Lo stalking condominiale è il comportamento assunto dal vicino di casa litigioso e rancoroso che assume un atteggiamento esasperante dovuto a molestie e minacce reiterate nel tempo ai danni del vicinato, costringendo una o più persone a vivere in un perdurante stato di ansia o paura.
E’ bene specificare che lo stalking condominiale non è un reato a sé stante, ma è il frutto di un ampliamento giurisprudenziale del più noto reato di cui all’art. 612 bis c.p..
Vediamo quando si può parlare di stalking tra vicini e cosa si rischia.
Cosa si intende per stalking condominiale
Lo stalking condominiale può essere definito come quel tipo di condotta realizzata dal vicino che ponga in in essere comportamenti molesti e persecutori nei confronti del vicinato, talmente gravi da ingenerare in questi ultimi un persistente stato d’ansia, frustrazione e paura per sé stessi o per i loro familiari, tanto da indurli, se non addirittura costringerli, a modificare abitudini, anche lavorative, e stile di vita.
Il reato di stalking (per meglio dire, atti persecutori ex art. 612 bis c.p.), grazie alla giurisprudenza resa dalla Cassazione, ha ampliato la propria portata ricomprendendo al suo interno anche il caso in cui venga a verificarsi un’avversione invadente tra condomini con lo scopo di controllare le abitudini del vicinato.
Le liti condominiali rappresentano una delle principali fonti di stress per molti italiani. I rapporti di vicinato non sono mai semplici, dal momento che la convivenza in condominio e la gestione condominiale possono portare ai “ferri corti” .
Il condominio può diventare quindi il contesto entro il quale trovarsi a fronteggiare dispetti ripetuti, minacce e molestie da parte dei vicini di casa.
Perché possa effettivamente parlarsi di stalking condominiale, è necessario il verificarsi di una serie di aspetti:
- lo stato d’ansia, timore e turbamento nel vicino;
- la reiterazione degli episodi minacciosi;
- il nesso di causalità, inteso come l’alterazione delle abitudini della persona offesa per sfuggire alle molestie;
- il dolo generico dell’autore, cioè la coscienza e la volontà di angosciare e spaventare la vittima.
E’ opportuno precisare che, secondo la Corte di Cassazione sent. 39675/2023, le condotte fonte di disturbo, disagio e fastidio che tuttavia non provochino “quello specifico stato d’ansia grave, anche sotto il profilo della idoneità a compromettere la libertà psichica della persona offesa” non possono integrare il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.).
Per questa ragione, il vicino che si adoperi per rendere la vita impossibile con una vera e propria persecuzione rischia un procedimento penale.
Procedibilità
Lo stalking condominiale, come visto, nasce come ampliamento casistico del reato omonimo già codificato dal legislatore all’articolo 612 bis del codice penale.
Ragion per cui, il reato di stalking “condominiale” è procedibile a querela della persona offesa entro 6 mesi che decorrono a partire dal verificarsi dell’ultimo episodio persecutorio subito.
Esempi di stalking condominiale
Proviamo a spiegare con maggiore chiarezza lo stalking condominiale con alcuni esempi.
- Tizio, in preda a episodi maniacali, osserva e annota minuziosamente gli orari in cui il suo vicino Caio rientra a casa nel corso della settimana, appostandosi nelle aree comuni allo scopo di sorprenderlo con insulti e minacce di morte.
- A seguito di un’accesa lite condominiale per la suddivisione dei posti auto nel cortile, l’amministratore chiede a tutti i condomini, in particolare a Mevio, di rispettare le assegnazioni di ciascuno ed evitare di parcheggiare nel posto riservato a Sempronia.
Mevio prende sul personale il richiamo ricevuto e fraintende una qualche forma di preferenza da parte dell’amministratore nelle questioni di gestione condominiale nei confronti di Sempronia.
Per questa ragione comincia a tormentarla attraverso pedinamenti continui, aggressioni verbali e seminando piccoli oggetti contundenti in corrispondenza dell’uscio della sua abitazione e del posto auto, con la speranza di cagionarle una ferita oppure un danno alla vettura.
Stalking condominiale e rumori molesti
E’ possibile parlare di atti persecutori nei confronti (oppure da parte) dei vicini anche nel caso di rumori molesti, purchè sia ravvisabile l’intenzionalità di produrre gli effetti previsti dall’art. 612 bis c.p., ovvero:
- lo stato d’ansia, timore e turbamento nel vicino;
- la reiterazione degli episodi minacciosi;
- il nesso di causalità, inteso come l’alterazione delle abitudini della persona offesa per sfuggire alle molesti;
- il dolo generico dell’autore, cioè la coscienza e la volontà di angosciare e spaventare la vittima.
Pensiamo al televisore lasciato a volume troppo alto in piena notte, con l’intento di impedire il riposo.
Oppure chi aizzi il cane volontariamente al passaggio del vicino inviso allo scopo di intimorire.
Ma anche chi citofoni, telefoni e suoni al campanello in maniera incessante e a tutte le ore pur di turbare il condomino.
Come dimostrare e come difendersi dallo stalking dai vicini di casa
Vediamo adesso come poter dimostrare e difendersi dal vicino stalker che, con quella serie di comportamenti reiterati e molesti, rendano intollerabile la vita del vicinato commettendo un vero e proprio stalking condominiale
E’ ormai consolidato in giurisprudenza la possibilità di utilizzare registrazioni e videoriprese delle aree comuni che testimonino le condotte del vicino animoso e ossessionato.
Sul tema è già intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32544/2020 e n. 17346/2020, secondo cui
“Le registrazioni video e audio effettuate da privati tramite telecamere poste per esigenze di sicurezza delle parti comuni di edifici condominiali, pur non essendo registrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria e non potendo essere assimilate alle intercettazioni di cui all’art. 266 c.p.p., possono comunque essere utilizzate come elemento probatorio nel processo penale”.
Prima di sporgere querela però, il vicino di casa vittima di stalking condominiale può inizialmente scegliere di rivolgersi al Questore facendo richiesta di ammonimento, ai sensi art. 8 DL 23 febbraio 2009, n. 11.
L’ammonimento è una misura di prevenzione amministrativa con lo scopo di assicurare alla vittima una tutela anticipata prima di presentare querela rivolgendosi alle Autorità.
La vittima dovrà rivolgere al Questore una richiesta formale, descrivendo dettagliatamente la condotta del vicino stalker e le ripercussioni sottoforma di ansia e paura che queste hanno sulla sua vita.
A questo punto, l’istanza viene trasmessa al Questore che, dopo la valutazione, potrà convocare l’autore e ammonirlo.
Infine, è possibile tutelarsi presentando querela rivolgendosi alla Magistratura oppure alle Forze dell’Ordine.
Qual è la pena per lo stalking condominiale
Lo stalking condominiale non è un reato vero e proprio codificato all’interno del codice, ma si tratta di un’estensione del reato di atti persecutori (noto come stalking) di cui all’art. 612 c.p. e per questa ragione, la pena è la stessa.
Il vicino di casa stalker rischia la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.
Tuttavia, la pena è aumentata se lo stalking è commesso da chi era legato alla vittima da una relazione affettiva; se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici, oppure se vittima dello stalking è un minore, una persona disabile oppure una donna in gravidanza.