La Cassazione ha stabilito, con sentenza del 19 gennaio 2024, n. 2501, che spetta l’assegno di mantenimento alla ex moglie che, a seguito delle pesanti terapie oncologiche cui deve sottoporsi, ha ottenuto il riconoscimento di un'invalidità del 100% che le impedisce di dedicarsi alla sua attività lavorativa di avvocato.
I fatti di causa
Il Tribunale di Roma dichiarava la separazione personale dei coniugi Tizio e Caia e rigettava le rispettive domande di addebito, poiché riteneva sostanzialmente paritaria la situazione economica delle parti.
Avverso tale sentenza, Caia proponeva appello, che veniva respinto dalla Corte di appello di Roma.
Avverso tale sentenza veniva proposto, infine, ricorso in Cassazione.
La sentenza della Corte di cassazione
La Cassazione ha affermato che la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale “sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza, anche di tipo materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio”.
Secondo la Corte, in particolare, la ricorrente aveva prodotto documentazione non adeguatamente valutata dalla Corte di appello di Roma, onde dimostrare di essere affetta da malattia oncologica e per questo motivo di essere stata costretta a interrompere completamente l’attività di avvocato che svolgeva prima della malattia.
Dalla documentazione, in particolare, risulta una invalidità al 100 % della ricorrente, con evidente pregiudizio della sua capacità lavorativa.
Secondo la Corte: “la Corte d’appello non risulta aver valutato gli effetti e le conseguenze economiche della grave e documentata patologia tumorale di cui è portatrice la (…) appena menzionata a pag.7) che- secondo quanto allegato- ha costretto la richiedente a interrompere ogni attività lavorativa, siccome riconosciuta invalida al 100% con diritto di accompagnamento, stante le pesanti terapie oncologiche documentate cui deve sottoporsi”.