Il ticket di licenziamento è contributo che finanzia la Naspi del lavoratore ed è generalmente dovuto sui licenziamenti da parte del datore di lavoro, ma anche in alcuni casi di dimissione del lavoratore o risoluzione consensuale. Il ticket di di licenziamento Naspi anno 2024 è pari a 52,97 euro mensili, 635,67 euro annui ed un massimo di 1.907,02 euro.
E' questo l'ammontare del ticket di licenziamento che i datori di lavoro sono tenuti a pagare nei casi di licenziamento ed in tutti quei casi in cui il ticket è comunque dovuto, di cui vedremo l'elenco completo.
Il ticket di licenziamento va calcolato in base alla durata in mesi del rapporto di lavoro cessato.
In caso di licenziamento collettivo, il ticket di licenziamento viene raddoppiato o triplicato e va pagato per ogni lavoratori licenziato.
Vediamo gli importi del ticket di licenziamento nell'anno 2024 e negli anni precedenti.
Ticket licenziamento importi 2024: mensile, annuo e massimo
In base alla circolare Inps n. 25 del 29 gennaio 2024, l’importo massimo mensile della Naspi, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.550,42 euro.
Il Ticket licenziamento ai sensi dell'art. 2 della Legge 92 del 2012 è pari al 41% del massimale Naspi.
E' possibile quindi determinare l'importo del Ticket di licenziamento su base annuale, calcolato proprio nella misura del 41 del massimale Naspi.
Di conseguenza è possibile calcolare il ticket di licenziamento mensile e l'importo massimo, tenendo conto che la norma prevede che il ticket licenziamento annuale è dovuto per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. E quindi per i rapporti di lavoro di durata superiore a tre anni, è dovuto il ticket massimo calcolato su tre anni, ossia 36 mesi del ticket di licenziamento mensile.
Ecco il calcolo del ticket di licenziamento per i licenziamenti individuali nell'anno 2024:
Calcolo | Ticket licenziamento annuale e massimo 2024 |
---|---|
Massimale mensile Naspi | 1.550,42 € |
Ticket licenziamento annuale (41% del massimale Naspi) | 635,67 € |
Ticket licenziamento mensile | 52,97 € |
Ticket licenziamento massimo (36 mesi o 3 anni) | 1.907,02 € |
Ma cosa succede se il rapporto è durato 6 mesi? oppure 14 mesi? o due anni e mezzo?
Per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Si considerano mesi interi quelli in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.
Alla luce di quanto sopra descritto, vediamo la tabella con il ticket di licenziamento da pagare in base alla durata in mesi del rapporto di lavoro cessato nell'anno 2024, tenendo conto che oltre 36 mesi di rapporto è dovuto il ticket di licenziamento massimo:
Mesi e anni di durata del rapporto di lavoro | Ticket licenziamento anno 2024 |
---|---|
1 | 52,97 € |
2 | 105,94 € |
3 | 158,92 € |
4 | 211,89 € |
5 | 264,86 € |
6 | 317,83 € |
7 | 370,81 € |
8 | 423,78 € |
9 | 476,75 € |
10 | 529,72 € |
11 | 582,70 € |
12 | 635,67 € |
13 | 688,64 € |
14 | 741,62 € |
15 | 794,59 € |
16 | 847,56 € |
17 | 900,53 € |
18 | 953,50 € |
19 | 1.006,48 € |
20 | 1.059,45 € |
21 | 1.112,42 € |
22 | 1.165,39 € |
23 | 1.218,37 € |
24 | 1.271,34 € |
25 | 1.324,31 € |
26 | 1.377,28 € |
27 | 1.430,26 € |
28 | 1.483,23 € |
29 | 1.536,20 € |
30 | 1.589,17 € |
31 | 1.642,15 € |
32 | 1.695,12 € |
33 | 1.748,09 € |
34 | 1.801,06 € |
35 | 1.854,04 € |
36 | 1.907,01 € |
Oltre 36 mesi di rapporto è dovuto, dal datore di lavoro, per i rapporti di lavoro cessati nell'anno 2024, il ticket di licenziamento massimo di 1.907,01 euro.
Ticket licenziamento: cosa è e come funziona
Il Ticket di licenziamento è stato introdotto dall'articolo 2 della Legge n. 92 del 2012, in particolare dal comma 31 al comma 35.
Ticket licenziamento massimo per 3 anni
Il comma 31 prevede che "Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NaSpI,…, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di NaSpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni".
Quindi il ticket licenziamento è un una somma dovuta calcolata sul massimale Naspi di ogni anno e per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni. E' per questo che per i rapporti oltre i 3 anni, il ticket di licenziamento massimo è sempre calcolato su tre anni, anche se il rapporto è durato di più.
Il ticket licenziamento, come vedremo, viene anche definito come un contributo che finanzia la Naspi del lavoratore.
Ticket licenziamento e contratto a tempo determinato
Lo stesso comma 31 prevede che "Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30″.
Quest'ultima restituzione riguarda il contributo addizionale dovuto sui contratti a tempo determinato.
Nella sostanza, a livello di computo e calcolo, è dovuto il ticket licenziamento anche sui periodi a tempo determinato in caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
Non è dovuto il ticket di licenziamento sui rapporti di lavoro a tempo determinato alla scadenza del termine, per il semplice motivo che il ticket di licenziamento è dovuto sui contratti a tempo indeterminato e comunque, come vedremo, sui licenziamenti, non sui rapporti cessati per scadenza naturale del contratto.
Ticket licenziamento e contratto di apprendistato
Il comma 32 dell'art. 2 della Legge n. 92 del 2012 stabilisce che "Il contributo di cui al comma 31 è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167".
Quindi è dovuto il ticket di licenziamento in tutti i casi in cui il contratto di apprendistato cessa per volontà del datore di lavoro.
Ticket licenziamento: quando è dovuto
La domanda sorge spontanea, ma il ticket di licenziamento è dovuto per qualsiasi cessazione del rapporto di lavoro? anche durante il periodo di prova? anche part-time? o tempo determinato?
E quali sono i casi in cui non è dovuto il ticket di licenziamento all'Inps?
Il comma 34 dell'art. 2 della Legge n. 92 del 2023 stabilisce che "A decorrere dal 1º gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non e’ dovuto nei seguenti casi:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere".
Vediamo tutti i vari casi e quando il ticket è dovuto.
Ticket e licenziamento del datore di lavoro
Ecco tutti i casi in cui il recesso del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro obbliga quest'ultimo al versamento del ticket di licenziamento. E quando il datore di lavoro non deve versare all'Inps il ticket di licenziamento stesso.
Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato | Ticket dovuto |
---|---|
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo | SI ticket dovuto |
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo imputabile al lavoratore | SI ticket dovuto |
Licenziamento per giusta causa imputabile al lavoratore | SI ticket dovuto |
Licenziamento durante o al termine del periodo di prova | SI ticket dovuto |
Licenziamento per superamento del periodo di comporto di malattia | SI ticket dovuto |
Licenziamento lavoratore intermittente (esclusivamente per i giorni lavorati che concorrono al computo dell’anzianità aziendale) | SI ticket dovuto |
Licenziamento del personale domestico | NO ticket non dovuto |
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal CCNL | NO ticket non dovuto |
Recesso, del datore di lavoro, dal rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo | SI ticket dovuto |
Ticket licenziamento in caso di dimissioni del lavoratore
Ci sono dei casi in cui il ticket di licenziamento è dovuto dal datore di lavoro anche se il recesso dal rapporto di lavoro è avvenuto per volontà del lavoratore attraverso la formalizzazione di un dimissione.
Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato | Ticket dovuto |
---|---|
Dimissioni volontarie del lavoratore | NO ticket non dovuto |
Dimissioni per giusta causa del lavoratore | SI ticket dovuto |
Dimissioni nel periodo tutelato per maternità | SI ticket dovuto |
Dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo obbligatorio o alternativo (artt. 27bis e 28 D.L.vo n. 151/2001). | SI ticket dovuto |
Ticket licenziamento in caso di risoluzione consensuale
Ci sono poi dei casi in cui le parti, datore di lavoro e lavoratore, raggiungono una risoluzione consensuale.
In alcuni casi il ticket di licenziamento è dovuto dal datore di lavoro.
Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato | Ticket dovuto |
---|---|
Risoluzione consensuale dinanzi la Commissione di conciliazione ITL (articolo 410 c.p.c.) | NO ticket non dovuto |
Risoluzione consensuale in sede sindacale (articolo 411 c.p.c.) | NO ticket non dovuto |
Risoluzione consensuale a seguito di Conciliazione obbligatoria per giustificato motivo oggettivo (GMO) presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (per aziende in tutela reale – articolo 18 Legge 300/70). Non si applica nei confronti dei rapporti a tempo indeterminato a Tutele Crescenti | SI ticket dovuto |
Risoluzione consensuale prevista in sede cd. “protetta” (esempio presso l'organizzazione sindacale), dovuta al rifiuto del lavoratore al trasferimento oltre 50 Km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla sua residenza | SI ticket dovuto |
Licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal CCNL | NO ticket non dovuto |
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere | NO ticket non dovuto |
Cessazione dell’attività di impresa | SI ticket dovuto |
Decesso del lavoratore | NO ticket non dovuto |
Le società in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2022 e 2023 di provvedimenti di CIGS, e limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale. | NO ticket non dovuto |
Ticket licenziamento in altri casi di cessazione del rapporto di lavoro
Vediamo infine alcuni casi diversi dal licenziamento, dalla dimissione o dalla risoluzione consensuale.
Tipologia di risoluzione da rapporto a tempo indeterminato | Ticket dovuto |
---|---|
Interruzione di rapporto a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere | NO ticket non dovuto |
Cessazione dell’attività di impresa | SI ticket dovuto |
Decesso del lavoratore | NO ticket non dovuto |
Ticket licenziamento collettivo: maggiorato due o tre volte
Il comma 35 dell'art. 2 della legge n. 92 del 2012 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del presente articolo è moltiplicato per tre volte".
Mentre il comma 137 dell'art. 1 della Legge n. 205 del 2017 stabilisce che "A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017″.
Quindi il ticket di licenziamento in quest'ultimo caso è maggiorato di due volte.
Ecco il ticket di licenziamento collettivo (82% anziché il 41%, quindi raddoppiato) per l'anno 2024:
Calcolo | Ticket licenziamento annuale e massimo |
---|---|
Massimale mensile Naspi | 1,550.42 € |
Ticket licenziamento collettivo annuale (82% del massimale Naspi) | 1,271.34 € |
Ticket licenziamento collettivo mensile | 105.95 € |
Ticket licenziamento collettivo massimo (36 mesi o 3 anni) | 3,814.03 € |
Si tratta quindi di ticket di licenziamento molto elevati, dovuti per ogni lavoratore licenziato.
Ecco il ticket licenziamento nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale (41% moltiplicato per 3 volte), per l'anno 2024:
Calcolo | Ticket licenziamento annuale e massimo |
---|---|
Massimale mensile Naspi | 1,550.42 € |
Ticket licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4,comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), non abbia formato oggetto di accordo sindacale (importo annuale 41% x 3) | 1,907.02 € |
Ticket licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4,comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), non abbia formato oggetto di accordo sindacale (importo mensile) | 82.91 € |
Ticket licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4,comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), non abbia formato oggetto di accordo sindacale (importo massimo 36 mesi o 3 anni) | 5,721.05 € |
Si tratta quindi di ticket di licenziamento molto elevati, dovuti per ogni lavoratore licenziato.
Ticket licenziamento importi anni precedenti
Vediamo ora i calcoli dei ticket di licenziamento negli anni precedenti, calcolati in base al valore annuale del massimale Naspi comunicato dall'Inps.
Ticket licenziamento importi 2023: mensile, annuo e massimo
Ecco il calcolo del ticket di licenziamento per i licenziamenti individuali nell'anno 2023:
Calcolo | Ticket licenziamento annuale e massimo |
---|---|
Massimale mensile Naspi | 1.470,98 € |
Ticket licenziamento annuale (41% del massimale Naspi) | 603,10 € |
Ticket licenziamento mensile | 50,26 € |
Ticket licenziamento massimo (36 mesi o 3 anni) | 1.809.30 € |
Ecco la tabella con il ticket di licenziamento da pagare in base alla durata in mesi del rapporto di lavoro cessato nell'anno 2023, tenendo conto che oltre 36 mesi di rapporto è dovuto il ticket di licenziamento massimo:
Mesi e anni di durata del rapporto di lavoro | Ticket licenziamento anno 2023 |
---|---|
1 | 50,26 € |
2 | 100,52 € |
3 | 150,78 € |
4 | 201,03 € |
5 | 251,29 € |
6 | 301,55 € |
7 | 351,81 € |
8 | 402,07 € |
9 | 452,32 € |
10 | 502,58 € |
11 | 552,84 € |
12 | 603,10 € |
13 | 653,36 € |
14 | 703,62 € |
15 | 753,88 € |
16 | 804,13 € |
17 | 854,39 € |
18 | 904,65 € |
19 | 954,91 € |
20 | 1.005,17 € |
21 | 1.055,42 € |
22 | 1.105,68 € |
23 | 1.155,94 € |
24 | 1.206,20 € |
25 | 1.256,46 € |
26 | 1.306,72 € |
27 | 1.356,97 € |
28 | 1.407,23 € |
29 | 1.457,49 € |
30 | 1.507,75 € |
31 | 1.558,01 € |
32 | 1.608,27 € |
33 | 1.658,53 € |
34 | 1.708,78 € |
35 | 1.759,04 € |
36 | 1.809,30 € |
Nei casi di licenziamenti collettivi gli importi vanno maggiorati di 2 o 3 volte a seconda dei casi.
Ticket licenziamento importi 2022: mensile, annuo e massimo
Ecco il calcolo del ticket di licenziamento per i licenziamenti individuali nell'anno 2022:
Calcolo | Ticket licenziamento annuale e massimo |
---|---|
Massimale mensile Naspi | 1.360,78 € |
Ticket licenziamento annuale (41% del massimale Naspi) | 557,92 € |
Ticket licenziamento mensile | 46,49 € |
Ticket licenziamento massimo (36 mesi o 3 anni) | 1.673,76 € |
Ecco la tabella con il ticket di licenziamento da pagare in base alla durata in mesi del rapporto di lavoro cessato nell'anno 2022, tenendo conto che oltre 36 mesi di rapporto è dovuto il ticket di licenziamento massimo:
Mesi e anni di durata del rapporto di lavoro | Ticket licenziamento anno 2022 |
---|---|
1 | 46,49 € |
2 | 92,99 € |
3 | 139,48 € |
4 | 185,97 € |
5 | 232,47 € |
6 | 278,96 € |
7 | 325,45 € |
8 | 371,95 € |
9 | 418,44 € |
10 | 464,93 € |
11 | 511,43 € |
12 | 557,92 € |
13 | 604,41 € |
14 | 650,91 € |
15 | 697,40 € |
16 | 743,89 € |
17 | 790,39 € |
18 | 836,88 € |
19 | 883,37 € |
20 | 929,87 € |
21 | 976,36 € |
22 | 1.022,85 € |
23 | 1.069,35 € |
24 | 1.115,84 € |
25 | 1.162,33 € |
26 | 1.208,83 € |
27 | 1.255,32 € |
28 | 1.301,81 € |
29 | 1.348,31 € |
30 | 1.394,80 € |
31 | 1.441,29 € |
32 | 1.487,79 € |
33 | 1.534,28 € |
34 | 1.580,77 € |
35 | 1.627,27 € |
36 | 1.673,76 € |
Nei casi di licenziamenti collettivi gli importi vanno maggiorati di 2 o 3 volte a seconda dei casi.
Ticket licenziamento importi 2021: mensile, annuo e massimo
Ecco il calcolo del ticket di licenziamento per i licenziamenti individuali nell'anno 2021:
Calcolo | Ticket licenziamento annuale e massimo |
---|---|
Massimale mensile Naspi | 1,335.39 € |
Ticket licenziamento annuale (41% del massimale Naspi) | 547.51 € |
Ticket licenziamento mensile | 45.63 € |
Ticket licenziamento massimo (36 mesi o 3 anni) | 1,642.53 € |
Ecco la tabella con il ticket di licenziamento da pagare in base alla durata in mesi del rapporto di lavoro cessato nell'anno 2022, tenendo conto che oltre 36 mesi di rapporto è dovuto il ticket di licenziamento massimo:
Mesi e anni di durata del rapporto di lavoro | Ticket licenziamento anno 2021 |
---|---|
1 | 45,63 € |
2 | 91,25 € |
3 | 136,88 € |
4 | 182,50 € |
5 | 228,13 € |
6 | 273,75 € |
7 | 319,38 € |
8 | 365,01 € |
9 | 410,63 € |
10 | 456,26 € |
11 | 501,88 € |
12 | 547,51 € |
13 | 593,14 € |
14 | 638,76 € |
15 | 684,39 € |
16 | 730,01 € |
17 | 775,64 € |
18 | 821,26 € |
19 | 866,89 € |
20 | 912,52 € |
21 | 958,14 € |
22 | 1.003,77 € |
23 | 1.049,39 € |
24 | 1.095,02 € |
25 | 1.140,65 € |
26 | 1.186,27 € |
27 | 1.231,90 € |
28 | 1.277,52 € |
29 | 1.323,15 € |
30 | 1.368,78 € |
31 | 1.414,40 € |
32 | 1.460,03 € |
33 | 1.505,65 € |
34 | 1.551,28 € |
35 | 1.596,90 € |
36 | 1.642,53 € |
Nei casi di licenziamenti collettivi gli importi vanno maggiorati di 2 o 3 volte a seconda dei casi.