Le ipotesi di controllo e collegamento societario sono disciplinate entrambe ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e riguardano ipotesi nelle quali una società esercita una certa influenza su un’altra.
Il Codice fa riferimento, in ipotesi di controllo societario a “un’influenza dominante” e nel caso di collegamento societario a “un’influenza notevole”.
Cosa si intende per gruppo di società
Si ha gruppo societario quando i rapporti di influenza dominante o di influenza notevole si evolvono in attività di direzione e coordinamento.
Il gruppo societario è costituito da una società capogruppo, una holding, che esercita un controllo su altre imprese per il raggiungimento di un obiettivo economico unitario.
Solitamente si tratta di una struttura piramidale ma è anche previsto il gruppo paritetico ex art. 2545 c.c. septies che può essere costituito tra cooperative.
Con la riforma societaria del 2003 (art. 5 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) è stato aggiunto, nel Codice civile, nell’ambito del Libro V, il Capo IX, “Direzione e coordinamento di società”, ed è stata dunque introdotta una normativa in tema di gruppi societari, anche se con riferimento ad aspetti peculiari.
Le società controllate
Sono considerate società controllate le seguenti società (art. 2359 del Codice civile):
1)“le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria”;
2)“le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria”;
3)“le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.
Le ipotesi individuate dal Codice civile sono, dunque, quella in cui una società detiene la maggioranza dei voti in un’altra società, oppure quella in cui una società esercita un’influenza dominante su un’altra per i voti di cui dispone oppure per l’esistenza di particolari vincoli contrattuali.
L’ipotesi di controllo contemplata dal numero 1 è anche definita come “controllo di diritto” mentre quella contemplata dal numero 2 è anche definita come ipotesi di “controllo di fatto”.
Il controllo contrattuale, o esterno, è invece quello individuato al punto 3 e si può delineare in svariate ipotesi.
Un esempio può essere costituito dall’esistenza di un rapporto di franchising con vincolo di esclusiva.
Un esempio di holding che controlla altre società è rappresentato da Exor che controlla, tra l’altro, Ferrari, Fca, Juventus.
Le società collegate
Secondo quanto disposto dall’art. 2359 del Codice civile, invece, “Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.
In questa ipotesi dunque, vi è una società che esercita un’influenza notevole su un’altra società, e l’influenza si presume quando si può esercitare in assemblea almeno un quinto dei voti oppure un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Facciamo un esempio per chiarire l’ipotesi del collegamento.
La società X possiede azioni quotate in borsa, e ha un capitale sociale di 800.000 euro, mentre la società Y detiene il 15% della società X. In questa ipotesi l’influenza notevole deve essere presunta in base a quanto disposto dall’art. 2359 del Codice civile, sopra richiamato.
Che differenza c'è tra società controllate e collegate?
La differenza sostanziale tra le due ipotesi risiede, dunque, nel tipo di influenza esercitata da una società sull’altra.
In ipotesi di controllo, c’è un’influenza dominante di una società su un’altra, mentre in ipotesi di collegamento si configura un’influenza notevole.
Nella prima ipotesi, come si può agevolmente dedurre, l’influenza è decisamente più penetrante rispetto alla seconda ipotesi.
Il controllo e il collegamento hanno entrambi una serie di importanti risvolti nella vita delle società, con particolare riferimento al bilancio.
Nello stato patrimoniale, infatti, devono essere indicate separatamente le partecipazioni in imprese controllate e le partecipazioni in imprese collegate; le partecipazioni in imprese controllanti, le partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
Devono anche essere indicati i crediti e i debiti verso tali imprese.
Nella nota integrativa, ai sensi dell’art. 2427, n. 5, del Codice civile, devono essere indicati l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, e deve essere indicato per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito.
Partecipazioni in società controllate o collegate
Per quanto riguarda la sottoscrizione di azioni o quote, l’art. 2359 quinquies del Codice civile dispone che la società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.
In base all’art. 2359 bis del Codice civile, inoltre, “la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato”.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 2361 del Codice civile, “l’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita se per la misura e l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto”.
Non è dunque ammessa la partecipazione in altre imprese se ciò comporta la modifica dell’oggetto sociale.
Viene inoltre stabilito che “l’assunzione di partecipazione in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio”.
Sul tema del controllo societario, di seguito alcune interessanti sentenze della Cassazione, che fanno riferimento anche a taluni aspetti di tipo fiscale.
- La Corte di Cassazione, Sezione TRI, sentenza, 19 gennaio 2023, n. 1544: “In tema di "esterovestizione", al fine di accertare se una società estera controllata da una società italiana abbia la sua residenza fiscale in Italia, il concetto di "sede dell'amministrazione" (contrapposto a quello di "sede legale") non può coincidere "sic et simpliciter" col luogo di svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo (o comunque dalla controllante), in quanto un effettivo spostamento della sede dell'amministrazione della consociata presso la controllante presuppone che quest'ultima assuma il ruolo di vero e proprio amministratore indiretto della controllata, usurpandone l'impulso imprenditoriale”.
- Corte di Cassazione, Sezione TRI, Ordinanza del 16 febbraio 2022, n. 5154
- “In caso di versamenti effettuati dalla società controllata italiana (figlia) alla società controllante (madre) con sede nei Paesi Bassi, mentre è dovuta la ritenuta alla fonte sulle somme distribuite a titolo di dividendi, in base alla Direttiva madre-figlia (n. 90/435/CEE), in forza della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 7, comma 2, che rimanda alla Convenzione Italia-Paesi Bassi (art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 306 del 1993), non è invece dovuta tale ritenuta per le somme distribuite a titolo di maggiorazione da conguaglio, ex art. 2 della l. n. 349 del 1983 (confluito nell'art. 105 del d.P.R. n. 917 del 1986 e poi abrogato dal 1998 a seguito del d.lgs. n. 467 del 1997), laddove queste ultime risultino suscettibili di essere parificate ai dividendi, in base alla decisione del 24 giugno 2010 della Corte di giustizia UE in cause riunite C-338/08 e C-339/08”.
- Corte di Cassazione, Sezione V, sentenza del 21 dicembre 2020, n. 36865: “In tema di reati fallimentari, la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamente gestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandone l'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite”.
- Corte di Cassazione, Sezione TRI, Ordinanza del 21 luglio 2021, n. 20797: “In tema di società di comodo, in caso di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della normativa antielusiva, presentata ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, dalle singole società controllate, sussistono i requisiti per ritenere superato in modo automatico il test di operatività anche per la società che rispetto ad esse svolge attività di holding, fatta salva la necessità di procedere ad una separata valutazione della eventuale attività residua, svolta da quest'ultima in modo autonomo, ma senza tener conto delle partecipazioni nelle società controllate in sede di determinazione dei coefficienti di redditività e di calcolo del reddito minimo presunto”.
- Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza del 6 settembre 2021, n. 32899: “In tema di responsabilità per reati colposi d'evento commessi nell'ambito dell'attività di una società facente parte di un gruppo di imprese, in relazione all'evento che costituisce concretizzazione del rischio connesso all'attività esercitata direttamente da una società controllata, è configurabile la responsabilità dell'amministratore di diritto della società capogruppo, per l'esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento, ove tali poteri, sulla base del reale assetto dei rapporti correnti tra la società capogruppo e le controllate, per il loro concreto contenuto, siano in grado di incidere sulla gestione del rischio affidata sul piano operativo alle società controllate. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità dell'amministratore di diritto della società capogruppo Ferrovie dello Stato s.p.a., holding non meramente finanziaria, per le morti conseguite al deragliamento di un treno merci durante l'attraversamento della stazione di Viareggio, integranti concretizzazione del rischio connesso all'attività imprenditoriale svolta dalle controllate società deputate alla gestione della rete ferroviaria e all'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario, in ragione delle significative competenze nella gestione del rischio per la sicurezza della circolazione ferroviaria, riconosciute in capo alla capogruppo in considerazione del particolare assetto del gruppo)”.