Entro il 24 dicembre di ogni anno, i lavoratori degli studi professionali hanno diritto alla tredicesima mensilità, pari ad una mensilità della "retribuzione in atto". A stabilire la normativa sulla tredicesima nel CCNL Studi professionali è l'art. 125 del contratto firmato dalla Confprofessioni e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil.
Generalmente la tredicesima mensilità viene erogata nella busta paga di dicembre o con un apposito cedolino contenente solo la tredicesima e la tassazione relativa, vediamo però quali sono tutte le norme previste dal contratto collettivo.
Normativatredicesima nel CCNL Studi professionali
La normativa relativa alla tredicesima del CCNL studi professionali è dettata dall’art. 125 del CCNL studi professionali, nella Parte terza – Disciplina dei rapporti di lavoro – Titolo XXIX – Mensilità supplementari del contratto collettivo.
Nello specifico l’articolo stabilisce che
Articolo del CCNL | Normativa |
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Articolo 125 del CCNL Studi Professionali | “In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa, così come previsto dall’articolo 113. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente Titolo XXIV del presente contratto la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20 per cento (venti per cento) della retribuzione" |
Articolo del CCNL | Normativa |
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Articolo 125 del CCNL Studi Professionali | “In coincidenza con la Vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa, così come previsto dall’articolo 113. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente Titolo XXIV del presente contratto la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20 per cento (venti per cento) della retribuzione" |
Quindi l’articolo disciplina il termine entro quando la tredicesima mensilità deve essere pagata ai lavoratori del settore studi professionali e non solo, stabilisce anche come comportarsi nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto durante l’anno e quindi abbia maturato solo in parte il diritto alla tredicesima.
Nel CCNL sono contenuti anche riferimenti alla disciplina della tredicesima nel caso di lavoratori part-time e lavoratrici in gravidanza.
Pagamento tredicesima studi professionali entro il 24 dicembre
Il CCNL studi professionali dà indicazioni precise in merito al termine di pagamento della tredicesima. Stabilisce infatti che la tredicesima mensilità va pagata in “coincidenza con la Vigilia di Natale”, quindi entro il 24 dicembre di ogni anno.
La scelta del periodo natalizio per il pagamento della tredicesima mensilità risponde anche a motivi di tipo sociale e cioè la corresponsione di una mensilità aggiuntiva in concomitanza con il periodo festivo.
Va comunque considerato che il pagamento della tredicesima non tiene conto degli assegni familiari. Quindi verrà corrisposta al lavoratore una mensilità aggiuntiva senza però pagargli gli assegni familiari qualora durante l’anno li percepisca. Ciò perché gli ANF vengono comunque erogati ai lavoratori nella mensilità di dicembre.
Calcolo retribuzione tredicesima studi professionali
Ai dipendenti assunti con CCNL Studi professionali, con la tredicesima spetta, di fatto, una retribuzione aggiuntiva a quelle che già percepisce escluso gli assegni per il nucleo familiare. L’art. 125 ci fornisce le basi per il calcolo della tredicesima mensilità nel settore studi professionali, quando dice:
“i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari”.
Quindi per il calcolo della tredicesima si fa riferimento alla mensilità di retribuzione in atto, cioè la mensilità che normalmente viene corrisposta al lavoratore e calcolata secondo le regole dell’art. 118 del CCNL Studi professionali.
Voci retributive incluse nella tredicesima
Tale articolo stabilisce come deve essere composta la retribuzione:
Articolo del CCNL | Normativa |
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Normale retribuzione – Articolo 118 del CCNL Studi professionali | “La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o “una tantum”, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo di legge:
La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità”. |
Articolo del CCNL | Normativa |
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Normale retribuzione – Articolo 118 del CCNL Studi professionali | “La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o “una tantum”, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo di legge:
La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità”. |
Voci retributive escluse dalla tredicesima
Quindi seguendo tale indicazione, la tredicesima include gli elementi aventi carattere continuativo che vanno a formare la normale retribuzione del lavoratore ad esclusione però di:
- rimborsi di spese;
- compensi per lavoro straordinario e/o supplementare;
- gratificazioni straordinarie o “una tantum”;
- ogni elemento espressamente escluso dalle parti.
Cosa significa quindi "retribuzione in atto"?
La retribuzione fissa e continuativa spettante al lavoratore nella mensilità di dicembre, quindi comprensiva di eventuali aumenti retributivi intervenuti durante l'anno.
La tredicesima, infatti, pur se corrisposta in dodici ratei annuali in base al numero di mesi lavorati, ha come base di calcolo la retribuzione fissa e continuativa (generalmente indicata nella parte alta del cedolino) in atto nel mese di dicembre dell'anno di erogazione della tredicesima.
Tredicesima per i lavoratori assunti durante l’anno
L’art. 125 del CCNL Studi professionali, disciplina il pagamento della tredicesima mensilità e stabilisce che hanno diritto alla tredicesima, entro la Vigilia di Natale, cioè entro il 24 dicembre, anche i lavoratori assunti durante l’anno.
Nello specifico l’art. 125 stabilisce che:
“Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa, così come previsto dall’articolo 113”.
Fa quindi riferimento all’art. 113 per computare dei mesi per il calcolo della tredicesima.
L’art. 113 tratta il “Computo anzianità frazione annua” e stabilisce che: “Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiore o uguali a 15 (quindici) giorni.
Per mese si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.)”.
Quindi il lavoratore avrà diritto al pagamento di un intero rateo di tredicesima se ha lavorato in quel mese almeno 15 giorni regolarmente impiegato. Il calcolo della tredicesima per ratei si fa calcolando la retribuzione normale, quindi la retribuzione in atto, come chiarito precedentemente.
Quindi un lavoratore assunto il giorno 14 maggio, avrà diritto ad un rateo intero di tredicesima per il mese di maggio. Un assunto il 20 maggio, non percepirà un rateo di tredicesima per il mese di maggio, ma lo percepirà a partire dal mese di giugno, quando avrà maturato un numero di giorni di lavoro per quel mese superiore a quindici.
Il CCNL Studi professionali fa riferimento ai mesi del calendario civile, quindi bisogna andare a controllare il periodo di lavoro nel mese di calendario civile (dal 1 al 31 gennaio).
Calcolo tredicesima contratto part-time o a tempo parziale
La tredicesima spetta anche ai lavoratori assunti con contratto di lavoro part time. Quindi così come i dipendenti assunti a tempo pieno, anche i coloro i quali sono stati assunti con contratto a tempo parziale si vedranno pagare a dicembre una mensilità aggiuntiva, la tredicesima.
Per i dipendenti assunti direttamente con contratto part-time non si crea nessun problema per il calcolo della tredicesima, infatti il diritto ai ratei di tredicesima sarà analogo a quanto previsto per gli altri lavoratori, parametrando però la retribuzione alla percentuale di part-time svolto.
Tuttavia, qualora durante l’anno un dipendente assunto in origine con contratto a tempo pieno venga poi trasformato in part-time il calcolo della tredicesima seguirà le regole previste dall’art. 46 in merito alle mensilità supplementari – tredicesima e quattordicesima nei contratti a tempo parziale.
Nello specifico tale articolo stabilisce che:
“Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno l'importo della tredicesima e del premio ferie è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dai precedenti articoli 42 e 43 del presente C.C.N.L. (Computo frazione annua anzianità).
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui ai “Minimi Tabellari e Scatti di Anzianità” così come previsti dal presente C.C.N.L. e spettante all'atto della corresponsione”.
Gli articoli 42 e 43 disciplinano rispettivamente il lavoro supplementare ed il principio di non discriminazione e riproporzionamento.
Proprio l’art. 43 stabilisce che il lavoratore assunto a tempo parziale debba beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno e che “Il riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispettivo orario intero previsto dal presente c.c.n.l. fatte salve le integrazioni di cui alle specifiche normative”.
Quindi un lavoratore assunto per 6 mesi full time e poi trasformato in part-time, avrà diritti a 6 ratei di tredicesima calcolati con la retribuzione del full-time e 6 ratei calcolati in base alle percentuali del part-time.
E pertanto il contratto collettivo degli studi professionali, in questo specifico caso, deroga rispetto al calcolo della tredicesima in base alla "retribuzione in atto" a dicembre, dando come parametro di riferimento, per ogni singolo rateo o mese di tredicesima, la retribuzione di fatto del mese del singolo rateo.
Calcolo tredicesima in caso di maternità
L’art. 125 relativo alla disciplina della tredicesima nel CCNL studi professionali prevede che nel caso di gravidanza e maternità la lavoratrice anche se assente ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità nei limiti dell’aliquota del 20 per cento della retribuzione.
Il CCNL studi professionali stabilisce che durante la gravidanza ed il puerperio la lavoratrice potrà astenersi dal lavoro per 5 mesi così distribuiti:
- 2 mesi o 1 mese prima della data presunta del parto;
- 3 o 4 mesi dopo il parto;
- periodi non goduti prima del parto quando questo è prematuro;
- per un periodo flessibile nell’ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera. La lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso).
A norma di legge la lavoratrice può scegliere, nell’ambito dei 5 (cinque) mesi di astensione obbligatoria, se andare in gravidanza 1 (uno) o 2 (due) mesi prima della data presunta del parto.
Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 (quattro) mesi di astensione obbligatoria per puerperio.
Nel caso di scelta di 2 (due) mesi usufruirà di 3 (tre) mesi di astensione obbligatoria per puerperio.
Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto.
Tornando alla tredicesima in caso di maternità, il CCNL Studi professionali stabilisce che "“Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente Titolo XXII del presente contratto la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20 per cento (venti per cento) della retribuzione”.
Il contratto collettivo quindi limita al 20% della retribuzione in atto il parametro di riferimento del calcolo della retribuzione spettante alla lavoratrice durante il congedo di maternità obbligatorio.