Sì, è possibile installare un ascensore a proprie spese nel caso in cui il condominio ne sia sprovvisto e per farlo non è necessaria l’approvazione dell’assemblea.
L’installazione dell’ascensore non deve alterare la destinazione della cosa comune di cui si fa uso e per cui gli altri condomini non devono essere limitati nell’utilizzo.
Vediamo la recente pronuncia del Tribunale di Padova sull’argomento.
Il fatto
La signora Tizia, invalida, era proprietaria di un appartamento posto al secondo piano del Condominio X che risultava sprovvisto di ascensore.
A causa di problemi di salute che avevano notevolmente compromesso la deambulazione e per cui l’accesso all’appartamento era sempre più difficoltoso, Tizia era costretta a usare le scale per rincasare e per questo motivo si proponeva da tempo di attivarsi per la realizzazione di un ascensore a proprie spese.
Nonostante il conferimento dell’incarico da parte del Condominio X a un professionista affinché questi si occupasse del progetto relativo all’elevatore, lo stesso non aveva potuto avere seguito posto che l'installazione nel vano scala avrebbe precluso il godimento dell'appartamento di proprietà del condomino Filano e la cui entrata era situata nel vano scala.
Si giungeva quindi alla soluzione alternativa di poter occupare una piccola porzione di un'aiuola comune che, mai curata, non avrebbe ingenerato problematiche agli altri condomini.
L’intervento, sebbene interamente a carico della signora Tizia, veniva ostacolato dall’assemblea dei condomini che, pur ripetutamente convocati e informati, si astenevano dal partecipare ed esprimere il proprio consenso.
La signora Tizia tentava infruttuosamente la mediazione e per cui era costretta ad adire in giudizio.
La decisione
Il Tribunale di Padova, sezione 1, civile, sentenza 21 novembre 2023, n. 2334 ha accolto la domanda attorea.
In via generale, l'installazione di un ascensore all'interno di un edificio condominiale e le cue spese siano a carico di un unico condomino, è da inquadrarsi nell’uso della cosa comune di cui all’art. 1102 c.c.. Ciò detto, la sua installazione può essere consentita esclusivamente nella misura in cui non venga ad alterarsi la destinazione della cosa e non impedisca il pari uso da parte degli altri condomini.
Richiamando, inoltre, la più recente giurisprudenza consolidata, l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale espressa a maggioranza, si rende necessaria esclusivamente nel caso in cui l’innovazione comporti oneri di spesa a carico di tutti i condomini.
Nel caso in cui l'onere dell’ innovazione sia stato assunto da un solo condomino, o solo da alcuni, per lo specifico ed esclusivo loro interesse alla realizzazione dell'opera non è necessario ottenere il consenso da parte dell’assemblea.
Per questo motivo, ove si tratti di un singolo condomino (o di un gruppo di essi) ad avere l’intenzione di voler realizzare l’ascensore, non può che trovare applicazione l'art. 1102 c.c., in forza del quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, e a tal fine – purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne uguale uso secondo il loro diritto – può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa stessa.
Resta ferma, ovviamente, la necessità che la realizzazione sia preceduta dall'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa di settore e alla Legge 13/1989 in tema di abbattimento delle barriere architettoniche anche nell’edilizia residenziale.
Ascensore privato: quali sono le condizioni e le spese
Non è raro trovarsi nella situazione in cui il condominio sia sprovvisto di ascensore, nonostante la notevole difficoltà che ciò possa comportare alle persone anziane o a chi abbia difficoltà motorie e handicap.
Scegliere, quindi, di installare un ascensore privato all’interno del condominio è possibile poichè è proprio la giurisprudenza a sostenere che “anche il singolo condomino può installare un ascensore” dal momento che è un elemento così importante da concorrere alla vivibilità dell’appartamento.
Per farlo però è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali al momento della realizzazione, ricordiamo infatti che si tratta comunque di un impianto che avrà ricadute sulla proprietà comune per cui sarà necessario osservare la cd. solidarietà condominiale.
Nel caso in cui l’installazione dell’ascensore all’interno del condominio che ne sia sprovvisto sia rimesso alla cura e alle spese di un condomino, questa può essere consentita nella misura in cui non alteri la destinazione della cosa comune e per questo non impedisca ad altri di farne uso.
E’ necessario ottenere la maggioranza qualificata da parte dell’assemblea condominiale solo nel caso in cui l’innovazione gravi su tutti i condomini (anche quelli contrari).
Tuttavia, qualora sia una sola persona a voler realizzare l’ascensore per il miglior godimento della cosa, ai sensi dell’art. 1102 c.c., questi può apportare le modificazioni necessarie a proprie spese senza la necessità di una delibera autorizzativa.
L’abbattimento delle barriere architettoniche
La Legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" è l’intervento normativo che intende favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, nelle abitazioni private, ma anche nei locali privati aperti al pubblico, così come nell’edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, o agevolata, e nei trasporti pubblici.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere oppure, entro 3 mesi dalle richieste presentate, non assuma le delibere necessarie ai lavori di installazione, i portatori di handicap possono provvedere ai lavori inerenti le strutture mobili che, facilmente rimovibili, consentano l’accesso nell’edificio condominiale.
La realizzazione dell’ascensore indispensabile alla mobilità dell’individuo può essere realizzata a proprie spese e per questo non è necessario ottenere l’approvazione condominiale, purchè l’ascensore non limiti il godimento delle parti comuni per gli altri condomini.