Il TFR nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata si calcola secondo le regole del codice civile, quindi la retribuzione annua diviso 13,5.
Il contratto collettivo prevede l'esclusione dal computo del TFR di alcuni elementi retribuitivi.
Vediamo come funziona il trattamento di fine rapporto nel contratto collettivo della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO).
Come si calcola il TFR
La Sezione Quarta – Disciplina del rapporto di lavoro – Titolo VI – Risoluzione del rapporto di lavoro – Capo III del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, all'articolo 233 tratta il "Trattamento di fine rapporto":
"In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della L. 29.5.1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31.5.1982, il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità di cui all'All. 8".
L'articolo 2120 del codice civile in materia di calcolo del TFR stabilisce che il trattamento di fine rapporto "si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni".
Calcolo del TFR: retribuzioni escluse
Il comma 2 dell'articolo 233 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 2120 c.c. , come modificato dalla L. 29.5.1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum” gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- la contribuzione di cui agli artt. 19, 20 e 95;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 183, 232, 235 e 236;
- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 142;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa".
La contribuzione di cui agli articoli 19, 20 e 95 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata sono rispettivamente la contribuzione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, alla Cassa Assistenza Sanitaria Quadri ed al Fondo di previdenza complementare Fon.Te.
L'indennità sostitutiva del preavviso di di cui agli artt. 183, 232, 235 e 236 riguarda rispettivamente in relazione alla gravidanza, quella relativa alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, nonché per fallimento dell'azienda o decesso del dipendente.
TFR in caso di infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, cassa integrazione
Il comma 4 dell'articolo 233 del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Ai sensi del comma 3 art. 2120 c.c., come modificato dalla L. 29.5.1982 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all' art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (Inps, Inail), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro".
Quindi in questi casi il lavoratore ha diritto al calcolo del TFR per i periodi di assenza da lavoro giustificata e tutelata.