Le spese di frequenza di corsi in palestra non sono detraibili anche se accompagnate da una prescrizione medica.
Non è possibile beneficiare della detrazione del 19% per spese sanitarie sui costi della palestra.
La motivazione l'ha fornita l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 01.06.2012 n. 19/E, con la risposta risposta 2.3.
La detrazione sulle spese della palestra non sono consentite perché sono spese generali in ambito salutistico e non trattamenti sanitari qualificati
Sono detraibili come trattamenti sanitari qualificati le spese per osteopata, per pedagogista, massofisioterapista, per la ginnastica correttiva, ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo.
Queste spese rientrano, se supportate da pagamento tracciabile, nelle spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR.
Ecco la domanda e risposta contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012 in materia di "Spese sostenute per la frequenza di palestre":
Domanda: Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa per il tipo di ginnastica effettuata è da considerare spesa sanitaria in quanto l'attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della propria patologia. Si chiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali siano accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività motoria.
Risposta: La spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria;
Detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.