Sì, il tempo trascorso dal momento della timbratura del cartellino fino all’accensione del pc aziendale e viceversa va retribuito come tempo effettivo di lavoro.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione ritenendo che i 5 minuti quotidiani impiegati tra l’attestazione della prestazione lavorativa e il log on/log off è qualificabile quale orario di lavoro retribuibile.
Il fatto
La Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello principale dei Dipendenti della Società XY e confermando il diritto degli stessi a ottenere la retribuzione dei 5 minuti giornalieri impiegati dalla timbratura del cartellino all’ingresso del posto di lavoro e fino al completamento della procedura di connessione e disconnessione dalla propria prestazione.
I giudici di secondo grado condannavano pertanto la Società XY a pagare le somme di 477 euro, 513 euro e 547 euro in favore dei Dipendenti.
Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione dalla Società XY la quale riteneva censurabile l’iter argomentativo proprio in ragione della considerazione di orario di lavoro retribuibile per il tempo di percorrenza dalla porta di ingresso alla propria postazione di lavoro e la conseguente accensione (oppure spegnimento) del computer aziendale.
Cosa dice la legge sull’orario di lavoro
Il Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e le direttive europee 93/104/CE e 2003/88/CE disciplinano gli aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
Secondo tali normative, infatti, sono da ritenersi obbligatorie e necessarie tutte le operazioni compiute all’inizio e alla fine della prestazione lavorativa e in quanto tali ricomprese nel novero del tempo retribuito.
Ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera a del Dlgs 66/2003 configura come
“orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Alla stregua di ciò è necessario considerare orario di lavoro il tempo trascorso dal dipendente all’interno del complesso sia per l’assolvimento della propria prestazione, sia per l’espletamento delle attività prodromiche e accessorie alla propria mansione.
Purché il datore di lavoro non dimostri che il dipendente non sia soggetto al potere gerarchico oppure sia libero di autodeterminarsi.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 28 maggio 2024, n. 14848 ha respinto il ricorso della società ricorrente e si è uniformata all’orientamento intrapreso in secondo grado.
Secondo gli Ermellini, il percorso compiuto dal momento di attestazione del cartellino marca tempo fino al raggiungimento della postazione aziendale e il successivo login (viceversa, log out) al pc aziendale deve essere computato ai fini della retribuibilità della prestazione di lavoro.
In conclusione, “è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede; dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare; è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all'uso della stessa determinando così anche i tempi necessari; è la datrice che ha deciso che all'orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all'uso”.
Il lavoratore ha diritto alla retribuzione di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro, dalla timbratura del cartellino al tornello posto all'ingresso al completamento della procedura di log on e di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro dal completamento della procedura di log off fino alla timbratura del cartellino al tornello all'uscita.