video suggerito
video suggerito
8 Settembre 2024
11:00

Art. 666 c.c. “Trasmissione all’erede della facoltà di scelta”: commentato e spiegato semplicemente

L'articolo 666 del Codice Civile, rubricato "Trasmissione all'erede della facoltà di scelta", rientra nel Libro II - Delle successioni, Titolo III - Delle successioni testamentarie, Capo V - Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III - Dei legati.

Art. 666 c.c. “Trasmissione all’erede della facoltà di scelta”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
Immagine

L'articolo 666 del Codice Civile, rubricato "Trasmissione all'erede della facoltà di scelta", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo III – Delle successioni testamentarie, Capo V – Dell'istituzione di erede e dei legati, Sezione III – Dei legati.

L'istituzione di erede è una disposizione con cui il testatore designa il suo successore e forma il contenuto tipico del testamento.

Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare, con cui un soggetto (il legatario), succede in uno o più determinati diritti reali o uno o più rapporti determinati, che non vengono considerati come quota dell'intero patrimonio del defunto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 666 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 666 del Codice Civile.

"Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo , se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.

La scelta fatta è irretrattabile".

Articolo 666 del Codice Civile: commento e spiegazione

L'articolo 666 c.c. garantisce che la facoltà di scelta nei legati di genere e alternativi venga portata avanti anche se il soggetto designato inizialmente è impedito e stabilisce che una volta fatta, la scelta non può essere cambiata, assicurando così una conclusione definitiva al processo di assegnazione dei beni legati.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 666 c.c.

Vediamo adesso la casistica della giurisprudenza in tema di art. 666 c.c.

Corte di Cassazione, sentenza 16 luglio 1950, n. 2532
"Legato alternativo è quello che ha ad oggetto due prestazioni determinate e diverse, disposte alternativamente a beneficio del legatario dal testatore. Se il de cuius, costituita la rendita vitalizia, ne abbia assicurato al beneficiario il costante valore monetario,  concedendo la facoltà di esigerla in una somma adeguata al valore del grano secondo il prezzo legale di una determinata epoca; questo carattere unitario della disposizione testamentaria non permette di individuare l'esistenza, a favore del beneficiario, di due diritti fra loro distinti ed autonomi. iI diritto  alla rendita vitalizia  è quello relativo alla valutazione, giacché quest'ultimo è lo stesso diritto ad esigere la rendita mantenuta però  costante; né l'esercizio di tale diritto può avere l'effetto di trasformare un debito di valuta in debito di valore, sicché possa dirsi che la disposizione testamentaria ha dato vita ad un legato alternativo con facoltà di scelta del legatario a norma degli artt. 665 e 666 c.c.".

Avatar utente
Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views