi di lavoro prestato dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
La tredicesima nel contratto Alimentari Industria è disciplinata dall'articolo 54 – Tredicesima e Quattordicesima mensilità.
Il contratto prevede che "In occasione del Natale l'azienda erogherà a tutti i lavoratori una 13ª mensilità pari:
- alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore,
- con l'aggiunta, a far data dall’1.8.1991 e in deroga alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 31, di una quota media, calcolata sugli ultimi 12 mesi, della maggiorazione di cui all'art. 32 se percepita con carattere di continuità".
Vediamo come funziona la tredicesima nel contratto degli alimentaristi industria.
Tredicesima Alimentari Industria: entro quando deve essere pagata?
La prima cosa da sapere è che la tredicesima nel contratto Alimentari Industria, così come per altri settori produttivi, è un diritto del lavoratore, una mensilità aggiuntiva a titolo di gratifica natalizia, che il datore di lavoro è obbligato a pagare "in occasione del Natale".
La tredicesima nel settore Alimentari Industria deve essere pagata entro il 24 dicembre di ogni anno, ma preferibilmente nelle due settimane precedenti tale data, perché la tredicesima è una mensilità che ha la finalità sociale ed economica di incrementare il potere di acquisto del lavoratore in occasione delle festività natalizie.
Retribuzione tredicesima Alimentari industria: quanto spetta al lavoratore?
Il contratto collettivo dell'industria alimentare parla di retribuzione mensile di fatto più una quota media, calcolata sugli ultimi 12 mesi, della maggiorazione di cui all'art. 32 se percepita con carattere di continuità.
Con retribuzione mensile di fatto il contratto collettivo intende il trattamento economico complessivo (TEC) di cui all'art. 51 del CCNL Alimentari Industria: "Le Parti stabiliscono che in seguito al Rinnovo del 31 luglio 2020, il TEM si compone:
- Minimi Tabellari (paga base);
- Ex indennità di contingenza (Art. 52)
- E.D.R. (Art. 52)"
A questi si aggiungono poi i seguenti elementi:
- Incremento Aggiuntivo Retribuzione (IAR);
- Aumenti periodici di anzianità.
La maggiorazione di cui all'art. 32 del contratto Alimentari Industria è una maggiorazione per "Riposo per i pasti".
L'art. 32 prevede che "Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 30 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa un'adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per gli addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.
Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra".
Questa maggiorazione deve essere inclusa nella retribuzione per il calcolo della tredicesima.
Quindi la tredicesima spetta anche su questa maggiorazione spettante agli addetti alla produzione impiegati in turni avvicendati di 8 ore consecutive che non fruiscono del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto.
Tredicesima e inizio o cessazione del rapporto di lavoro
L'articolo 54 del CCNL Alimentari Industria prevede, come tutti gli altri contratti collettivi, che "Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª e della 14ª mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori a quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni".
Per fare un esempio, un lavoratore assunto con un contratto a tempo determinato dal 1 gennaio al 14 marzo, avrà diritto a due ratei di tredicesima e non tre ratei, perché nel mese di marzo ha lavorato meno di 15 giorni.
Tredicesima e assenze da lavoro per malattia o infortunio
Il contratto collettivo prevede che "I periodi di assenza per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto prevista dal presente contratto, saranno utilmente computabili ai fini della 13ª e della 14ª mensilità".
Quindi la tredicesima spetta a pieno per i periodi di assenza da lavoro per malattia o infortunio.
Nel contratto c'è anche una "Dichiarazione a verbale" in merito: "La retribuzione, inerente la 13ª e 14ª mensilità e quella differita ad essa equiparata, maturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio è a carico dell'azienda esclusivamente per la quota-parte non indennizzata in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme".
Tredicesima pagata a rate: ecco per chi
Una nota a verbale presente nel contratto collettivo prevede che "Per i settori Assobibe (già Abg-Unibg) e Mineracqua (già Federterme) le Parti concordano in via eccezionale che le piccole aziende rateizzino gli importi della 13ª e 14ª effettuandone il relativo pagamento entro 2 mesi dalla data prevista per l'erogazione".
Tredicesima e salario minimo orario
Nel contratto collettivo c'è anche una "Dichiarazione congiunta" che prevede che "Nel caso in cui, nel corso della vigenza contrattuale, dovesse essere introdotto per legge il salario minimo orario, le Parti si impegnano ad incontrarsi al fine di adeguare le previsioni di cui al TEM e TEC a tali eventuali disposizioni normative".
Questo ha impatto anche sulla tredicesima, perché calcolata sul TEM (Trattamento Economico Minimo).