Le spese per l'acquisto di materassi di qualsiasi natura, esclusivamente nell'ambito della ristrutturazione di un immobile, rientrano nel bonus Mobili con diritto alla detrazione del 50% della spesa sostenuta.
Le spese per l'acquisto di materassi ortopedici e materassi antidecubito, ivi compreso materassi ergonomici, sono detraibili nel 730 nella misura del 19% della spesa e rientrano nelle spese sanitarie detraibili, essendo i materassi in questione considerati dispositivi medici rientranti tra i dispositivi più comuni.
Ecco le tipologie di materassi e relative detrazioni fiscali potenzialmente spettanti:
Tipologia di detrazione | Quali materassi | Condizioni di spettanza |
---|---|---|
Detrazione del 50% (Bonus Mobili) | Tutti i materassi | Solo in caso di ristrutturazioni edilizie |
Detrazione del 19% | Materassi ortopedici, antidecubito, ergonomici; materasso ventilato in espanso; materasso ventilato in espanso composito, realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee; materasso in fibra cava siliconata; materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili; materasso ad acqua con bordo laterale di irrigidimento; materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore; materasso ad elementi interscambiabili con compressore. | Marcatura CE come dispositivi medici e/o codice AD |
Abbiamo quindi due possibilità per i contribuenti:
- Detrazione materassi al 50% con Bonus mobili: Da un lato poter "scaricare", ossia recuperare dall'Irpef, il 50% della spesa per l'acquisto dei materassi, ma se la spesa rientra nelle spese sostenute per l'arredo degli immobili ristrutturati, quindi in costanza di interventi di recupero del patrimonio edilizio (ossia ristrutturazione della casa).
- Detrazione materassi al 19% come spese sanitarie: Dall'altro lato poter "scaricare", ossia recuperare dall'Irpef, il 19% della spese per l'acquisto di materassi (ortopedici, antidecubito, ergonomici, ecc.), ma se la spesa riguarda materassi che rientrano tra i dispositivi medici. E in questo caso la detrazione spetta a prescindere dalla ristrutturazione di un immobile.
I materassi ortopedici, i materassi antidecubito ed i materassi ergonomici (ma anche altre tipologie che vedremo), sono quindi spese sanitarie per le quali spetta la detrazione del 19% della spesa sostenuta, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro.
Vanno quindi dichiarati nel 730 nel quadro E – Oneri e Spese e sommate alle altre spese sanitarie, come ad esempio spese per farmaci documentate da scontrino parlante della farmacia.
Anche nel caso di materassi rientranti nel Bonus Mobili, vanno dichiarati sempre nel 730 nel Quadro E – Oneri e Spese.
Vediamo entrambe le agevolazioni fiscali legate all'acquisto di materassi.
- 1.1A chi spetta la detrazione del 50% per materassi
- 1.2Limiti di detraibilità e ripartizione in 10 rate di pari importo
- 1.3Detrazione 50% per acquisto materassi: come effettuare i pagamenti
- 1.4Come ottenere la detrazione del 50% sui materassi e che documenti occorrono
- 1.5Detrazione per materassi come bonus mobili: come si dichiara nel 730 (anche precompilato)
- 1.6Detrazione per materassi come bonus mobili: come si dichiara nel modello Redditi PF
- 2.1A chi spetta la detrazione Irpef del 19% per acquisto materassi nel 730
- 2.2Perché i materassi con marcatura CE sono spese sanitarie detraibili come dispositivi medici
- 2.3Quali materassi sono detraibili del 19% ai fini Irpef nel 730
- 2.4Come ottenere la detrazione del 19% e che documenti occorrono
- 2.5Detrazione materassi al 19%: come si dichiara nel 730 (anche precompilato)
- 2.6Detrazione materassi al 19%: come si dichiara nel modello Redditi PF
Detrazione Irpef del 50% per acquisto materassi come Bonus Mobili
Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).
A titolo esemplificativo, tra i “mobili” agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
A chi spetta la detrazione del 50% per materassi
La prima cosa da sapere è che la detrazione del 50% della spesa per l'acquisto dei materassi nell'ambito del bonus mobili spetta a tutti i contribuenti che sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (quindi bonus ristrutturazioni) e che quindi nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile acquistano anche i materassi di qualsiasi tipo.
La detrazione per spese di acquisto dei materassi rientra tra le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati di cui all'art. 16, comma 2 del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63.
La detrazione per spese di acquisto dei materassi, ma anche la detrazione per ristrutturazioni edilizie, è collegata agli interventi, anche realizzati in economia:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del TUE, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del TUE, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.2).
Per beneficiare del Bonus mobili (e quindi della detrazione del 50% sulla spesa per materassi) è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia).
Ad esempio, rientrano nella manutenzione straordinaria:
- gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 5.1), nonché l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore;
- la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.5).
Limiti di detraibilità e ripartizione in 10 rate di pari importo
La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per è calcolata su un importo massimo di euro 8.000 nel 2023, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento.
Quindi nella sommatoria delle spese rientranti nella detrazione per bonus mobili devono rientrare anche le spese per materassi, quindi negli 8.000 euro complessivi agevolabili.
La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.
Detrazione 50% per acquisto materassi: come effettuare i pagamenti
La prima cosa da sapere è che per fruire della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ivi compreso i materassi, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali.
È consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici, ivi compreso i materassi, mediante carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati, ivi compreso i materassi, con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.
A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:
- nel caso del bonifico, al momento dell’effettuazione dello stesso;
- nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
- nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell’anno di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).
Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
Come ottenere la detrazione del 50% sui materassi e che documenti occorrono
In merito alla documentazione da controllare e conservare, ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
Qualora le fatture d’acquisto dei mobili (e quindi anche dei materassi) siano intestate ad un coniuge ed il bonifico sia ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste), ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.
Detrazione per materassi come bonus mobili: come si dichiara nel 730 (anche precompilato)
Il bonus mobili, ivi compreso le spese per materassi per le quali il contribuente vuole beneficiare della detrazione del 50% (collegata a ristrutturazioni edilizie), va dichiarato nel rigo E57 – "Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati" della sezione III C del quadro E – Oneri e Spese del 730/2024, in riferimento agli acquisti di materassi effettuati nell'anno d'imposta 2023.
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro.
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 10.000 euro.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 8.000 euro.
Detrazione per materassi come bonus mobili: come si dichiara nel modello Redditi PF
Il bonus mobili, ivi compreso le spese per materassi per le quali il contribuente vuole beneficiare della detrazione del 50% (collegata a ristrutturazioni edilizie), va dichiarato nel rigo RP57 – "Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati" della sezione III C del quadro E – Oneri e Spese del Modello Redditi Persone Fisiche 2024, in riferimento agli acquisti di materassi effettuati nell'anno d'imposta 2023.
Valgono le stesse regole previste per il modello 730/2024, ma nel caso del modello Redditi riguardano oneri e spese sostenuti da titolari di partita IVA.
Detrazione Irpef del 19% per acquisto di materassi come spese sanitarie
Approfondiamo ora un caso di diverso, ossia i diritti del contribuente in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto di materassi che non rientrano nell'ambito di una ristrutturazione di un immobile.
A chi spetta la detrazione Irpef del 19% per acquisto materassi nel 730
La prima cosa da sapere è che ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede euro 129,11.
Quindi tale detrazione spetta a tutti i contribuenti, ma è necessario che l'acquisto del materasso sia agevolato, perché rientrante tra i materassi che danno diritto alla detrazione del 19%.
Le spese sanitarie, ivi compreso quelle per materassi come vedremo, sono detraibili anche se sostenute dal contribuente (lavoratore, pensionato, percettore di un reddito imponibile Irpef) nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
Le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate.
Quindi spettano la contribuente che acquista sul territorio italiano delle spese sanitarie detraibili, quali sono alcune spese per i materassi.
Perché i materassi con marcatura CE sono spese sanitarie detraibili come dispositivi medici
Le spese sanitarie detraibili sono costituite esclusivamente dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Sono detraibili sempre al 19% le spese per i dispositivi medici.
Alcuni dei dispositivi medici sono contenuti nell'elenco individuato dal Fisco e dal Ministero della Salute, tra questi i materassi individuati dalla Risoluzione n. 11/E del 26 gennaio 2007.
In merito all’individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della salute che individuano le specialità farmaceutiche, le protesi e le prestazioni specialistiche.
La natura del prodotto come dispositivo medico o protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali:
- AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).
Per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, contenuta negli artt. 1, comma 2, dei tre decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre 2000, n. 332, e successive modifiche e integrazioni, è stato allegato alla circolare del 13 maggio 2011, n. 20/E, un elenco, fornito dal Ministero della salute, non esaustivo, tra gli altri, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni (riportati nella tabella successiva).
La circolare n. 20/E del 2011, rifacendosi a quanto prevede anche la Risoluzione n. 11/E del 2007, nell'allegato elenca i "Dispositivi medici di uso più comune" e tra questi vi sono gli "Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997". Negli esempi sono citati i "Materassi ortopedici e materassi antidecubito".
A questo punto, appreso che i materassi ortopedici ed i materassi antidecubito sono detraibili come spese sanitarie con diritto, per il contribuente, alla detrazione Irpef del 19%, vediamo più nel dettaglio cosa ha stabilito la risoluzione in materia di materassi.
La risoluzione segnala che nel D.M. n. 332 del 1999, emanato dal Ministero della Sanità, vi è un elenco nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi) che stabilisce che rientrano tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili antidecubito, nei quali rientrano anche i materassi e le traverse antidecubito.
In particolare il decreto fa riferimento agli “ausili antidecubito idonei all’utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse)”.
Quali materassi sono detraibili del 19% ai fini Irpef nel 730
Nella risoluzione viene stabilito che "Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli ausili in discorso, il decreto specifica che gli stessi devono essere costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l’ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie.
Ne consegue che relativamente ai materassi, l’acquisto può essere assistito dalla detrazione per spese sanitarie solo se i materassi stessi presentino le caratteristiche tipologiche sopra richiamate, atte a consentire la riconduzione
alla categoria dei materassi antidecubito".
Come abbiamo visto, scorrendo l'elenco 2 – Nomenclatore degli ausili tecnici di serie di cui all'allegato I – Nomenclatore tariffario delle protesi del DM n. 332 del 27 agosto 1999, si evince che i materassi o traverse che potrebbero beneficiare della detrazione fiscale.
Tra i materassi indicati nel citato elenco vi sono i seguenti:
- materasso ventilato in espanso;
- materasso ventilato in espanso composito, realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee;
- materasso in fibra cava siliconata;
- materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili;
- materasso ad acqua con bordo laterale di irrigidimento;
- materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore;
- materasso ad elementi interscambiabili con compressore.
Rientrano nei materassi per i quali spetta la detrazione Irpef del 19% anche i materassi ergonomici.
In ogni caso, pur in presenza di prescrizione medica, il contribuente che ha sostenuto la spesa potrà fruire del beneficio fiscale della detrazione solo se le caratteristiche tecniche del materasso acquistato sono tali da farlo rientrare tra gli ausili tecnici citati.
Come ottenere la detrazione del 19% e che documenti occorrono
La risoluzione n. 11E del 26 gennaio 2007 stabilisce che "Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione in oggetto si fa presente che in linea generale occorre che il contribuente sia in possesso della prescrizione del medico.
Peraltro, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l’ausilio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore".
In merito ai documenti in cado di acquisto di dispositivi medici, quali sono i materassi interessati, è prevista la presentazione dei seguenti documenti:
- Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione).
Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI, è necessaria anche la documentazione dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell’elenco allegato alla circolare n. 20/E del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad es.: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).
Se il prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circolare n. 20/E del 2011, la documentazione deve contenere anche l’indicazione delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE o ai regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746.
Per i prodotti su misura non è necessaria la marcatura CE ma è necessario che sia prodotta l’attestazione di conformità al decreto legislativo n. 46 del 1997 o al regolamento europeo UE/2017/745.
La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della salute.
Detrazione materassi al 19%: come si dichiara nel 730 (anche precompilato)
Se il materasso acquistato rientra tra i dispositivi medici agevolabili con la detrazione per spese sanitarie, la spesa sostenuta va sommata a tutte le spese sanitarie e dichiarata nel rigo E1 "Spese sanitarie" della Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% del quadro E – Oneri e Spese del 730/2024, in riferimento agli acquisti di materassi effettuati nell'anno d'imposta 2023.
La sommatoria delle spese sanitarie, indicate nel rigo, consentiranno una detrazione del 19% della spesa oltre la franchigia di 129,11 euro.
Detrazione materassi al 19%: come si dichiara nel modello Redditi PF
Se il materasso acquistato rientra tra i dispositivi medici agevolabili con la detrazione per spese sanitarie, la spesa sostenuta va sommata a tutte le spese sanitarie e dichiarata nel rigo RP1 "Spese sanitarie" della Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% del quadro E – Oneri e Spese del Modello Redditi Persone Fisiche 2024, in riferimento agli acquisti di materassi effettuati nell'anno d'imposta 2023.
La sommatoria delle spese sanitarie, indicate nel rigo, consentiranno una detrazione del 19% della spesa oltre la franchigia di 129,11 euro.