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26 Settembre 2024
17:00

TFR nel CCNL Edilizia Artigianato: come si calcola e cosa comprende

Il TFR nel CCNL Edilizia Artigianato è disciplinato dal contratto collettivo sia per gli operai artigiani edili che per gli impiegati. E' pari alla retribuzione annua diviso 13,5.

TFR nel CCNL Edilizia Artigianato: come si calcola e cosa comprende
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
TFR nel CCNL Edilizia Artigianato come si calcola e cosa comprende

Il TFR nel CCNL Edilizia Artigianato è disciplinato dal contratto collettivo sia per gli operai artigiani edili che per gli impiegati.

Il contratto collettivo stabilisce le modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto, soprattutto prevedendo quali voci dello stipendio sono incluse nel calcolo della retribuzione annuale sulla quale si calcola poi il TFR maturato ogni anno, che si somma al TFR accantonato e rivalutato.

Calcolo TFR degli operai

L'articolo 38 del CCNL Edilizia Artigianato disciplina il Trattamento di fine rapporto degli operai edili:

"Articolo 38 –  Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 c.c. – sub art. 1 della legge n. 297.

A) Per l'anzianità maturata dal 1° giugno 1982 al 30 giugno 1983 la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2° comma del citato art. 2120 c.c.

Dal 1° luglio 1983, con riferimento al sopra citato comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

  • minimo di paga base;
  • indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 297/1982;
  • indennità territoriale di settore;
  • elemento economico territoriale;
  • superminimi ad personam di merito o collettivi;
  • trattamento economico di cui all'art. 21;
  • utile di cottimo e con cottimo;
  • indennità sostitutiva di mensa;
  • indennità di trasporto;
  • indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 23, lettere B), C), D) e F);
  • indennità per lavori in alta montagna;
  • indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 24, lett. B);
  • percentuali per riposi annui di cui all'art. 7.

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5 secondo e terzo comma della citata legge numero 297,anche la indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.

Fino al 31 dicembre 1986, il trattamento di fine rapporto, in base all'articolo 5, quarto comma, della citata legge n. 297, è commisurato, per gli operai di produzione, al 76,3% e, per gli addetti ai lavori discontinui, al60,92% e al 50,77%, rispettivamente per gli operai di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, della retribuzione di ciascun anno computata ai sensi dei commi precedenti, divisa per 13,5.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1987 il trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del secondo comma della presente lettera A), divisa per 13,5.

B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando l'applicazione della citata legge n.297/82, , in caso di risoluzione del rapporto spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché dalla percentuale per gratifica natalizia con esclusione dell'indennità di contingenza maturata dallo febbraio 1979.

L'indennità nella misura stabilita al primo comma della presente lettera B), deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1° settembre 1979".

Il calcolo della tredicesima degli operai artigiani edili è quindi pari alla sommatoria di tutte le retribuzioni fisse e continuative percepite in un anno e diviso per 13,5.

Calcolo TFR degli impiegati

L'articolo 70 del CCNL Edilizia Artigianato disciplina il Trattamento di fine rapporto degli impiegati:

"A) Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla legge 20 maggio 1982, n. 297.

Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono la norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 c.c. sub art. 1 della legge n.297.

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2° e 3° comma, della citata legge n. 297, anche l'indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 al 31 maggio 1982.

B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando la applicazione della citata legge n.297/82, in caso di risoluzione di rapporto di lavoro, all'impiegato non in prova spetterà un'indennità di anzianità pari a tante mensilità dell'ultimo trattamento economico da computarsi sugli elementi sotto precisati, per quanti sono gli anni di servizio prestati nella categoria impiegatizia.

Inoltre all'impiegato proveniente dalla categoria operaia spetta, per ciascun anno di servizio prestato nella categoria operaia, una indennità nella misura di 15/30 (quindici/trentesimi) della retribuzione mensile per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982.

Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.

L'indennità di anzianità deve calcolarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 15 dell'art. 48 computando cioè anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e della indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 in poi. Se l'impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

È in facoltà dell'impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di cui al presente articolo quanto l'impiegato percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (Cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'impresa; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento previsto dall'art. 73 del presente contratto".

Anche il calcolo della tredicesima degli impiegati è quindi pari alla sommatoria di tutte le retribuzioni fisse e continuative percepite in un anno e diviso per 13,5.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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