Le spese di acquisto dei testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché le spese relativo all'acquisto di materiali di cancelleria, non sono detraibili nel 730.
Non è possibile beneficiare dell'agevolazione fiscale sui libri scolastici acquistati per i figli consistente nella detrazione del 19% nel 730.
Le spese di acquisto dei libri per la scuola e del materiale di cancelleria non rientrano nei casi previsti dall'art. 15 del TUIR in materia di detrazioni fiscali.
Vediamo come funzionano le spese di istruzioni detraibili e perché le spese per libri non sono detraibili.
Quali sono le spese di istruzione detraibili
Le detrazioni per spese di istruzione diverse da quelle universitarie, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, dichiarate nel Rigo E8/E10 codice 12 nel modello 730, sono quelle relative alle spese di frequenza di:
- scuole dell’infanzia (scuole materne);
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
- scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
L'articolo 15 del TUIR disciplina le "Detrazioni per oneri". Il comma 1 dell'art. 15 contiene una serie di spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione del 19% della spesa.
In merito alle spese scolastiche la normativa di riferimento è la seguente:
"1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
- e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 per alunno o studente.
Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera".
Perché le spese per libri e materiali di cancelleria non sono detraibili
La circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, risposta 1.15 stabilisce che rientrano nelle spese di istruzione detraibili:
- "le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica".
La stessa circolare precisa: "Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado".
A confermare la non detraibilità sono anche le circolari che ogni anno vengono pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in merito alla compilazione del modello 730.
La detrazione non spetta perché i libri ed il materiale di cancelleria vengono ritenute escluse dalle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per le quali è possibile beneficiare della detrazione del 19%.