Ai lavoratori ai quali si applica il CCNL del Credito spetta la tredicesima mensilità nel mese di dicembre. La tredicesima per i bancari è erogata ogni anno entro il 20 dicembre. I ratei di tredicesima spettanti dipendono dai mesi lavorati durante l'anno, da gennaio a dicembre.
Ai lavoratori ai cui si applica il CCNL Credito, accanto alla tredicesima, viene erogata a dicembre anche l‘aumento da rinnovo del contratto collettivo.
Quindi così come aumenta lo stipendio di dicembre, aumenterà anche la tredicesima mensilità di dicembre 2023.
A disciplinare la tredicesima mensilità nel contratto dei bancari (CCNL Credito) è l'articolo 50, contenuto nella Parte Generale – Capitolo VI – Trattamento Economico.
L'articolo 50 – Tredicesima mensilità al comma 1 stabilisce che "Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l'erogazione per tredici mensilità".
Questo primo comma stabilisce che la tredicesima dei bancari va pagata entro il 20 dicembre di ogni anno. Quindi alla domanda "la tredicesima dei bancari quando viene pagata?" la risposta è che il datore di lavoro nel settore bancario deve erogarla entro il 20 dicembre, essendo una gratificazione di Natale, quindi che ha l'obiettivo di aumentare il potere di acquisto del lavoratore proprio in occasione del Natale.
La seconda cosa che comunica il comma 1 è che al lavoratore spetta la gratificazione di Natale "computando che voci che costituiscono il trattamento economico per le quali sia prevista l'erogazione della tredicesima". Questo vuol dire che tutte le voci del contratto collettivo che sono parte della retribuzione mensile formano anche le voci di erogazione della tredicesima, che comunque, essendo erogata a dicembre, viene calcolata sulla retribuzione in atto nel mese di dicembre.
Il comma 2 dell'articolo 50 del CCNL Credito stabilisce che "Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione".
Questa parte del contratto collettivo dei bancari, a differenza di altri contratti collettivi, stabilisce che anche nel mese di assunzione o cessazione, basta un solo giorno lavorato per far scattare il diritto al rateo di tredicesima. In molti altri contratti collettivi, il primo rateo si matura se nel mese il lavoratore ha superato almeno 15 giorni di calendario.
Il comma 3 dell'art. 50 del contratto dei bancari stabilisce che "Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso".
Questo è il caso dei mesi ad esempio di aspettativa non retribuita, che sono esclusi dal calcolo dei ratei di tredicesima spettanti al lavoratore.
Il comma 4 dell'art. 50 stabilisce che "Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già destinatario dei contratti collettivi Acri in servizio all’1.11.1999, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%".
Questo comma stabilisce i due criteri di calcolo della tredicesima in riferimento ai compensi percentuali e le diarie forfettizzate.
Per quanto riguarda il calcolo del netto della tredicesima dei lavoratori del settore bancario per l'anno 2023, una volta stabilito il numero di ratei e l'importo mensile lordo della tredicesima, ai lavoratori con un imponibile previdenziale della tredicesima non superiore 1.923,00 spetta l'esonero contributivo del 3%.
Ai lavoratori con un imponibile previdenziale della tredicesima da 1.923,01 e non superiore 2.692,00, spetta un esonero contributivo del 2%.
Coloro che hanno un imponibile previdenziale della tredicesima mensilità oltre 2.692 euro non spetta alcun esonero contributivo.
A livello di calcolo analitico, secondo istruzioni Inps, nel caso di pagamento della tredicesima a dicembre 2023 per intero va preso in considerazione:
- Valore del singolo rateo di tredicesima non superiore a € 160,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 3%;
- Valore superiore a € 160,00 non superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 2%;
- Valore superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: nessun esonero contributivo.
Una volta stabilita l'entità della contribuzione previdenziale sulla tredicesima, per il calcolo del netto, sull'imponibile fiscale (che è pari all'imponibile previdenziale meno i contributi a carico del lavoratore dipendente), va applicata la tassazione Irpef senza alcun diritto alla detrazione per lavoro dipendente, perché già erogata nel mese di dicembre.
Questo comporta che la tredicesima netta dei bancari, così come per gli altri lavoratori di altri settori, è generalmente più bassa come netto in tasca rispetto al normale stipendio mensile. Perché appunto viene pagata l'imposta Irpef lorda senza detrazioni fiscali.