In occasione del Natale i datori di lavoro del settore elettrico erogano e quindi pagano la gratifica natalizia ai loro dipendenti. La tredicesima mensilità nel CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico è stabilita dall’art. 40 del contratto collettivo nazionale.
La tredicesima per i lavoratori assunti con CCNL settore elettrico è pari alla retribuzione spettante nel mese di dicembre, rapportata ai ratei maturati durante l'anno.
La tredicesima spetta, ovviamente, anche ai dipendenti assunti durante l’anno o che durante l’anno hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l’azienda.
Vediamo la normativa relativamente alla tredicesima nel contratto Elettrici, come si calcolano sia i ratei che gli importi della tredicesima per operai, impiegati, lavoratori full-time, part-time o a tempo determinato, ivi compreso apprendisti.
Tredicesima testo CCNL settore elettrico
Il CCNL per i lavoratori addetti al settore Elettrico disciplina l’erogazione della tredicesima mensilità all’articolo 40.
Nello specifico, il contratto collettivo, nel testo ufficiale, stabilisce che:
“Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte ulteriori due mensilità (tredicesima e quattordicesima), di importo pari alla retribuzione spettante come disciplinata dal comma 1 dell'art. 38 ("Struttura retributiva"), per i mesi di seguito specificati:
- la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia;
- la quattordicesima unitamente alle competenze del mese di giugno.
Queste due mensilità aggiuntive sono riferite ad anno solare e quindi "maturano" da gennaio a dicembre di ciascun anno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno o nel caso di assenza non retribuita, il lavoratore, non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.”.
Tredicesima contratto elettrici: quando viene pagata
Il CCNL Elettrici all’art.40 stabilisce che la tredicesima sarà erogata in occasione della ricorrenza natalizia e cioè del Natale, quindi il 25 dicembre.
Generalmente l’espressione “in occasione della ricorrenza natalizia” indica una data rappresentativa per il pagamento.
Il diritto del lavoratore è quello di ricevere la tredicesima entro la data ultima del 24 dicembre, ma è ovviamente indicato assicurare al lavoratore la mensilità aggiuntiva per il godimento della ricorrenza natalizia, quindi in maniera anticipata nel mese di dicembre.
CCNL elettrici: a chi si applica
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore elettrico si applica alle imprese che svolgono attività di:
- produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica,
- produzione e fornitura del servizio calore,
- esercizio/manutenzione/smantellamento centrali elettronucleari ed attività connesse.
Tale CCNL si applica, inoltre, alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico, ed ai lavoratori dalle stesse dipendenti.
In particolare, il CCNL spiega che:
- per attività di produzione, si intende: l’esercizio, la gestione e la manutenzione degli impianti di produzione dell'energia elettrica comunque prodotta e da qualsiasi fonte generata, ivi compresi impianti di cogenerazione, termovalorizzazione e fonti rinnovabili (eolica, fotovoltaica, biomasse, ecc.). sono altresì inclusi gli impianti di natura sperimentale e quelli finalizzati all'abbattimento delle emissioni in atmosfera ed alla loro captazione e segregazione;
- per attività di trasformazione e trasporto, si intende: l’esercizio, la gestione e la manutenzione di reti elettriche, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale – e di altre infrastrutture a tali reti connesse, comprensive delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione;
- per attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica si intende: l’esercizio, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione; la connessione alle reti di distribuzione e la fornitura delle prestazioni e dei servizi necessari; la vendita di energia elettrica, ivi compresa l'attività dell'acquirente unico, del gestore del mercato elettrico ed attività degli operatori elettrici della borsa elettrica;
- per attività e vendita di calore, si intende: la gestione e la manutenzione degli impianti di produzione di energia termica mediante centrali di cogenerazione, abbinate a impianti di teleriscaldamento.
Calcolo importo tredicesima per operai e impiegati
L’importo della tredicesima per i dipendenti del settore Elettrico è adeguato alla retribuzione spettante disciplinata dall’articolo 38 del contratto, che individua la struttura retributiva della retribuzione stessa.
Quindi la norma che regolamenta la disciplina della tredicesima mensilità nel settore elettricità stabilisce che tale retribuzione aggiuntiva segue la struttura della retribuzione normalmente corrisposta.
Ma come è composta la retribuzione di un dipendente del settore elettrico?
L’art. 38 del CCNL relativo ai dipendenti del settore elettrico stabilisce che: “La retribuzione mensile è composta dalla somma delle seguenti voci:
- minimo contrattuale integrato di cui alla tabella riportata in calce al presente articolo;
- e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito"
"A tutti gli effetti, la retribuzione giornaliera ed oraria si ottiene dividendo la retribuzione di cui al comma 1 rispettivamente, per 26 e 173".
I lavoratori maturano i ratei di tredicesima durante l'anno, ma la retribuzione della tredicesima è calcolata sulle retribuzioni di dicembre.
Per gli impiegati lo stipendio mensile è espresso in dato mensile, quindi la tredicesima sarà calcolata in dodici ratei.
Per gli operai lo stipendio mensile è espresso in ore, quindi l'ammontare delle retribuzione fisse e continuative, per il calcolo dello stipendio orario, della retribuzione oraria, va divisa per il divisore orario del CCNL elettrici che è 173. In questo caso la tredicesima è erogata in ore.
Nel caso in cui il lavoratore abbia maturato dodici mesi e quindi dodici ratei, percepirà 173 ore pagate a titolo di tredicesima.
Nel caso di maturazione di ratei di tredicesima inferiori all'anno intero, le ore retribuite saranno riproporzionate. Ad esempio nel caso di maturazione di 10 ratei su 12, il calcolo delle ore retribuite sarà pari a 173 diviso 12 per 10.
Il calcolo è lo stesso sia per il lavoratori a tempo determinato che indeterminato, così come per gli apprendisti che i lavoratori con contratto a tempo parziale o part-time.
Tredicesima per lavoratori assunti durante l’anno
Secondo l’art. 40 del CCNL per i lavoratori del settore elettrico, la tredicesima spetta anche ai dipendenti che siano assunti o che abbiano cessato il rapporto di lavoro durante l’anno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, il lavoratore non in prova ha diritto alla tredicesima mensilità in relazione ai mesi in servizio prestato presso l’azienda. Quindi avrà diritto a tanti ratei di tredicesima quanti sono i mesi interi di servizio prestato, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Per esempio un assunto il giorno 14 marzo, avrà diritto ad un rateo intero di tredicesima per il mese di marzo. Un assunto il 20 marzo, non percepirà il rateo di tredicesima relativo al mese di marzo, ma lo percepirà a partire dal mese di aprile.
Tredicesima in caso di contratto part-time
I lavoratori addetti al settore elettrico possono anche essere assunti con contratto part-time. il CCNL, inoltre, dà la possibilità di modificare in corso un rapporto di lavoro trasformandolo da full-time a part-time e viceversa.
In caso di contratto ad orario parziale il trattamento economico e normativo del personale sarà riproporzionato tenendo conto delle caratteristiche dell'istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno.
Tale principio vale anche per le indennità, verranno quindi corrisposte in misura intera quelle indennità non influenzate dalla ridotta durata della prestazione lavorativa e qualora vi siano i presupposti verranno corrisposti i compensi aventi natura di rimborso o di concorso spese.
Per quanto riguarda la tredicesima mensilità sarà erogata pro-rata, in relazione al tempo trascorso in part-time o in full-time nel corso dell’anno solare di riferimento.
Questo significa che nel caso degli impiegati, lo stipendio mensile sarà riproporzionato in base alla percentuale del part-time, del rapporto tra l'orario di lavoro ridotto
Tredicesima mensilità turnisti e semi turnisti
Cosa accade se i dipendenti delle aziende che aderiscono al contratto collettivo Elettrici se lavorano a turni o sono semi turnisti? Il CCNL per i lavoratori del settore elettrico prevede l’erogazione di indennità e compensi legate tra le altre cose allo svolgimento di turni e semi turni.
Anche ai lavoratori turnisti e semi turnisti spetta la tredicesima (e anche la quattordicesima a giugno). Nello specifico il CCNL stabilisce che “nella retribuzione utile agli effetti della tredicesima e della quattordicesima mensilità per i lavoratori turnisti saranno computate, anche nel caso di temporanea sospensione dell'attività della centrale o del gruppo al quale il lavoratore è addetto, le seguenti voci:
- l'indennità normalmente corrisposta in relazione al tipo di turno svolto nel mese di dicembre per la tredicesima mensilità e nel mese di giugno per la quattordicesima mensilità;
- l'indennità per le ore notturne (con maggiorazione pari al 35% sulla retribuzione oraria) calcolata per la tredicesima sulla media delle ore prestate nel trimestre settembre-novembre e per la quattordicesima sulla media delle ore prestate nel trimestre marzo-maggio”.
Per calcolare il numero delle ore notturne nei suddetti trimestri si considerano anche le assenze dal servizio retribuite a norma di contratto.
Inoltre, se il lavoratore sia stato immesso in turno nel corso nel corso di uno dei predetti trimestri quindi o nel trimestre settembre-novembre (per la tredicesima) o marzo-maggio (per la quattordicesima) o nei mesi di dicembre o giugno, la media delle ore notturne da prendere come riferimento sarà quella effettivamente realizzata nel trimestre o mese precedenti, comprendendo anche in questo caso le assenze dal servizio retribuite a norma di contratto.