video suggerito
video suggerito
27 Luglio 2024
17:00

Tredicesima CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: come funziona ed entro quando va pagata

La tredicesima nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata spetta entro la Vigilia di Natale a tutti i lavoratori ed è pari alla retribuzione globale di fatto, ossia lo stipendio mensile. I ratei di tredicesima sono calcolati per mesi interi e frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Vediamo nel dettaglio.

Tredicesima CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: come funziona ed entro quando va pagata
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Tredicesima CCNL Distribuzione Moderna Organizzata come funziona ed entro quando va pagata

La tredicesima nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) spetta entro la Vigilia di Natale a tutti i lavoratori ed è pari alla retribuzione globale di fatto, ossia lo stipendio mensile. I ratei di tredicesima sono calcolati per mesi interi e frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

La tredicesima nel contratto collettivo della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), firmato da Federdistribuzione e Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, spetta anche in caso di maternità, paternità, congedo parentale e altri congedi e assenze retribuite.

Tredicesima CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: entro quando va pagata

La Sezione Quarta – Disciplina del rapporto di lavoro – Titolo V – Svolgimento del rapporto di lavoro – Capo XIV -Mensilità supplementari, all'articolo 204 disciplina la "Tredicesima mensilità":

"In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 191 (esclusi gli assegni familiari)".

La data ultima di pagamento della tredicesima è quindi il giorno della Vigilia di Natale, ossia il 24 dicembre di ogni anno.

E' chiaro che essendo la gratifica natalizia una retribuzione o mensilità aggiuntiva che è stata introdotta dalla legge per aumentare il potere di acquisto dei lavoratori in occasione delle festività natalizie, è consigliabile che il datore di lavoro provveda all'erogazione della tredicesima in una data precedente al 24 dicembre, in modo da consentire al lavoratore il pieno godimento delle festività.

Calcolo tredicesima

Il riferimento per calcolare la retribuzione della tredicesima è la retribuzione di fatto dell'art. 191 del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata.

L'articolo 191 – Retribuzione di fatto stabilisce che "La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 189 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di Legge".

Il richiamato articolo 189 stabilisce la "Normale retribuzione". Il comma 1 prevede che "La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

  1. paga base nazionale conglobata;
  2. indennità di contingenza;
  3. terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
  4. eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 188;
  5. altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva".

Inoltre il comma 3 stabilisce che "L'importo giornaliero dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile".

Quindi la retribuzione posta a base di calcolo della tredicesima nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata è la sommatoria di paga base, indennità di contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, eventuali superminimi assorbibili e non, nonché tutti gli elementi della retribuzione aventi carattere continuativo, generalmente esposti nella parte alta del cedolino paga.

Calcolo ratei di tredicesima

Una volta stabilita la retribuzione posta a base di calcolo della tredicesima, occorre calcolare il numero di ratei di tredicesima spettanti.

Un lavoratore che ha lavorato tutto l'anno, da gennaio a dicembre, avrà diritto a dodici ratei di tredicesima su dodici.

Sempre in materia di ratei di tredicesima, il comma 2 dell'art. 204 del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato".

Il contratto collettivo si riferisce al "Computo annualità frazione annua" di cui all'art. 187 del contratto collettivo della Distribuzione Moderna Organizzata, il quale prevede che "Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a15 giorni". E che "Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.)".

Quindi sia in caso di indeterminato, che determinato, il numero di ratei di tredicesima spettanti è pari a quanti mesi o frazioni superiori o pari a 15 giorni sono stati maturati dal lavoratore nell'anno solare, dal 1 gennaio a 31 dicembre di ogni anno.

Un lavoratore assunto il 20 gennaio, ha diritto ad 11 ratei su 12. Un lavoratore assunto il 7 gennaio ha diritto a 12 ratei su 12.

Tredicesima lavoratori a provvigioni percentuali

Il comma 3 dell'art. 204 del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda".

Tredicesima e assenza non retribuita

Sempre in merito al calcolo dei ratei di tredicesima il comma 4 dell'art. 204 del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente Contratto".Si pensi ad esempio all'aspettativa non retribuita.

Tredicesima e congedi per le donne vittime di violenza di genere

I congedi per le donne vittime di violenza di genere danno diritto alla tredicesima, lo prevede l'articolo 15-bis del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, laddove prevede che "Il periodo di congedo… è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto".

Tredicesima, legge 104 e congedi e permessi per handicap

L'articolo 159 tratta i Congedi e permessi per handicap.

In particolare, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di persona con handicap in situazione di gravità accertata, possono usufruire delle agevolazioni previste dall' art. 33 della L. 5.2.1992, n. 104, dall'art. 42del D. Lgs. n. 151/2001 e dalla L. 27.10.1993, n. 423, e cioè:

  1. del prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale fruibile fino ai dodici anni di età;
  2. in alternativa alla lettera a), due ore di permesso giornaliero retribuito fino ai tre anni di età del bambino, indennizzate a carico dell'INPS;
  3. dopo il terzo anno di età del bambino, tre giorni di permesso ogni mese, indennizzati a carico dell'Inps anche per colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, secondo le previsioni di legge.

Il comma 3 dell'art. 159 prevede che "I permessi di cui ai punti b) e c), che si cumulano con quelli previsti dagli artt. 32 e 47 del D. Lgs. n. 151/2001, sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi.

I permessi di cui al punto a) vengono anch'essi computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti economici e normativi, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima e quattordicesima mensilità".

Quindi la tredicesima spetta in caso di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni di età del bambino di cui alla lettera b) e c), mentre non spetta la tredicesima sul prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo parentale fruibile fino ai dodici anni di età.

Tredicesima e congedo di maternità e paternità

Come è noto, durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità), la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:

  1. per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
  2. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
  3. per i tre mesi dopo il parto;
  4. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quellapresunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Il comma 7 dell'articolo 180 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto".

Tredicesima e congedo parentale

Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita.

Il comma 8 dell'art. 181 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata prevede che "I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano la riduzione di ferie, riposi, tredicesima e quattordicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio".

Avatar utente
Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views