La Corte di Cassazione con ordinanza n. 4191 del 15 febbraio 2024, si è pronunciata in materia condominiale e per il caos in cui il condomino arrabbiato faccia mettere a verbale che va via, pur restando nella stanza ad ascoltare l’esito della votazione.
Nel corso dell’assemblea condominiale deve ritenersi assente il condomino che decida di allontanarsi prima della votazione, dichiarando di accettare la decisione della maggioranza, ed esercitando una sostanziale astensione alla formazione del quorum decisionale.
Il fatto
La condomina Mevia adiva in giudizio il Condominio Beta richiedendo che la delibera assembleare approvata e concernente la regolamentazione delle aree comuni e la nomina dell'amministratore fosse invalidata.
Il Tribunale riteneva inammissibile la domanda dal momento che il tema doveva essere ricompreso nel novero dell’annullabilità, il cui termine deducibile era di 30 giorni. Per cui, la proposizione di Mevia era da considerarsi tardiva, non avendo la condomina rispettato il termine fissato a pena di decadenza ex art. 1137, co. 2 c.c.
I Giudici di secondo grado rilevano tuttavia che la delibera fosse annullabile e non nulla, poiché l’atto di citazione era stato notificato oltre il 30esimo giorno dall’approvazione della delibera, per cui l'opposizione doveva ritenersi inammissibile.
Stante la Corte d’Appello, il computo del termine di 30 giorni richiesto per l’impugnazione deve calcolarsi a partire dal giorno di approvazione della delibera, talché la condomina seppur presente all’inizio dell’assemblea, aveva deciso di abbandonare il momento di votazione e limitandosi ad apprendere l’esito della maggioranza restando sull’uscio della porta.
Per i giudici, quindi, la condotta di Mevia era da ricomprendersi in una sostanziale astensione al momento di formazione della volontà assembleare, per cui l’impugnativa era da ritenersi inammissibile perché tardiva.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 2, civile, con ordinanza n. 4191 del 15 febbraio 2024, ha ribadito la giurisprudenza di merito che da tempo viene ribadita sul punto e per la quale il condomino che si allontani prima della discussione sui punti fissati all’ordine del giorni, non può essere conteggiato come presente per la formazione della maggioranza e ciò perchè le opinioni devono precedere la determinazione delle decisioni.
Secondo la Corte, la condomina Mevia si era allontanata al momento di formazione del quorum e, pur manifestando un’iniziale volontà a rimanere, aveva poi disertato la partecipazione al momento di votazione.
Essendosi allontanata pur rimanendo udibile la decisione formatasi in sede assembleare, la condomina doveva essere considerata assente al momento di effettiva votazione e adozione deliberativa.
In conclusione, la data a partire dalla quale decorre ildal giorno dell’assemblea mentre per gli assenti dal momento in cui, appunto, chi non aveva presenziato è venuto a conoscenza dei contenuti del deliberato.