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8 Agosto 2024
9:00

Stipendio operai e impiegati CCNL Edilizia Artigianato: entro quando va pagato?

Lo stipendio nel CCNL Edilizia artigianato va pagato entro il 15 del mese successivo per gli operai ed entro il 10 del mese successivo per gli impiegati, con bonifico o pagamento tracciabile e con contestuale consegna della busta paga. Il ritardo nei pagamenti consente la dimissione per giusta causa e l'indennità sostitutiva del preavviso.

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Stipendio operai e impiegati CCNL Edilizia Artigianato: entro quando va pagato?
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Stipendio operai e impiegati edilizia artigianato entro quando va pagato

Lo stipendio nel CCNL Edilizia artigianato va pagato entro il 15 del mese successivo per gli operai ed entro il 10 del mese successivo per gli impiegati, con bonifico o pagamento tracciabile e con contestuale consegna della busta paga.

Un ritardo nel pagamento dello stipendio comporta il diritto degli impiegati al pagamento interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e per gli operai e impiegati la possibilità, prevista dal contratto collettivo, di presentare una dimissione per giusta causa con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

Il contratto collettivo tutela particolarmente il diritto al pagamento dello stipendio dei lavoratori del settore degli artigiani edili, prevedendo anche la possibilità di erogare acconti del 90% dello stipendio ogni settimana, per gli operai, ma sempre e solo con pagamento tracciabile della retribuzione, ossia bonifico. E mai in contanti.

Vediamo come funziona il pagamento dello stipendio nel CCNL Edilizia artigianato.

Pagamento stipendio operai e acconto settimanale

L'articolo 26 del CCNL Edilizia Artigianato dettaglia le "Modalità di pagamento" degli operai edili artigiani:

"La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, possono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati.

Qualunque sia il periodo di paga adottata, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce".

Pagamento stipendio operai edili entro il giorno 15 del mese successivo

Il contratto collettivo dell'edilizia artigianato quindi prevede una paga che può essere settimanale, ogni quindici giorni o mensile e che comunque ai lavoratori può essere dato un acconto di almeno il 90%.

L'elaborazione della busta paga è di normativa mensile, quindi comunque il cedolino paga di ogni mese è uno e deve comprendere tutti gli acconti eventualmente erogati nel mese. Per normativa inoltre, l'elaborazione del cedolino paga deve avvenire al termine del mese di elaborazione (quindi dal giorno 1 del mese successivo in poi) ed in ogni caso deve essere effettuata entro il giorno 16 del mese successivo, per il semplice fatto che il datore di lavoro deve effettuare il calcolo dei tributi da pagare in F24, che ha scadenza il giorno 16 del mese successivo.

A livello di pagamento degli operai, accanto agli eventuali acconti di almeno il 90%, da effettuarsi rigorosamente con bonifico o strumenti tracciabili in quanto il pagamento delle retribuzioni in contanti non è consentito, il datore di lavoro deve effettuare il saldo del pagamento dello stipendio entro il giorno 15 del mese successivo.

Per fare un esempio concreto, poniamo il caso del pagamento dello stipendio di luglio. Ed a luglio ci sono 4 settimane. Il datore di lavoro può erogare acconti del 90% con bonifico in ognuno delle 4 settimane, ma il saldo dello stipendio deve pagarlo entro il 15 agosto, sempre con bonifico.

Ritardo nel pagamento dello stipendio degli operai: cosa succede

L'articolo 26 del CCNL Edilizia Artigianato prevede che "Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità del preavviso. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso".

Quindi nel caso l'impresa non paghi lo stipendio entro il giorno 15 del mese successivo, scatta il diritto alla dimissione con riconoscimento dell'indennità di preavviso, per mancato pagamento dello stipendio. Questo vuol dire che l'operaio può presentare una dimissione per giusta causa con diritto alla Naspi.

Sempre l'articolo 26 del CCNL edili artigiani prevede che "La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera.

All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge.

Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento".

Quindi a norma di legge è prevista la consegna del prospetto paga, la firma dello stesso è per presa visione, non impedisce all'operaio di contestarne il contenuto. Ma il contratto collettivo stabilisce che da un lato il datore di lavoro all'atto del pagamento dello stipendio mensile (quindi il saldo) debba consegnare il prospetto paga al lavoratore e dall'altro lato il lavoratore, laddove lo ritenga, deve effettuare un reclamo sulla corresponsione della somma ricevuta all'atto in cui viene effettuato il pagamento. Pagamento che deve essere effettuato con strumenti tracciabili, quindi con bonifico.

Pagamento stipendio impiegati: quando scattano gli interessi del 2%

Anche per gli impiegati del settore edilizia artigianato c'è un articolo del CCNL che stabilisce il "Pagamento della retribuzione" ed è l'articolo 60 del CCNL Edilizia Artigianato:

"Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla legge".

Pagamento stipendio impiegati edili entro il giorno 10 del mese successivo

Nel caso degli impiegati c'è sempre l'obbligo di pagamento tracciabile della retribuzione, quindi con bonifico.

Il contratto collettivo stabilisce che il pagamento della retribuzione deve essere effettuato alla fine di ogni mese, ma l'elaborazione della busta paga può essere effettuata solo a partire dal giorno 1 del mese successivo, in quanto è necessario anche ai fini dell'elaborazione del libro unico del lavoro, contenente le presenze effettive dei lavoratori, che il mese intero sia completato dal lavoratore.

In ogni caso nel caso degli impiegati non c'è il termine del 15 del mese successivo, ma è chiaramente indicato dal contratto collettivo che la consegna della busta paga ed il pagamento del bonifico dello stipendio deve essere effettuato contestualmente e comunque, come vedremo, nei primi 10 giorni del mese successivo, oltre i quali scatta una sanzione dei contratto collettivo per il datore di lavoro.

E' quindi da ritenersi nei termini il pagamento effettuato nei primi giorni del mese successivo e comunque entro il giorno 16 del mese successivo, in quanto sicuramente il datore di lavoro ha elaborato il prospetto paga ai fini del pagamento dei contributi.

Ritardo nel pagamento dello stipendio degli impiegati: cosa succede

Il contratto collettivo degli edili artigianato all'articolo 60 stabilisce anche che "Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, dalla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.

L'impiegato in dipendenza del ritardo di cui sopra ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso e di anzianità come in caso di licenziamento.

In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.

Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può superare il 10% dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro".

Quindi il pagamento dello stipendio deve avvenire al termine del mese secondo il CCNL, abbiamo comunque appurato che necessariamente l'elaborazione deve essere effettuata nei primi 15-16 giorni del mese successivo.

In ogni caso se ci sono ritardi di oltre 10 giorni, scatta l'obbligo per il datore di lavoro di erogare degli interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto più il 2%.

Non solo, come per gli operai, anche l'impiegato può dimettersi per giusta causa ed aver diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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