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2 Marzo 2024
9:00

Tempo determinato nel CCNL Studi professionali: regole e causali

Il contratto a tempo determinato negli studi professionali è consentito e dà diritto ai lavoratori al trattamento economico e normativo dei lavoratori a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato. Sono state introdotte nuove causali per incremento temporaneo e nuove attività con il rinnovo del CCNL Studi professionali Consilp Confprofessioni del 16 febbraio 2024. Vediamo come funziona il contratto a tempo determinato nel CCNL Studi professionali Consilp Confprofessioni, come funziona la durata massima compreso proroghe e rinnovi, i limiti al contratto a termine e relative deroghe, nonché il contratto a termine per sostituzione di lavoratori.

Tempo determinato nel CCNL Studi professionali: regole e causali
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Tempo determinato nel CCNL Studi professionali regole e causali

Il contratto a tempo determinato negli studi professionali è consentito e dà diritto ai lavoratori al trattamento economico e normativo dei lavoratori a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato.

Sono state previste nuove causali per incremento temporaneo e nuove attività con il rinnovo del CCNL Studi professionali Consilp Confprofessioni del 16 febbraio 2024.

Vediamo come funziona il contratto a tempo determinato nel CCNL Studi professionali Consilp Confprofessioni, come funziona la durata massima compreso proroghe e rinnovi, i limiti al contratto a termine e relative deroghe, nonché il contratto a termine per sostituzione di lavoratori.

Contratto a tempo determinato equiparato all'indeterminato

L'articolo 52 del CCNL Studi professionali denominato "Modalità di impiego" stabilisce che "Ferme restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal presente Contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto nella struttura, che siano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al periodo lavorativo prestato".

Questo vuol dire che ai lavoratori con contratto a termine spettano gli stessi diritti retribuiti, in termini di assenze e permessi retribuitivi, quali ferie, permessi, congedi, maturazione TFR e quando previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.

Contratto  a tempo determinato: durata massima 24 mesi compreso proroghe

Sempre l'articolo 52 del CCNL Studi professionali prevede un richiamo alla normativa sul contratto a tempo determinato in termini di rinnovi, proroghe e durate del contratto: "L'apposizione del termine al contratto è consentita nei limiti e nelle forme di legge vigenti.

La durata massima del rapporto di lavoro concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, è fissata, secondo le norme vigenti, in 24 mesi comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi.

I rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere rinnovati senza soluzione di continuità".

Quindi nel settore degli studi professionali si possono rinnovare e prorogare i contratti fino a 24 mesi di durata.

Limite massimo contratti a termine

Sempre l'articolo 52 stabilisce che "In relazione al numero di contratti a termine attivabili, i datori di lavoro devono attenersi ai seguenti criteri:

  • Le strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono assumere fino a 3 lavoratori a termine;
  • Le strutture che occupano da 6 a 15 dipendenti non possono eccedere il 50% arrotondato al numero intero superiore (es. per 7 dipendenti, fino a 4 lavoratori a termine) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
  • Le strutture che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 non possono eccedere, arrotondato al numero intero superiore (es. per 16 dipendenti, fino a 5 lavoratori), il limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato".

Come si calcolano i lavoratori in forza. Lo stabilisce sempre l'articolo 52: "Il numero dei lavoratori a tempo indeterminato da utilizzare come base di calcolo per stabilire il limite di ricorso al lavoro a termine è quello esistente al momento dell'assunzione dei lavoratori a termine".

Lavoratori esclusi dai limiti al contratto a tempo determinato

L'articolo 52 del CCNL Studi professionali Consilp Confprofessioni stabilisce che "Ai fini del calcolo del numero dei lavoratori a termine da assumere non si tengono in considerazione i giovani assunti con il contratto a termine per studenti universitari di cui all'art. 55 del presente C.C.N.L..

Detti limiti non si applicano altresì alle seguenti ipotesi:

  1. nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi elevatali a 24 mesi dalla contrattazione territoriale;
  2. per ragioni di carattere sostitutivo;
  3. con lavoratori di età superiore a 55 anni;
  4. assunzione di lavoratori sospesi con l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria o di analoghi ammortizzatori sociali (Cigo oppure sospesi nell'ambito della disciplina sui fondi di solidarietà
    ex art.26 e segg. D. Lgs. n. 148/2015);
  5. assunzione di lavoratori percettori della Naspi;
  6. assunzione di lavoratrici che rientrano sul mercato del lavoro dopo un periodo di disoccupazione di almeno 12 mesi ininterrotti oppure con uno o più periodi lavorati fino a 8 mesi complessivi nei 24 mesi prima dell'assunzione a termine.

Diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato

Sempre l'articolo 52 stabilisce che "I lavoratori assunti in ottemperanza del presente articolo avranno titolo preferenziale per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni.

A tal fine i datori di lavoro devono attenersi alla seguente graduatoria:

  • lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli ultimi 6 (sei) mesi con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo;
  • lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto in un periodo superiore agli ultimi 6 mesi conprecedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo;

Le suddette graduatorie non si applicano alle strutture che occupano fino a 5 dipendenti.

Il diritto di precedenza deve essere richiamato nel contratto di lavoro individuale.

Periodo di prova nel contratto a termine

Per i contratti di lavoro a termine con una durata inferiore a sei mesi e che sono stipulati per la prima volta tra le Parti, il periodo di prova previsto dall'art. 26 del presente C.C.N.L. è ridotto alla metà.

In caso di rinnovo del contratto a termine per le stesse mansioni svolte nel primo contratto non è consentita la stipulazione di un patto di prova.

Ecco l'approfondimento sul periodo di prova nel CCNL Studi professionali.

Contratto a termine: nuove causali per incremento temporaneo e nuove attività

Il rinnovo del CCNL Studi professionali del 16 febbraio 2024 ha introdotto un articolo 53 riguardante le "Specifiche esigenze e contratto a tempo determinato con causale".

Tale articolo prevede che "L'art. 19, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2015ì affida alla contrattazione collettiva l'individuazione di esigenze e casi che consentono la stipulazione dei contratti a termine con una durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi nonché in caso di rinnovo del contratto a termine.

Le Parti firmatarie del presente C.C.N.L. individuano, dunque, le seguenti causali che consentono la stipula o il rinnovo di contratti a termine fino a 24 mesi:

  • Incremento temporaneo: Si intende l'incremento temporaneo dell'attività lavorativa conseguente all'ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;
  • Nuova attività: Si intende l'avvio di nuove attività o l'aggregazione o la fusione di attività per i primi 36 mesi dall'avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.

Il contratto individuale dovrà contenere la specifica causale con una descrizione delle motivazioni nelcontratto di lavoro a termine e la data di inizio e fine del rapporto di lavoro".

Contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto

L'articolo 54 del CCNL Studi professionali prevede la disciplina del "Contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto".

Esso prevede che "Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.

In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rientro.

Contratto a tempo determinato per aspettative e congedi

Sempre l'articolo 54 prevede che "In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. del 26.3.2001, n. 151, oltre alla possibilità di affiancamento così come indicato al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento".

Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità

Sempre l'articolo 54 prevede che: "Per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'art. 16, comma 1, del testo unico di cui al D. Lgs. 26.3.2001,n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui all'art. 52, del presente C.C.N.L..

Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Tali diritti spettano anche al padre lavoratore".

Contratti a termine per studenti universitari o scuole superiori

L'Articolo 55 del CCNL Studi professionali disciplina i "Contratti a termine per studenti universitari o scuole superiori":

Al fine di integrare le conoscenze teoriche fornite dal sistema universitario e delle scuole superiori con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo delle ferie, i datori di lavoro, che applicano integralmente il presente C.C.N.L., in alternativa ai tirocini formativi e di orientamento, potranno stipulare contratti a termine, della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino corsi di studi universitari o scuole superiori".

I giovani saranno impiegati prioritariamente in settori di inserimento corrispondenti al corso da loro frequentato, tuttavia, laddove il corso non sia rapportabile alle attività espletate negli Studi Professionali, il giovane sarà inserito in quei settori dove possa acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività oa più attività interconnesse riferite ad uno o più settori.

Il datore di lavoro richiederà in ogni caso al giovane da assumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata.

La documentazione può essere presentata anche tramite autocertificazione.

I datori di lavoro si impegnano a far conseguire ai giovani una idonea conoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite durante il corso di studio o comunque riferite all'organizzazione dello studio professionale ed ai processi lavorativi complessivi, evitando in ogni caso lavori privi di qualsiasi contenuto formativo e/o comunque ripetitivi.

Le Parti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione delle modalità attuative per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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