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15 Dicembre 2023
17:00

Simulazione: cos’è e come si prova

Si ha simulazione nell’ipotesi in cui le parti decidano di stipulare un contratto che in realtà non vogliono assolutamente concludere oppure nell’ipotesi in cui le parti vogliono concludere un negozio diverso da quello stipulato.

Simulazione: cos’è e come si prova
Avvocato
simulazione del contratto

La simulazione è un istituto previsto dal diritto privato e disciplinato agli artt. 1414 e ss. del Codice civile.

Si ha simulazione nell’ipotesi in cui le parti decidano di stipulare un contratto che in realtà non vogliono assolutamente concludere oppure nell’ipotesi in cui le parti vogliono concludere un negozio diverso da quello stipulato.

Come si può dedurre, dunque, la simulazione è un istituto del tutto peculiare, in quanto è lo stesso legislatore a dare rilievo a un negozio dissimulato, ovvero quello che le parti vogliono realmente concludere.

Nel Codice civile è stabilito, dunque, che il contratto simulato non produce effetti tra le parti ma, se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso, tra esse ha effetto il contratto dissimulato, qualora ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza.

Problemi che si pongono in tema di simulazione riguardano la tutela dei terzi che possono essere eventualmente lesi dalla simulazione.

Le norme del Codice civile sono poste a presidio degli stessi, in quanto viene stabilito che i terzi che sono danneggiati possono far valere la simulazione nei confronti delle parti.

Vediamo in dettaglio cos’è la simulazione e che effetti produce nei confronti dei terzi.

Cos’è la simulazione nel contratto

La simulazione nel contratto è quell’istituto in base al quale il contratto simulato non produce effetto tra le parti ma, se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che abbiano acquistato diritti in buona fede dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

I terzi che si vedono danneggiati nei loro diritti possono far valere la simulazione nei confronti delle parti.

I creditori del titolare apparente che, in buona fede, abbiano compiuto atti esecutivi sui beni oggetto del contratto simulato vedono fatti salvi i loro diritti, in quanto agli stessi non può essere opposta la simulazione da parte dei contraenti.

I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e sono preferiti ai creditori chirografari del simulato acquirente, qualora il loro credito sia anteriore all'atto simulato.

E’ ammessa senza limiti la prova per testimoni della simulazione se la domanda è proposta da creditori o da terzi e anche se è proposta dalle parti qualora si voglia far valere l'illiceità del contratto dissimulato.

Le tipologie di simulazione: relativa, assoluta e le altre

La simulazione può essere di vario tipo:

  • assoluta;
  • relativa;
  • totale;
  • parziale;
  • soggettiva;
  • oggettiva.

Vediamo in dettaglio quali sono le varie ipotesi di simulazione e in cosa consistono.

La simulazione assoluta o relativa

Si ha simulazione assoluta nell’ipotesi in cui le parti stipulino un contratto che in realtà non hanno alcuna intenzione di stipulare.

Esempio: Tizio e Caio stipulano un contratto di compravendita di un auto ma si accordano (accordo simulatorio) affinché l'auto resti di fatto nella proprietà di Tizio e Caio non debba corrispondere a Tizio il relativo prezzo.

Si ha simulazione relativa quando le parti, invece, stipulano un contratto ma in realtà vogliono stipularne un altro.

Esempio: Tizio e Caio stipulano un contratto di compravendita di un immobile (contratto simulato) ma in realtà vogliono stipulare un contratto di donazione (contratto dissimulato).

La simulazione totale o parziale

La simulazione è totale quando riguarda il contratto nella sua interezza, mentre è parziale se riguarda una parte del contratto o una clausola dello stesso.

La simulazione soggettiva e oggettiva

La simulazione è soggettiva quando riguarda il soggetto del contratto, mentre è oggettiva quando riguarda l’oggetto del contratto.

In ipotesi di simulazione soggettiva si fa riferimento all’interposizione fittizia di persona.

Come si prova la simulazione tra le parti

Sulla base di quanto disposto dall’art. 1417 c.c., la prova della simulazione per testimoni è ammissibile senza limiti nell’ipotesi in cui la domanda sia proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.

Interessante una recente pronuncia della Corte di Cassazione, sez. II, che con ordinanza del 10 maggio 2023, n. 12606, ha stabilito che nell’ipotesi in cui l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente deve provare l'effettivo pagamento del prezzo, poiché in mancanza si possono trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto.

Altra ordinanza di rilievo attiene all’accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius e del relativo regime probatorio.

La Corte di Cassazione, sez. II, con ordinanza del 27 ottobre 2023, n. 29821 ha infatti stabilito che “in caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria”.

Di conseguenza, “la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.”.

Altra fondamentale sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, del 12 ottobre 2009, n. 21637. In particolare, la Cassazione ha stabilito che: “Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto dell'articolo 1414 c.c., comma 2 e articolo 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente: di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724 c.c., n. 3), con l'interrogatorio formale, non potendo la mancata comparizione della parte all'interrogatorio deferitole supplire alla mancanza dell'atto scritto”.

Quando non è ammessa la prova per testimoni della simulazione

Sulla base di quanto disposto dall’art. 1417 c.c., la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti nell’ipotesi in cui la domanda sia proposta dai creditori o da terzi.

Quando invece sia una delle parti a voler provare la simulazione per testimoni, la stessa non è ammissibile senza limiti.

La parte non può dunque dimostrare con testimoni un contenuto diverso da quello simulato, redatto per iscritto.

Chi può far valere la simulazione di un contratto

Come stabilito dall’art. 1415 c.c., la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede abbiano acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

Gli effetti della simulazione tra le parti

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 1414 c.c., il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Qualora le parti abbiano concluso un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, sempre che vi siano i requisiti di sostanza e di forma.

Gli effetti della simulazione sui terzi

I terzi che abbiano acquistato diritti in buona fede dal titolare apparente, non possono vedersi opposta la simulazione né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

I terzi possono dunque far valere la simulazione se questa pregiudica i loro diritti.

In particolare, i creditori del titolare apparente, i quali abbiano compiuto in buona fede, atti esecutivi sui beni oggetto del contratto simulato vedono fatti salvi i loro diritti, in quanto agli stessi non può essere opposta la simulazione da parte dei contraenti.

Allo stesso modo, i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti, e sono preferiti ai creditori chirografari del simulato acquirente, qualora il loro credito sia anteriore all'atto simulato.

Cos'è il negozio dissimulato e differenze col negozio simulato

Il negozio simulato è il negozio che le parti concludono in apparenza, ma che in realtà non vogliono concludere.

Il negozio dissimulato, invece, è il negozio che le parti vogliono realmente concludere.

Secondo quanto stabilito dal Codice civile, ha effetto tra le parti il negozio dissimulato e non quello simulato.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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