La tredicesima mensilità nel CCNL Commercio viene erogata entro la vigilia di Natale e segue sostanzialmente le regole previste dalla normativa nazionale, pur conservando alcune particolarità.
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva, una retribuzione spettante per legge ma disciplinata dal contratto collettivo, che viene erogata nella busta paga di dicembre o, come capita di consueto, in un apposito cedolino paga contenente la tredicesima a parte con la relativa tassazione Irpef.
Cerchiamo con questo articolo di approfondire il testo dei vari CCNL Commercio negli articoli che trattano il diritto, la maturazione, il calcolo della tredicesima mensilità dal lordo al netto.
Tredicesima CCNL Commercio – Confcommercio e Confesercenti
Analizziamo nello specifico il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, riportando l’articolo che contiene la normativa sulla tredicesima.
Articolo 207 – Tredicesima mensilità: In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 (esclusi gli assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato (vedi art. 191).
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
Dalla lettura dell’articolo del CCNL si evidenzia una serie di aspetti. Eccoli.
Tredicesima CCNL Commercio: entro quando deve essere pagata?
La tredicesima va pagata entro il 24 dicembre. Perché il contratto collettivo fa riferimento alla "vigilia di Natale".
E' chiaro però che essendo la mensilità aggiuntiva della tredicesima chiamata anche gratifica natalizia ed essendo nata di fatto e nel concreto per aumentare la retribuzione dei lavoratori in occasione del Natale, il datore di lavoro deve attivarsi per retribuire la tredicesima in una data anticipata, consentendo così ai lavoratori di disporre della somma di denaro per loro esigenze natalizie, personali e familiari.
Calcolo tredicesima CCNL Commercio
Ai dipendenti spetta una mensilità della retribuzione di fatto e il riferimento per la quantificazione è all’art. 195 del CCNL, escluso gli assegni per il nucleo familiare. Tale articolo rimanda all’art. 193 che definisce la normale retribuzione del lavoratore che è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto (ogni 3 anni di anzianità spettano 10 scatti);
e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
L’art. 195 include tra gli elementi per il calcolo della tredicesima anche “tutti gli altri elementi retributivi avanti carattere di continuativo”.
Come funziona il calcolo della tredicesima. In sostanza il lavoratore deve verificare nella parte alta del proprio cedolino paga tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione indicati nella busta paga, che sono proprio la paga base, l’indennità di contingenza, ecc.. della retribuzione normale di cui sopra. Nella busta paga dovrebbe risultare anche il totale di questi elementi. Ebbene, la tredicesima sarà pari a questo totale e viene erogata per 12 ratei.
Voci retributive escluse dal calcolo della tredicesima. Lo stesso art. 195 però esclude dal calcolo della tredicesima mensilità per i dipendenti del CCNL Commercio Confcommercio (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi), i seguenti emolumenti:
- rimborsi di spese;
- compensi per lavoro straordinario;
- gratificazioni straordinarie o una tantum;
- e ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Come funziona la tredicesima se il lavoratore ha lavorato meno di 12 mesi (contratto a termine incluso). L’art. 207, come abbiamo visto, dice che “In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato”. E fa riferimento all’art. 191 per computare i mesi in cui si è lavorato non per intero.
L’art. 191 tratta il “Computo anzianità frazione annua”, che stabilisce che “le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni”. E che “Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.)”.
Questo significa che il lavoratore ha diritto al pagamento di un rateo intero di tredicesima (ricordiamo che il calcolo della tredicesima per ratei si fa calcolando la retribuzione normale come descritto sopra) se ha lavorato in quel mese almeno 15 giorni regolarmente impiegato.
Per esempio un assunto il giorno 14 marzo, avrà diritto ad un rateo intero di tredicesima per il mese di marzo. Un assunto il 20 febbraio, non percepirà un rateo di tredicesima per il mese di febbraio, ma lo percepirà a partire dal mese di marzo. Il fatto che il CCNL Commercio Confcommercio fa riferimento ai mesi del calendario civile comporta che bisogna andare a controllare il periodo di lavoro nel mese di calendario civile (dal 1 al 31 gennaio).
Calcolo tredicesima dal lordo al netto per lavoratori full-time
La prima cosa da sapere è che la tredicesima mensilità, essendo una mensilità aggiuntiva, è assoggettata a contribuzione previdenziale, può dar diritto all'esonero contributivo nella misura del 2% o 3% ed è assoggettata a tassazione Irpef.
La particolarità che rende il netto della tredicesima più basso rispetto allo stipendio normale è che sulla tredicesima non spettano le detrazioni fiscali per lavoro dipendente.
Sulla tredicesima, quindi, il lavoratore paga l'imposta Irpef lorda, che per l'anno 2023 segue queste fasce di imposta:
REDDITO IMPONIBILE | ALIQUOTA IRPEF |
---|---|
Fino a 1.250 euro mensili | 23% |
da 1250,01 euro fino a 2.333,33 euro | 25% |
da 2.333,34 euro fino a 4.166,66 euro | 35% |
oltre 4.166,67 euro | 43% |
Esclusivamente nelle buste paga da gennaio a novembre, più conguaglio a dicembre, il calcolo della detrazione per lavoro dipendente nel caso del lavoratore full-time segue questa regola:
- Redditi da 15.000 a 28.000 euro: b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- Redditi da 28.000 a 50.000 euro: c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.
Ma la detrazione per lavoro dipendente non spetta sulla tredicesima.
Confrontiamo quindi la busta paga di novembre 2023 dei lavoratori inquadrati nel quarto, quinto e sesto livello commercio full-time ed il relativo calcolo della tredicesima, sia pagata mensilmente in busta paga che erogata con busta paga a parte.
Calcolo tredicesima netta 6 livello commercio full-time
Calcolo | Calcolo stipendio mensile (novembre 2023) | Calcolo stipendio mensile e rateo tredicesima (novembre 2023) | Tredicesima a dicembre 2023 |
---|---|---|---|
Stipendio lordo (a) | 1.430,20 € | 1.549,38 € | 1.430,20 € |
Contributi lordi (9.19%) (b) | 131,44 € | 142,39 € | 131,44 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -100,11 € | -100,11 € | 0,00 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | 0,00 € | -3,58 € | -42,91 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 31,32 € | 38,70 € | 88,53 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 1.398,88 € | 1.510,68 € | 1.341,67 € |
Irpef lorda (g) | -324,72 € | -352,67 € | -310,42 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 230,83 € | 219,89 € | 0,00 € |
Trattamento integrativo (i) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 1.304,99 € | 1.377,91 € | 1.031,25 € |
Calcolo | Calcolo stipendio mensile (novembre 2023) |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 1.430,20 € |
Contributi lordi (9.19%) (b) | 131,44 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -100,11 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | 0,00 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 31,32 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 1.398,88 € |
Irpef lorda (g) | -324,72 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 230,83 € |
Trattamento integrativo (i) | 0,00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 1.304,99 € |
Calcolo | Calcolo stipendio mensile e rateo tredicesima (novembre 2023) |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 1.549,38 € |
Contributi lordi (9.19%) (b) | 142,39 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -100,11 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | -3,58 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 38,70 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 1.510,68 € |
Irpef lorda (g) | -352,67 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 219,89 € |
Trattamento integrativo (i) | 0,00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 1.377,91 € |
Calcolo | Tredicesima a dicembre 2023 |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 1.430,20 € |
Contributi lordi (9.19%) (b) | 131,44 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | 0,00 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | -42,91 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 88,53 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 1.341,67 € |
Irpef lorda (g) | -310,42 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 0,00 € |
Trattamento integrativo (i) | 0,00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 1.031,25 € |
La prima colonna espone il calcolo della busta paga di novembre, la seconda colonna il calcolo della busta paga di novembre con rateo di tredicesima erogato mensilmente. La terza ed ultima colonna espone il calcolo della tredicesima in unica soluzione a dicembre.
Il netto in busta paga della tredicesima è più basso. La differenza del netto in busta paga della tredicesima, rispetto a novembre, è dovuta all'applicazione dell'esonero contributivo del 3% invece del 7% e dalla circostanza che sulla tredicesima il lavoratore in questione non gode della detrazione per lavoro dipendente.
Calcolo tredicesima netta 5 livello commercio full-time
Calcolo | Calcolo stipendio mensile (novembre 2023) | Calcolo stipendio mensile e rateo tredicesima (novembre 2023) | Tredicesima a dicembre 2023 |
---|---|---|---|
Stipendio lordo (a) | 1.536,05 € | 1.664,05 € | 1.536,05 € |
Contributi lordi (9.19%) (b) | 141,16 € | 152,93 € | 141,16 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -107,52 € | -107,52 € | 0,00 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | 0,00 € | -3,84 € | -46,08 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 33,64 € | 41,56 € | 95,08 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 1.502,41 € | 1.622,49 € | 1.440,97 € |
Irpef lorda (g) | -350,60 € | -380,62 € | -335,24 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 220,70 € | 208,96 € | 0,00 € |
Trattamento integrativo (i) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 1.372,51 € | 1.450,83 € | 1.105,73 € |
Calcolo | Calcolo stipendio mensile (novembre 2023) |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 1.536,05 € |
Contributi lordi (9.19%) (b) | 141,16 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -107,52 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | 0,00 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 33,64 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 1.502,41 € |
Irpef lorda (g) | -350,60 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 220,70 € |
Trattamento integrativo (i) | 0,00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 1.372,51 € |
Calcolo | Calcolo stipendio mensile e rateo tredicesima (novembre 2023) |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 1.664,05 € |
Contributi lordi (9.19%) (b) | 152,93 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -107,52 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | -3,84 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 41,56 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 1.622,49 € |
Irpef lorda (g) | -380,62 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 208,96 € |
Trattamento integrativo (i) | 0,00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 1.450,83 € |
Calcolo | Tredicesima a dicembre 2023 |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 1.536,05 € |
Contributi lordi (9.19%) (b) | 141,16 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | 0,00 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | -46,08 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 95,08 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 1.440,97 € |
Irpef lorda (g) | -335,24 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 0,00 € |
Trattamento integrativo (i) | 0,00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 1.105,73 € |
Anche per questi lavoratori, vale quanto già scritto per il lavoratore inquadrato nel livello sesto. Quindi tredicesima netta più bassa, rispetto allo stipendio di novembre, per minor esonero contributivo ed assenza della detrazione per lavoro dipendente.
Calcolo tredicesima netta 4 livello commercio full-time
Calcolo | Calcolo stipendio mensile (novembre 2023) | Calcolo stipendio mensile e rateo tredicesima (novembre 2023) | Tredicesima a dicembre 2023 |
---|---|---|---|
Stipendio lordo (a) | 1.646,68 € | 1.783,90 € | 1.646,68 € |
Contributi lordi (9.19%) (b) | 151,33 € | 163,94 € | 151,33 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -115,27 € | -115,27 € | 0,00 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | 0,00 € | -4,12 € | -49,40 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 36,06 € | 44,56 € | 101,93 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 1.610,62 € | 1.739,35 € | 1.544,75 € |
Irpef lorda (g) | -377,65 € | -409,84 € | -361,19 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 210,12 € | 197,53 € | 0,00 € |
Trattamento integrativo (i) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 1.443,08 € | 1.527,04 € | 1.183,56 € |
Calcolo | Calcolo stipendio mensile (novembre 2023) |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 1.646,68 € |
Contributi lordi (9.19%) (b) | 151,33 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -115,27 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | 0,00 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 36,06 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 1.610,62 € |
Irpef lorda (g) | -377,65 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 210,12 € |
Trattamento integrativo (i) | 0,00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 1.443,08 € |
Calcolo | Calcolo stipendio mensile e rateo tredicesima (novembre 2023) |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 1.783,90 € |
Contributi lordi (9.19%) (b) | 163,94 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -115,27 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | -4,12 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 44,56 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 1.739,35 € |
Irpef lorda (g) | -409,84 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 197,53 € |
Trattamento integrativo (i) | 0,00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 1.527,04 € |
Calcolo | Tredicesima a dicembre 2023 |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 1.646,68 € |
Contributi lordi (9.19%) (b) | 151,33 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | 0,00 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | -49,40 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 101,93 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 1.544,75 € |
Irpef lorda (g) | -361,19 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 0,00 € |
Trattamento integrativo (i) | 0,00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 1.183,56 € |
Anche per questi lavoratori, vale quanto già scritto per il lavoratore inquadrato nel livello sesto. Quindi tredicesima netta più bassa, rispetto allo stipendio di novembre, per minor esonero contributivo ed assenza della detrazione per lavoro dipendente.
Tredicesima per i lavoratori part-time
Anche ai lavoratori con contratto a tempo parziale il diritto ai ratei di tredicesima è analogo agli altri lavoratori, con la differenza che per loro la retribuzione di fatto è proporzionata alla percentuale di part-time svolto (es. un part-time di 20 ore settimanali è al 50%).
Tredicesima in caso di cambio di orario di lavoro. Per quanto riguarda il cambio di orario di lavoro durante l’anno, quindi le trasformazioni da part-time a full-time e viceversa, è l’art. 87 del CCNL che disciplina le mensilità supplementari (quindi sia tredicesima che quattordicesima) per i lavoratori a tempo parziale in questo caso: “Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della 13ª e della 14ª mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 76. Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all'art. 195, spettante all'atto della corresponsione”.
E l’articolo 76 richiamato stabilisce che “la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente Contratto”.
Esempio. In altre parole se il lavoratore ha lavorato part-time al 50% (20 ore settimanali) per sei mesi e i restanti sei mesi con un full time (orario a tempo pieno di 40 ore) avrà diritto a 6 ratei di tredicesima calcolati al 50% della retribuzione fissa e continuativa (indicata nella parte alta del cedolino nei mesi in cui era inquadrato part-time) e i successivi 6 ratei di tredicesima calcolati al 100% (indicata nella parte alta del cedolino nei mesi in cui è inquadrato full time).
Calcolo tredicesima dal lordo al netto per lavoratori part-time
In termini di calcolo della tredicesima per i lavoratori part-time, una volta che sono stati definiti il numero di ratei di tredicesima spettanti (in base ai mesi lavorati nell'anno) e l'importo lordo della tredicesima, occorre tener presente che il lavoratore a tempo parziale, avendo un reddito annuale lordo imponibile previdenziale e fiscale più basso rispetto al full-time, probabilmente pagherà una imposta Irpef più bassa, avrà diritto ad un diverso calcolo della detrazione per lavoro dipendente (nelle buste paga da gennaio a novembre, tredicesima esclusa) ed il diritto al trattamento integrativo, a differenza rispetto al lavoratore a tempo pieno.
Anche in questo caso sulla tredicesima il lavoratore non ha diritto né alla detrazione per lavoro dipendente né al trattamento integrativo (ex bonus Renzi), perché già percepito nella busta paga di dicembre.
La detrazione per lavoro dipendente segue questo calcolo per Redditi fino a 15.000 euro: a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro.
Confrontiamo quindi la busta paga di novembre 2023 dei lavoratori inquadrati nel quarto, quinto e sesto livello commercio part-time al 50% (20 ore settimanali) ed il relativo calcolo della tredicesima, sia pagata mensilmente in busta paga che erogata con busta paga a parte.
Calcolo tredicesima netta 6 livello commercio part-time
Calcolo | Calcolo stipendio mensile (novembre 2023) | Calcolo stipendio mensile e rateo tredicesima (novembre 2023) | Tredicesima a dicembre 2023 |
---|---|---|---|
Stipendio lordo (a) | 715.10 € | 774.69 € | 715.10 € |
Contributi lordi (9,19%) (b) | 65.72 € | 71.19 € | 65.72 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -50.06 € | -50.06 € | 0.00 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | 0.00 € | -1.79 € | -21.45 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 15.66 € | 19.35 € | 44.26 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 699.44 € | 755.34 € | 670.84 € |
Irpef lorda (g) | -160.87 € | -173.73 € | -154.29 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 160.87 € | 173.73 € | 0.00 € |
Trattamento integrativo (i) | 98.63 € | 98.63 € | 0.00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 798.07 € | 853.97 € | 516.54 € |
Calcolo | Calcolo stipendio mensile (novembre 2023) |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 715.10 € |
Contributi lordi (9,19%) (b) | 65.72 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -50.06 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | 0.00 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 15.66 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 699.44 € |
Irpef lorda (g) | -160.87 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 160.87 € |
Trattamento integrativo (i) | 98.63 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 798.07 € |
Calcolo | Calcolo stipendio mensile e rateo tredicesima (novembre 2023) |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 774.69 € |
Contributi lordi (9,19%) (b) | 71.19 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -50.06 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | -1.79 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 19.35 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 755.34 € |
Irpef lorda (g) | -173.73 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 173.73 € |
Trattamento integrativo (i) | 98.63 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 853.97 € |
Calcolo | Tredicesima a dicembre 2023 |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 715.10 € |
Contributi lordi (9,19%) (b) | 65.72 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | 0.00 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | -21.45 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 44.26 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 670.84 € |
Irpef lorda (g) | -154.29 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 0.00 € |
Trattamento integrativo (i) | 0.00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 516.54 € |
La prima colonna espone il calcolo della busta paga di novembre, la seconda colonna il calcolo della busta paga di novembre con rateo di tredicesima erogato mensilmente. La terza ed ultima colonna espone il calcolo della tredicesima in unica soluzione a dicembre.
Il netto in busta paga della tredicesima è più basso. La differenza del netto in busta paga della tredicesima, rispetto a novembre, è dovuta all'applicazione dell'esonero contributivo del 3% invece del 7% e dalla circostanza che sulla tredicesima il lavoratore in questione non gode della detrazione per lavoro dipendente né del trattamento integrativo (ex bonus Renzi), perché spettanti già nella busta paga di dicembre.
Calcolo tredicesima netta 5 livello commercio part-time
Calcolo | Calcolo stipendio mensile (novembre 2023) | Calcolo stipendio mensile e rateo tredicesima (novembre 2023) | Tredicesima a dicembre 2023 |
---|---|---|---|
Stipendio lordo (a) | 768.02 € | 832.03 € | 768.02 € |
Contributi lordi (9,19%) (b) | 70.58 € | 76.46 € | 70.58 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -53.76 € | -53.76 € | 0.00 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | 0.00 € | -1.92 € | -23.04 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 16.82 € | 20.78 € | 47.54 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 751.21 € | 811.25 € | 720.48 € |
Irpef lorda (g) | -172.78 € | -186.59 € | -165.71 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 172.78 € | 186.59 € | 0.00 € |
Trattamento integrativo (i) | 98.63 € | 98.63 € | 0.00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 849.84 € | 909.88 € | 554.77 € |
Calcolo | Calcolo stipendio mensile (novembre 2023) |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 768.02 € |
Contributi lordi (9,19%) (b) | 70.58 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -53.76 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | 0.00 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 16.82 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 751.21 € |
Irpef lorda (g) | -172.78 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 172.78 € |
Trattamento integrativo (i) | 98.63 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 849.84 € |
Calcolo | Calcolo stipendio mensile e rateo tredicesima (novembre 2023) |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 832.03 € |
Contributi lordi (9,19%) (b) | 76.46 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -53.76 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | -1.92 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 20.78 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 811.25 € |
Irpef lorda (g) | -186.59 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 186.59 € |
Trattamento integrativo (i) | 98.63 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 909.88 € |
Calcolo | Tredicesima a dicembre 2023 |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 768.02 € |
Contributi lordi (9,19%) (b) | 70.58 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | 0.00 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | -23.04 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 47.54 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 720.48 € |
Irpef lorda (g) | -165.71 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 0.00 € |
Trattamento integrativo (i) | 0.00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 554.77 € |
Anche per questi lavoratori, vale quanto già scritto per il lavoratore inquadrato nel livello sesto. Quindi tredicesima netta più bassa, rispetto allo stipendio di novembre, per minor esonero contributivo ed assenza della detrazione per lavoro dipendente.
Calcolo tredicesima netta 4 livello commercio part-time
Calcolo | Calcolo stipendio mensile (novembre 2023) | Calcolo stipendio mensile e rateo tredicesima (novembre 2023) | Tredicesima a dicembre 2023 |
---|---|---|---|
Stipendio lordo (a) | 823.34 € | 891.95 € | 823.34 € |
Contributi lordi (9,19%) (b) | 75.66 € | 81.97 € | 75.66 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -57.63 € | -57.63 € | 0.00 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | 0.00 € | -2.06 € | -24.70 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 18.03 € | 22.28 € | 50.96 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 805.31 € | 869.67 € | 772.38 € |
Irpef lorda (g) | -185.22 € | -200.02 € | -177.65 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 185.22 € | 200.02 € | 0.00 € |
Trattamento integrativo (i) | 98.63 € | 98.63 € | 0.00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 903.94 € | 968.30 € | 594.73 € |
Calcolo | Calcolo stipendio mensile (novembre 2023) |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 823.34 € |
Contributi lordi (9,19%) (b) | 75.66 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -57.63 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | 0.00 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 18.03 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 805.31 € |
Irpef lorda (g) | -185.22 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 185.22 € |
Trattamento integrativo (i) | 98.63 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 903.94 € |
Calcolo | Calcolo stipendio mensile e rateo tredicesima (novembre 2023) |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 891.95 € |
Contributi lordi (9,19%) (b) | 81.97 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | -57.63 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | -2.06 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 22.28 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 869.67 € |
Irpef lorda (g) | -200.02 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 200.02 € |
Trattamento integrativo (i) | 98.63 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 968.30 € |
Calcolo | Tredicesima a dicembre 2023 |
---|---|
Stipendio lordo (a) | 823.34 € |
Contributi lordi (9,19%) (b) | 75.66 € |
Esonero contributivo 7% ( c) | 0.00 € |
Esonero contributivo 3% (su tredicesima) (d) | -24.70 € |
Contributi a carico del lavoratore (e = b-c-d) | 50.96 € |
Imponibile fiscale (f = a-e) | 772.38 € |
Irpef lorda (g) | -177.65 € |
Detrazione per lavoro dipendente (h) | 0.00 € |
Trattamento integrativo (i) | 0.00 € |
Stipendio netto (f-g+h+i) | 594.73 € |
Anche per questi lavoratori, vale quanto già scritto per il lavoratore inquadrato nel livello sesto. Quindi tredicesima netta più bassa, rispetto allo stipendio di novembre, per minor esonero contributivo ed assenza della detrazione per lavoro dipendente.
Congedo maternità e paternità: spetta la tredicesima
La normativa nazionale e l’art. 185 del CCNL del Commercio prevede che “Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto".
La normativa appena descritta riguarda il CCNL Commercio Confcommercio, Confesercenti e il CCNL Commercio Federdat Consil.
Tredicesima CCNL Commercio (Confazienda – Cisal)
Vediamo ora il trattamento della tredicesima mensilità in un altro contratto collettivo del settore commercio, il CCNL Commercio (Confazienda – Cisal), Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende e cooperative esercenti attività del settore commercio.
L’art. 103 del CCNL stabilisce la “Corresponsione” della tredicesima mensilità o gratifica natalizia: “In occasione della ricorrenza natalizia l'Azienda corrisponderà al Lavoratore una gratifica natalizia o tredicesima mensilità di importo pari ad una Retribuzione Mensile Normale”.
In termini di calcolo della tredicesima nel CCNL Commercio CISAL quindi il parametro di riferimento per il calcolo della tredicesima è la “Retribuzione Mensile Normale”.
Quale è la retribuzione mensile normale. Lo stabilisce l’art. 27 del CCNL: Per "Retribuzione Mensile Normale" o "RMN": s'intende quella costituita dai seguenti elementi:
1) paga base nazionale;
2) eventuali scatti d'anzianità;
3) eventuali terzi elementi;
4) eventuali superminimi ed assegni "ad personam" continuativi;
5) elemento perequativo regionale (EPR);
6) tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva, previsti utili per le retribuzioni differite ed il TFR.
Basterà controllare la parte alta del cedolino paga per individuale tale retribuzione mensile normale e stabilire il diritto ai ratei di tredicesima, che sono 12 per chi è retribuito in misura fissa (impiegati). Chi invece è inquadrato come operaio, ed ha lavorato tutto l’anno, dovrebbe ricevere come tredicesima 173 ore pagate.
L’art. 103 stabilisce inoltre che “Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno od in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità sarà dovuta nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato presso l'Azienda. A tal fine le frazioni di mese che superano i 15 giorni saranno considerate mese intero”.
Tredicesima mensilità ogni mese in busta paga. Per i contratti a tempo indeterminato, la gratifica natalizia può essere erogata anche in rate mensili per 12 mensilità (il rateo mensile è l'importo della Retribuzione Mensile Normale diviso 12).
Tale facoltà è demandata alla contrattazione territoriale o aziendale, deve essere prevista nella lettera di assunzione del Lavoratore e giustificata da ragionevolezza.
Calcolo tredicesima nei contratti a termine. Un ulteriore articolo, l’art. 38 stabilisce che “ Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui durata prevista sia inferiore a 12 mesi, la tredicesima mensilità, con previsione nella lettera di assunzione o successivo accordo assistito, potrà essere corrisposta frazionata mediante il riconoscimento dell'8,33% della Retribuzione Mensile Lorda Normale spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 15 giorni. Nel caso di tredicesima frazionata, al Lavoratore spetta, qualora fossero intervenuti degli aumenti retributivi nel corso dell'anno di calendario, il ricalcolo con conguaglio da effettuarsi con la retribuzione del mese di dicembre o con la retribuzione dell'ultimo mese lavorato, quando la cessazione avviene prima di tale termine.
Tredicesima CCNL Commercio (Cooperative di consumo)
Vediamo ora come viene trattata la tredicesima nel CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.
L’art. 190 del CCNL tratta le mensilità supplementari, ossia la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
“In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, le cooperative dovranno corrispondere al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 184 (esclusi gli assegni familiari) nella misura dovuta al lavoratore nel mese di novembre ad eccezione di quanto non dovuto ai sensi di legge".
Spetta quindi come tredicesima una mensilità della retribuzione di fatto, disciplinata dall’art. 184: “La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 183 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge".
E l’art. 183 stabilisce che “La retribuzione normale del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:
- paga base nazionale conglobata di cui all’art. 185, comprensiva dell’indennità di caro pane prevista dalla legge, dei punti di indennità di contingenza scattati fino al 31 gennaio 1977, degli elementi autonomi di cui all’art. 6 dell’accordo interconfederale 14 febbraio 1975 e da tutti gli aumenti contrattuali a questo titolo;
- indennità di contingenza (scala mobile) determinata in attuazione della legge 26 febbraio 1986, n. 38 e successive modificazioni, nonché dell’accordo interconfederale 31 luglio 1992 (appendice n. 1);
- terzi elementi nazionali o provinciali dove esistenti;
- eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 182;
- altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
L’art. 190 prevede inoltre che “Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª mensilità, per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nella cooperativa intendendosi per tali le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
Dall’ammontare della 13ª mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la r