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3 Maggio 2024
15:48

TARI 2024: scadenza pagamento, chi deve pagarla, come calcolare la tassa da pagare

La TARI è un tributo che bisogna pagare al Comune per lo smaltimento dei rifiuti se si possiedono o si detengono a qualsiasi titolo un immobile o comunque locali o anche aree scoperte che siano suscettibili di produrre rifiuti. Sono previste anche riduzioni o agevolazioni (bonus TARI). Vediamo quando scade la rata per il pagamento della TARI, come pagare, come si calcola la TARI e cos'è il bonus TARI.

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TARI 2024: scadenza pagamento, chi deve pagarla, come calcolare la tassa da pagare
Avvocato
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La TARI è un tributo che bisogna pagare al Comune per lo smaltimento dei rifiuti ed è stata istituita con legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge stabilità 2014).

Devono pagare la TARI coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo un immobile o comunque locali o anche aree scoperte che siano suscettibili di produrre rifiuti.

La TARI si paga in base alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale.

La TARI può essere pagata presso una banca, un ufficio postale o presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate oppure on line tramite home-banking, il sito dell'Agenzia delle entrate oppure la app di Poste italiane.

Siccome le scadenze delle rate da pagare e le modalità di pagamento differiscono da Comune a Comune, è bene consultare il sito del proprio Comune per conoscere le modalità di pagamento della TARI e le relative scadenze per l'anno 2024.

Ad esempio, è di queste ultime ore il comunicato stampa sul sito del Comune di Napoli con cui si spiega che sono state riformulate le scadenze acconto TARI 2024.

Viene inoltre comunicato che, "nel bilancio di previsione 2023-2025, approvato dal Consiglio Comunale, è stata stanziata una somma pari ad € 6.500.000,00, finalizzata a riconoscere un bonus ai cittadini per mitigare i disagi relativi all’incremento dei prezzi dei prodotti di prima necessità (in particolare quelli energetici)".

Questo bonus TARI, confermato nel bilancio 2024-2026, sarà erogato in occasione della prima rata del 2024 alle famiglie in regola col pagamento della TARI 2023.

Vediamo, di seguito, cos'è la TARI, chi deve pagarla, come si paga, come si calcola, e quando scade nel 2024.

Cos'è la TARI

La TARI è un tributo che bisogna pagare al Comune per lo smaltimento dei rifiuti ed è stata istituita con legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge stabilità 2014).

Deve pagare la Tari chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge stabilità 2014) istitutiva della TARI prevede che: "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore".

Chi deve pagare la TARI

Il presupposto della TARI, come specificato al comma 641, è costituito, come detto, dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono invece escluse dalla TARI:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
  • le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI deve dunque essere corrisposta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Qualora vi siano più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Qualora la detenzione sia temporanea e di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso, invece, di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, colui che gestisce i servizi comuni "è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo" (comma 644).

Come si calcola la TARI

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come stabilito dal comma 648, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, secondo quanto stabilito dal comma 649, "non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".

La TARI non va pagata, dunque, in relazione alle parti in cui si formano rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Essi devono ovviamente provare l'avvenuto smaltimento di tali rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

Per tali produttori, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali il produttore dimostra di aver avviato al riciclo.

Criteri che seguono i Comuni per la commisurazione della TARI

Il Comune nella commisurazione della tariffa, deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.1.

Nell'ambito del suddetto decreto, viene specificato che "la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Tale costo deve rispettare, in particolare, una equivalenza e cioè le entrate tariffarie di riferimento devono corrispondere alla somma dei costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente, dei costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente, dell'inflazione programmata per l'anno di riferimento, del recupero di produttività per l'anno di riferimento e dei costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

Nei costi sostenuti dai Comuni sono compresi i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e i costi generali di gestione.

Al comma 652 viene inoltre stabilito che il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti".

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

A partire dal 2018, inoltre, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Al comma 654, viene inoltre stabilito che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente".

Tra le componenti di costo, come stabilito dal comma 645-bis, vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Con riferimento al fabbisogno standard di cui bisogna tener conto a partire dal 2018, è importante fare riferimento alle “Linee guida interpretative” del 9 maggio 2023 pubblicate dal Dipartimento delle finanze per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363.

Nelle linee guida viene stabilito che: "Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti; le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio".

Riduzioni TARI

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, la TARI va ridotta fino all’80% della tariffa.

Stesso discorso vale in caso di effettuazione del servizio con grave violazione della disciplina di riferimento o di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

La legge stabilisce, infatti, a chiare lettere, che la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa.

Sono previste anche altre riduzioni per la TARI per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 658).

Inoltre, il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di (comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147):

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste.

Scadenza pagamento TARI

La scadenza per il pagamento della TARI varia da Comune a Comune, anche se, normalmente, è sempre prevista la possibilità di effettuare un pagamento rateale.

Per fare un esempio, si riportano le scadenze fissate dal Comune di Napoli relative all’acconto TARI 2024:

– 1° rata: 15 luglio 2024

– 2° rata: 16 settembre 2024

– 3° rata: 18 novembre 2024

Si può anche effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2024.

Dunque, per conoscere l'esatta tempistica relativa al Comune che interessa, è bene consultare il sito on line per conoscere le date esatte entro cui la TARI va pagata.

Modalità di pagamento della TARI

La TARI si può pagare secondo varie modalità:

  • presso banche, uffici postali, tabaccherie;
  • oppure on line (tramite home-banking o Portale dell’Agenzia delle Entrate o sul sito di Poste italiane).

Nel modello F24 dovrà essere indicata la somma da versare, il codice tributo e il numero di rata.

Bonus TARI

Alcuni Comuni prevedono la possibilità di accedere al Bonus Sociale TARI sulla base dei differenti regolamenti comunali approvati per la disciplina della tassa sui rifiuti.

Le agevolazioni consistono nell’esenzione o nella riduzione della TARI per l’anno 2024 per famiglie che, ad esempio, hanno un ISEE basso o diversi figli a carico.

Per verificare l'eventuale diritto a ottenere un Bonus relativo al pagamento della TARI, è utile consultare il sito del Comune.

Tra l'altro, è di queste ultime ore il comunicato stampa sul sito del Comune di Napoli con cui si fa presente che, "nel bilancio di previsione 2023-2025, approvato dal Consiglio Comunale, è stata stanziata una somma pari ad € 6.500.000,00, finalizzata a riconoscere un bonus ai cittadini per mitigare i disagi relativi all’incremento dei prezzi dei prodotti di prima necessità (in particolare quelli energetici)".

Questo bonus TARI, confermato nel bilancio 2024-2026, sarà erogato in occasione della prima rata del 2024 alle famiglie in regola col pagamento della TARI 2023.

Sanzioni in caso di mancato pagamento TARI

Se non si paga la TARI, si può essere assoggettati a una sanzione pari al 30% della somma che non è stata versata.

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (art. 13 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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