La ripartizione delle spese condominiali tra il nudo proprietario e l’usufruttuario assume particolare importanza alla luce dell’inadempimento da parte di uno dei due. In base all'art. 67 disp. att. c.c., l'usufruttuario e il nudo proprietario sono debitori solidali nei confronti dell'ente di gestione.
Il problema attiene alla determinazione delle rispettive responsabilità per le quote condominiali dovute e non corrisposte, nonché il regime applicabile in situazioni di insolvenza di uno dei debitori.
Sul punto è intervenuta anche la più recente giurisprudenza, ovvero il Tribunale di Avellino con sentenza 1385/2024.
Il fatto
L’usufruttuario riceveva un decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali (ordinarie e straordinarie).
Tuttavia, questi contestava la legittimità della richiesta di pagamento delle spese straordinarie, sostenendo di non essere il proprietario dell'immobile e, quindi, di non dover rispondere di tali costi.
Successivamente, il giudice di pace accoglieva l'opposizione dell'usufruttuario e riteneva che il condominio non avesse avviato la procedura di mediazione obbligatoria prima di emettere il decreto ingiuntivo.
Avverso tale pronuncia, il condominio proponeva appello.
La decisione
Il Tribunale di Avellino, con sentenza dell’11 luglio 2024, n. 1385 si è pronunciato in tema di pagamento degli oneri condominiali e la distribuzione delle responsabilità tra usufruttuario e nudo proprietario.
Prendendo le mosse da quanto stabilito già all’art. 67 disp. att. c.c., ribadendo che l'usufruttuario e il nudo proprietario rispondono solidalmente per tutte le spese, sia ordinarie che straordinarie.
Sulla scorta di ciò, qualora uno dei due non dovesse adempiere al pagamento dovuto, è facoltà del condominio chiedere il pagamento delle somme da uno tra i due che, a propria volta, potrà rivalersi nei confronti della parte insolvente.
L'ente di gestione può rivalersi indistintamente su entrambi i soggetti e qualora uno dei due non paghi la propria parte, l'altro può essere chiamato a risponderne.