Attraverso il modello 730/2024 è possibile detrarre le spese sanitarie nella misura del 19% della spesa sostenuta nell'anno d'imposta 2023, con una franchigia di 129,11 euro.
Le spese sostenute per l'ambulanza possono rientrare nell'agevolazione ma sono detraibili al 19% solo per le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto della persona all'ospedale.
Non rientrano invece tra le spese detraibili quelle sostenute per il trasporto in ambulanza della persona, tranne che per le persone disabili.
Abbiamo quindi la seguente situazione:
Tipologia di spesa | Detraibilità | Rigo 730/2024 o Modello Redditi PF 2024 |
---|---|---|
Spese trasporto ambulanza | non detraibili | nessuna |
Spese trasporto ambulanza persona disabile | detraibili al 19% | rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità del 730/2024 o RP3 del Modello Redditi PF 2024, se sostenute nell'anno 2023 |
Spese assistenza medica a bordo ambulanza | detraibili al 19% | rigo E1 – Spese sanitarie del 730/2024 o o RP1 del Modello Redditi PF 2024 con franchigia di 129,11 euro, se sostenute nell'anno 2023 |
Spese assistenza medica a bordo ambulanza per persona disabile | detraibili al 19% | rigo E1 – Spese sanitarie del 730/2024 o o RP1 del Modello Redditi PF 2024 con franchigia di 129,11 euro, se sostenute nell'anno 2023 |
Vediamo più nel dettaglio come funzionano le detrazioni relative all'ambulanza, dal trasporto all'assistenza medica.
Quali sono le spese per ambulanza detraibili nel 730/2024
A chiarire quali sono le spese per l'ambulanza detraibili nel 730 è stata l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 108 del 3 maggio 1995, con la risposta n. 2.4.1.
Ecco il testo ufficiale: "2.4.1 Trasporto in Ambulanza:
- Domanda: "Si può considerare una spesa medica specialistica il costo sostenuto per il trasporto in ambulanza?"
- Risposta dell'Agenzia delle Entrate: "Non rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione d'imposta la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto".
Pertanto il contribuente in questione, per poter beneficiare della detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per l'ambulanza, deve essere in possesso di una fattura inerente le spese per le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto in ambulanza.
Documentazione da controllare e conservare
Ecco la documentazione da controllare e conservare riguardo alle spese per prestazioni di assistenza medica effettuate durante il traporto in ambulanza:
- Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista;
- Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del SSN;
- Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio;
- In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
Spese ambulanza disabili: quali sono detraibili nel 730/2024
Nel caso di persone con disabilità, il discorso cambia.
Sono considerate persone con disabilità, ai fini fiscali e per le detrazioni fiscali, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, certificata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure da altre commissioni mediche pubbliche competenti a certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Nel modello 730/2024 c'è il rigo E3 che riguarda le spese sanitarie per persone con disabilità.
La detrazione spetta per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. Rientrano in questa categoria di spesa anche i dispositivi medici aventi le suddette finalità, che non sono quindi da indicare fra le spese sanitarie detraibili nel rigo E1.
Tra le tipologie di spesa ammessa, la circolare n. 14/e del 2023 stabilisce che "Sono ammesse alla detrazione, a titolo di esempio, le spese sostenute per il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento.
Le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di euro 129,11 e vanno dichiarate nel rigo E1 del modello 730/2024.
Mentre le spese per il trasporto vanno dichiarate nel rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità.