La dichiarazione dei redditi, dal Modello Redditi (ex modello unico) al modello 730, dà ai contribuenti la possibilità di portare in detrazione ed in deduzione le spese infermieristiche. Tale possibilità è prevista attraverso la compilazione del Quadro E – Oneri e spese del modello 730 e del Quadro RP Modello redditi PF .
Detrazioni e deduzioni sulle spese per l'infermiere professionale consentono al contribuente di pagare minore imposta Irpef (Imposta sul reddito delle Persone Fisiche).
Il contribuente che sostiene la spesa per sé o per i propri familiari a carico, che è quindi alle prese con delle spese infermieristiche potenzialmente detraibili, deve solo verificare se esse sono anche deducibili, come lo sono le spese sostenute per i portatori di handicap di cui alla legge 104/1992, perché in tal caso l’agevolazione fiscale è più consistente perché si parla di onere deducibile dal reddito complessivo e non di detrazione Irpef.
Ed in quel caso è importante capire quale delle due agevolazioni fiscali conviene al lavoratore o pensionato, o contribuente che sostiene la spesa nell’anno d’imposta precedente alla compilazione della dichiarazione, non solo 730/2024 o Modello Redditi (ex Unico) 2024, ma anche 730 precompilato 2024.
Differenza tra detrazione del 19% e deduzione del 100% delle spese per l'infermiere professionale
I termini deduzione e detrazione sono perlopiù utilizzati come sinonimi, tuttavia c’è una netta differenza tra l’uno e l’altro termine.
La deduzione fiscale è un’agevolazione che agisce direttamente sul reddito imponibile.
Ma che significa ciò? In pratica si tratta di una diminuzione del reddito complessivo imponibile. Quindi quando si procede al calcolo del reddito imponibile vengono portati in diminuzione alcune tipologie di spese che formano appunto la deduzione del 100% (onere deducibile). Il reddito sarà quindi ridotto, per un importo pari al totale della spesa deducibile, prima del calcolo delle imposte.
La detrazione invece agisce sull’imposta. Ed è generalmente pari ad una percentuale (19% nel caso delle spese infermieristiche) della spesa sostenuta.
Per essere più chiari una volta calcolato il reddito imponibile su questo vanno calcolate le imposte sul reddito. Il totale delle imposte (Irpef lorda) calcolate va diminuito delle spese da portare in detrazione per giungere all’imposta netta (Irpef) da pagare. Tale importo può essere considerato come il guadagno finale per il cittadino in termini di risparmio di imposte.
Dopo questa breve ma necessaria parentesi sulla differenza tra deduzioni e detrazioni concentriamo la nostra attenzione su determinati tipi di spese che per la loro natura creano alcuni problemi interpretativi circa la possibilità delle stesse di essere considerate detraibili.
Nello specifico occupiamoci ora delle spese infermieristiche detraibili nel 730.
Quali sono le spese infermieristiche detraibili ai sensi del TUIR
L’agenzia delle entrate negli anni ha fornito ogni anno una guida precisa alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta (come ad esempio l'anno d'imposta 2023), che appunto va dichiarato nel 730/2024, in merito tra l’altro alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e a detrazioni d’imposta.
La materia delle spese sanitaria è molto sentita dai contribuenti che speso si trovano durante l’anno a sopportare ingenti spese mediche e/o sanitarie.
Iniziamo con il dire che ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sanitarie per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), del medesimo TUIR, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Tra le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19 per cento, per gli importi che eccedono complessivamente l’importo di euro 129,11, ci sono quelle sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa.
Con Circolare 16.11.2000 n. 207, l’agenzia delle entrate aveva già chiarito che rientrano nella categoria delle spese sanitarie detraibili anche quelle di assistenza specifica, intendendosi per tali i compensi erogati a personale paramedico abilitato ad esempio infermieri professionali, ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa.
Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, tra le quali all’articolo 2 compare anche la figura dell’infermiere, sono detraibili senza necessità di una specifica prescrizione medica.
Tuttavia anche se la prescrizione medica non viene richiesta al fine di semplificare gli adempimenti fiscali questo non significa che lo svolgimento di attività sanitarie sia svolto in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.
Per usufruire della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
La prescrizione medica non viene richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano.
Spese infermieristiche detraibili nel 730/2024
Le spese infermieristiche detraibili vanno dichiarate nel rigo E1 – Spese sanitarie nel quadro E – Oneri e Spese, sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% del modello 730/2024.
Rientrando nelle spese sanitarie detraibili, vanno sommate a tutte le altre spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023 e vanno dichiate nel rigo E1.
Bisogna tener conto che c'è la franchigia di 129,11 euro, pertanto spetta la detrazione del 19% per la parte eccedente i 129,11 euro di spese sanitarie sostenute, compreso le spese infermieristiche.
Spese infermieristiche detraibili nel modello Redditi Persone Fisiche 2024
Analogamente, in caso di modello Redditi, nel Rigo RP1 – Spese sanitarie nel quadro E – Oneri e Spese, sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% del modello Redditi Persone Fisiche 2024.
Anche in questo caso, rientrando nelle spese sanitarie detraibili, vanno sommate a tutte le altre spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023 e vanno dichiate nel rigo RP1.
Anche in questo caso, bisogna tener conto che c'è la franchigia di 129,11 euro, pertanto spetta la detrazione del 19% per la parte eccedente i 129,11 euro di spese sanitarie sostenute, compreso le spese infermieristiche.
Quali documenti esibire e conservare
Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
In relazione alle spese di assistenza specifica sostenute tra le altre per assistenza infermieristica vanno esibiti e conservati:
- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.
Spese infermieristiche sostenute in favore di familiari a carico
Le spese infermieristiche detraibili possono essere sostenute anche in favore di familiari a carico.
I familiari fiscalmente a carico sono quelli indicati nell’art. 433 del codice civile ossia i seguenti soggetti:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli compresi quelli naturali riconosciuti;
- i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- i genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Questi sono quindi i familiari che sono inclusi nella normativa sulle detrazioni. Essi devono possedere un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.
Spese di assistenza specifica: quando sono oneri deducibili
Come già accennato le spese sanitarie danno diritto alla detrazione d’imposta indipendentemente dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate.
Se fino ad ora si è parlato di detrazione delle spese mediche e sanitarie, c’è da dire che in alcuni casi per tali spese (mediche e sanitaria) spetta la deduzione anziché la detrazione. Quindi un’agevolazione fiscale più consistente in termini di risparmio per il contribuente.
Infatti la distinzione tra spese mediche generiche e spese mediche specialistiche ha valore nello stabilire quali spese siano invece deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, per i portatori di handicap.
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge.
Tra gli altri, l’art. 10 al comma 1 lett. b) stabilisce che dal reddito complessivo è possibile dedurre “le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.”
Quindi sussiste la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese mediche e di assistenza specifica ma da soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92 e nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Secondo l’art.3 della Legge 104/92:
"è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali".
Il quadro E al rigo E25 – "Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità" permette di dedurre interamente dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Per tali soggetti sono deducibili:
- le spese mediche generiche come acquisto di medicinali, prestazioni medico generiche;
- e le spese di assistenza medico specifica quali: l’assistenza infermieristica e riabilitativa; il personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;il personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; il personale con la qualifica di educatore professionale ; il personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Sono inoltre deducibili senza prescrizione medica le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29.03.2001.
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia se prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica come chiarito da Circolare 1.06.2012 n. 19 dell’Agenzia delle Entrate.
Non sono deducibili invece:
- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, in quanto non considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socioassistenziali e socio-culturali;
- le spese sanitarie specialistiche come analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche nonché quelle sostenute per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1.
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico del familiare.
La circolare n. 24 del 10 giugno 2007 chiarisce che in caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
Quali documenti conservare. Al fine di poter dedurre dal reddito complessivo le spese mediche generiche, le spese per l’assistenza specifica e quelle relative ad ippoterapia e musicoterapia de o per soggetti affetti da disabilità è necessario avere cura dei documenti che attestino la spesa.
Distinguiamo vari casi.
Per le spese mediche generiche sostenute da o per soggetti affetti da disabilità vanno conservati:
- Fattura o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma (si veda rigo E1);
- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
Per le spese per l’assistenza specifica è necessario essere in possesso di:
- Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica;
- Fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza;
- Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap. E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
- Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all’art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.
Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità nel 730 e nel modello Redditi PF 2024
Il tutto va dichiarato nel rigo E25 – Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità nel quadro E – Oneri e Spese, sezione II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo del modello 730/2024.
Analogamente, in caso di modello Redditi, nel Rigo RP25 – Spese mediche e di assistenza di persone con disabilità nel quadro RP – Oneri e Spese, sezione II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo del modello Redditi Persone Fisiche 2024.