Le spese per massofisioterapia sono detraibili al 19% come spese sanitarie solo nei casi in cui il massofisioterapista ha i requisiti in termini di diploma di massofisioterapista con formazione triennale o biennale, secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate.
Le spese di massoterapia detraibili come spese sanitarie ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, vanno sostenute secondo le regole stabilite dall'Agenzia delle Entrate, ai fini della detraibilità.
Vediamo quali sono i requisiti nel dettaglio, cosa deve dichiarare il massofisioterapista ai fini della detrazione fiscale, a chi spetta la detrazione per spese di massofisioterapia, quali documenti occorrono e come si dichiara nel modello 730/2024 o nel modello Redditi Persone fisiche 2024.
Quando il massofisioterapista è equiparato al fisioterapista e la detrazione spetta
A chiarire quando le spese per massofisioterapia sono detraibili è la lettura combinata della risoluzione 17 ottobre 2012, n. 96/E, della risposta n. 8, della Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.1 e della circolare n. 14/E del 2023.
La Circolare n. 17/E del 2015 chiarisce che "L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 17 ottobre 2012, n. 96/E, sentito il Ministero della salute, ha precisato che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base.
Pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che beneficiano del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del DM 17 maggio 2002.
Riguardo alla detrazione ai fini dell’IRPEF, la scrivente, sempre tenendo conto di precisazioni fornite dal Ministero della salute, con circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, ha chiarito che le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica.
In base ai chiarimenti sopra forniti, considerata l’equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, la scrivente ritiene che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in
possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall’IRPEF ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica.
Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista
con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la
prestazione resa".
Occorre quindi controllare bene il massofisioterapista se rientra nei requisiti e se è in grado di attestare il possesso del diploma.
Come controllare se le spese del massofisioterapista sono detraibili
Ma la stessa Agenzia delle Entrate stabilisce che le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che:
- hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 1.1);
- hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 741, con decreto dirigenziale del Ministero della salute;
- hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale (decreto del Ministero della salute 9 agosto 2019; pareri del Ministero della salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020). Se i predetti soggetti hanno presentato la domanda d’iscrizione entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre il termine sopramenzionato, la detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data della domanda di iscrizione a condizione che l’iscrizione nel citato elenco sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione (parere del Ministero della salute del 2 agosto 2021, prot. n. 39639)".
La stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E chiarisce che "La detrazione non spetta per le spese relative a:
- prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, non iscritti, entro il 30 giugno 2020 (o che non abbiano presentato domanda entro il 30 giugno 2020, oppure che abbiano presentato domanda di iscrizione entro il 30 giugno 2020 ma non risultino ancora iscritti entro il termine di presentazione della dichiarazione), negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, anche in presenza di prescrizione medica".
Modalità di pagamento ai fini della detrazione
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese mediche specialistiche, per le spese di assistenza specifica e analisi, per le indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni e per le terapie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Rientrano in questo obbligo di tracciabilità, tranne le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN, anche le spese per massofisioterapia.
Documentazione per avere la detrazione
Sempre la circolare n. 14/E del 2023 stabilisce che per le "Prestazioni rese dal massofisioterapista e dal terapista della riabilitazione" occorrono al contribuente i seguenti documenti:
- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale oppure del diploma di formazione biennale e che il titolo è equivalente alla laurea di fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999;
- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell’attestazione del possesso del diploma o dell’attestato di terapista della riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999;
- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista conseguito dopo il 17 marzo 1999 e indicazione della data della delibera di iscrizione formale negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, o della data di presentazione della relativa domanda di iscrizione per le iscrizioni successive al 30 giugno 2020, nonché indicazione della prestazione resa;
- Per le iscrizioni dei massofisioterapisti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, successive al 30 giugno 2020, copia della domanda di iscrizione, con attestazione di ricevimento, se indicata nella ricevuta fiscale o rilevante ai fini della detrazione e successiva copia del diploma o dell’attestato stesso o della ricevuta di iscrizione ai predetti elenchi;
- La data del conseguimento del diploma o dell’attestato nonché quella di iscrizione negli elenchi speciali se non è indicata nel documento di spesa può essere documentata dalla copia del diploma o dell’attestato stesso o dalla ricevuta di iscrizione ai predetti elenchi;
- Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
- In mancanza di tale documentazione, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
A chi spetta la detrazione
La spesa sostenuta per massofisioterapia rientra tra le spese per "Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie" all'intero dell'ampia detrazione per spese sanitarie ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR.
Rientrano tra le spese sanitarie detraibili, la detrazione spetta al contribuente, ossia tutti coloro (lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, ecc.) che oltre che sostenere la spesa hanno un reddito imponibile ai fini Irpef, quindi hanno una imposta lorda e la possibilità di detrarre dall'Irpef attraverso le detrazioni fiscali.
Quindi spettando a tutti i contribuenti, la detrazione va goduta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quanto spetta
E' una detrazione per spese sanitarie, quindi è una detrazione del 19%.
Le spese sanitarie sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, che prevede una franchigia di 129,11 euro, quindi è possibile beneficiare della detrazione d'imposta Irpef del 19% sulle spese sanitarie, complessivamente considerate, oltre tale soglia.
Quindi il contribuente dovrà dichiarare tutte le spese sanitarie sostenute, ivi compreso quelle per massofisioterapia, ma tenendo conto che godrà del 19% di detrazione Irpef sulla parte di spesa oltre i 129,11 euro.
Spese massofisioterapia: come dichiararle nel 730/2024
Le spese per massofisioterapia vanno dichiarate nel rigo E1 – Spese sanitarie nel quadro E – Oneri e Spese, sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% del modello 730/2024.
Rientrano nelle spese sanitarie detraibili, quindi vanno sommate a tutte le altre spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023 e vanno dichiate nel rigo E1.
Come già detto, bisogna tener conto che c'è la franchigia di 129,11 euro, pertanto spetta la detrazione del 19%, su tutte le spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023, per la parte eccedente i 129,11 euro di spese sanitarie sostenute, compreso le spese per massofisioterapia.
Spese massofisioterapia: come dichiararle nel Modello Redditi PF 2024
Analogamente, in caso di modello Redditi, nel Rigo RP1 – Spese sanitarie nel quadro E – Oneri e Spese, sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% del modello Redditi Persone Fisiche 2024.
Anche in questo caso, rientrando nelle spese sanitarie detraibili, vanno sommate a tutte le altre spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023 e vanno dichiate nel rigo RP1.
Anche in questo caso, bisogna tener conto che c'è la franchigia di 129,11 euro, pertanto spetta la detrazione del 19% per la parte eccedente i 129,11 euro di spese sanitarie sostenute, compreso le spese per massaggiatore MCB e capo bagnino di stabilimenti idroterapici e le spese per massofisioterapia.