Le spese di fisioterapia sono detraibili ai fini Irpef al 19% della spesa sostenuta e la detrazione per spese fisioterapiche è fruibile nel modello 730 o nel modello Redditi Persone Fisiche.
Le spese fisioterapiche rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15 del TUIR.
Non è necessaria la prescrizione medica, in quanto il fisioterapista è una professione che rientra tra le professioni sanitarie riabilitative.
In alcuni casi è possibile il pagamento in contanti della spesa del fisioterapista, in altri casi è obbligatorio il pagamento tracciabile.
In caso di portatori di handicap, in alternativa alla detrazione è possibile beneficiare della deducibilità delle spese fisioterapiche.
Vediamo come funziona la detrazione Irpef del 19% per spese del fisioterapista ed i casi in cui è possibile la deducibilità al 100%.
Detrazione Irpef del 19% sulle spese fisioterapiche
Le spese fisioterapiche rientrano nelle "Prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie" che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% per spese sanitarie ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR.
Così come confermato anche dalla circolare 14/e del 2023, le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19 per cento, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11 (franchigia), sono quelle sostenute, tra altre, per assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.).
Se le spese sono state sostenute nell’ambito del SSN, la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.
Quindi le spese per la fisioterapia si sommano a tutte le altre spese sanitarie detraibili ai fini Irpef al 19% della spesa sostenuta.
Le spese sanitarie, ivi compreso le spese fisioterapiche, sono detraibili anche se sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
Le spese sanitarie, ivi compreso quelle per la fisioterapia, danno diritto alla detrazione d’imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate, lo ha chiarito la Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.2.
Spese fisioterapista detraibili Irpef senza prescrizione medica
Il fisioterapista ai sensi del D.M. 29 marzo 2001 rientra nelle “professioni sanitarie riabilitative”.
Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le spese sostenute per le prestazioni rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001, come ad esempio il fisioterapista.
La risposta in tal senso è contenuta nella Circolare 01.06.2012 n. 19/E, risposta 2.2 dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della possibilità di beneficiare della detrazione per spese sanitarie sulle spese di fisioterapia, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, non è sempre necessaria la prescrizione di un medico.
Il vincolo alla prescrizione medica è richiesto al fine di ammettere alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR solo le spese sostenute per prestazioni legate ad effettive finalità sanitarie, evitando così possibili abusi della detrazione.
Il Ministero della Salute nel caso delle spese per fisioterapia (ma anche altre) ha osservato che i decreti istitutivi delle figure professionali individuate dall’art. 3 del dal DM 29 marzo 2001 non sempre subordinano l’erogazione della prestazione alla prescrizione medica e che per poter stabilire se una determinata attività professionale è soggetta o meno a prescrizione medica occorre far riferimento al relativo profilo professionale.
Il Ministero ha fatto presente, altresì, che l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica.
Per questo motivo il decreto del Ministro della salute di concerto con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002 non prevede più l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica.
E tra le figure professionali rientra il fisioterapista.
Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Come vanno pagate le spese fisioterapia per essere detraibili?
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Tenuto conto che la deroga prevista all’effettuazione di pagamenti con sistemi “tracciabili” per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il SSN, si ritiene che il contribuente abbia diritto alle detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al SSN, sia in convenzione con il SSN che in regime privato, anche se effettuate in contanti.
Se dalla ricevuta o dalla fattura emessa da parte della struttura non risulta che la stessa è accreditata con il SSN, tale circostanza può essere dimostrata mediante gli elenchi pubblicati sui siti regionali ai sensi del comma 4 dell’art. 41 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo cui «è pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate» e del successivo comma 5 per il quale «Le Regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie».
Quali documenti esibire e conservare
In relazione alle spese di assistenza specifica sostenute tra le altre per assistenza infermieristica e riabilitativa come ad esempio fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia vanno esibiti e conservati:
- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN;
- Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo;
- Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
- In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
Detrazione fisioterapia: come si dichiara nel 730/2024
Le spese fisioterapiche detraibili vanno dichiarate nel rigo E1 – Spese sanitarie nel quadro E – Oneri e Spese, sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% del modello 730/2024.
Rientrando nelle spese sanitarie detraibili, vanno sommate a tutte le altre spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023 e vanno dichiate nel rigo E1.
Bisogna tener conto che c'è la franchigia di 129,11 euro, pertanto spetta la detrazione del 19% per la parte eccedente i 129,11 euro di spese sanitarie sostenute, compreso le spese di fisioterapia.
Detrazione fisioterapia: come si dichiara nel Modello Redditi Persone Fisiche 2024
Analogamente, in caso di modello Redditi, nel Rigo RP1 – Spese sanitarie nel quadro E – Oneri e Spese, sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90% del modello Redditi Persone Fisiche 2024.
Anche in questo caso, rientrando nelle spese sanitarie detraibili, vanno sommate a tutte le altre spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023 e vanno dichiate nel rigo RP1.
Anche in questo caso, bisogna tener conto che c'è la franchigia di 129,11 euro, pertanto spetta la detrazione del 19% per la parte eccedente i 129,11 euro di spese sanitarie sostenute, compreso le spese fisioterapiche.
Quando le spese fisioterapiche danno diritto alla deducibilità al 100%
Oltre alla detrazione Irpef del 19 sulle spese fisioterapiche, in un caso specifico il contribuente può aver diritto alla deducibilità dal reddito complessivo delle spese per la fisioterapia.
Tra le due, è più conveniente la deducibilità perché consente di "scaricare" la spesa per la fisioterapia al 100% dal reddito.
Il contribuente che quindi è alle prese con delle spese fisioterapiche detraibili nel 730, deve solo verificare se esse sono anche deducibili, come lo è per i portatori di handicap di cui alla legge 104/1992, perché in tal caso l’agevolazione fiscale è più consistente.
Gli oneri e le spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge. Tra gli altri, l’art. 10 al comma 1 lett. b) stabilisce che dal reddito complessivo è possibile dedurre “le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.”
Quindi sussiste la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese mediche e di assistenza specifica ma da soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/92 e nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Il quadro E al rigo E25 permette di dedurre interamente dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Per tali soggetti sono deducibili senza prescrizione medica le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29.03.2001. E tra queste figure professionali rientra il fisioterapista. rilasciata dall’istituto di assistenza.
Quali documenti conservare. Al fine di poter dedurre dal reddito complessivo le spese mediche generiche, le spese per l’assistenza specifica e quelle relative ad ippoterapia e musicoterapia de o per soggetti affetti da disabilità è necessario avere cura dei documenti che attestino la spesa.
Per le spese per l’assistenza specifica è necessario essere in possesso di:
- Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica;
- Fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza;
- Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap. E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità;
- Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all’art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta.
Queste sono gli adempimenti da osservare per poter portare in deduzione la spesa sostenuta.