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6 Luglio 2024
15:00

Sostituire il citofono in condominio, qual è il quorum necessario?

La decisione di sostiuire i citofoni con videocitofoni deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

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Sostituire il citofono in condominio, qual è il quorum necessario?
Dottoressa in Giurisprudenza
Sostituire il citofono in condominio, qual è il quorum necessario?

In condominio spesso si avviene alla decisione di cambiare il citofono, perchè magari usurato, non funzionante o semplicemente vecchio, scegliendo così nuovi tipi di tecnologie.

La sostituzione dell’impianto citofonico condominiale con uno videocitofono rientra tra le manutenzioni straordinarie che devono essere approvate da parte dell’assemblea dei condomini.

Il quorum necessario è stato di recente al centro della giurisprudenza, ecco la sentenza del Tribunale di Torino.

Il fatto

Alcuni condomini contestavano la delibera condominiale riguardante l'esame dei preventivi per la sostituzione dei citofoni, chiedendone l'annullamento.

Questi, infatti, sostenevano che nel corso dell’assemblea fossero stati violati gli articoli 1120 e 1136, comma 5, del Codice Civile, poiché si trattava di innovazioni che richiedevano l'approvazione con un quorum qualificato costituito dalla maggioranza dei condomini e dai due terzi delle carature millesimali.

Tuttavia, nel caso specifico tale maggioranza, non era stata raggiunta.

Di contro, il condominio affermava che l'opera approvata non costituiva un'innovazione, bensì una manutenzione straordinaria soggetta alla maggioranza prevista dall'articolo 1136, comma 2, del Codice Civile, cioè un numero di voti che rappresentasse la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, maggioranza che era stata effettivamente raggiunta.

La decisione

Il Tribunale di Torino, sezione 8, civile, con sentenza 3 giugno 2024, n. 3247 ha statuito che la decisione di sostituire i citofoni con un videocitofono in condominio debba essere approvata dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

La ragione è data dal fatto che la modificazione sostitutiva non rientra nel novero delle innovazioni, tra cui sono ricomprese solamente la modificazione materiale che altera l’entità sostanziale o muta la destinazione originaria del bene.

A differenza della manutenzione straordinaria che è intesa come l’opera e la modifica necessaria per rinnovare e sostituire servizi tecnologici.

La sostituzione del citofono desueto con il sistema di videocitofono tecnologicamente più avanzato e con sistema elettronico è uno di quei e lavor che, una volta deliberati, rientrano nelle opere manutentive straordinarie (e non innovazioni) in quanto trattasi di adeguamento tecnologico di un impianto e non di trasformazione sostanziale del bene comune.

La decisione, per questo, deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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