Non si può girare senza documenti, ma sul punto vanno fatte delle necessarie precisazioni.
Secondo quanto disposto ai sensi dell’art. 294 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS: “La carta d'identità o i titoli equipollenti devono essere esibiti a ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza”.
Questa disposizione parrebbe sancire l’obbligo di premunirsi di un documento di identità gravante su tutti i consociati, altrimenti non sarebbe possibile pretendere che la carta d’identità debba essere esibita a ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
In effetti è il principio che pare aver affermato la Corte di cassazione, sez. I penale, con sentenza dell’11 febbraio 2021, n. 5397.
La Corte ha infatti stabilito che: “Il mero rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che ne faccia richiesta integra la contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento di esecuzione, e non, invece, la contravvenzione – più gravemente punita ai sensi dell'art. 17 del testo unico – prevista dall'art. 4, comma secondo, del testo unico in rapporto al predetto art. 294 del regolamento, che sanziona la diversa condotta di chi previamente omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto pericoloso o sospetto e, solo in un secondo momento, si rende inadempiente all'obbligo di esibirlo all'autorità, né quella prevista dall'art. 651 cod. pen., che sanziona l'ulteriormente diversa condotta, rispetto ad entrambe le precedenti, di chi rifiuti di fornire indicazioni sulla propria identità personale”.
Secondo la Corte, dunque, il mero rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che ne faccia richiesta integra la contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 del regolamento di esecuzione.
Secondo altra possibile interpretazione, tuttavia, il rifiuto di esibire il documento d'identità sarebbe sanzionabile solo per coloro che sono in possesso della carta d’identità e non vogliono esibirla al pubblico ufficiale e non per coloro che non la hanno con sé.
Non avere con sé la propria carta d’identità non sarebbe dunque un comportamento sanzionabile.
Al di là di ogni possibile interpretazione, onde evitare spiacevoli conseguenze, è sempre meglio premunirsi in ogni circostanza di un documento di identità e, se si è fermati dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, bisogna adoperarsi per fornire le proprie generalità.
Vediamo perché.
Si può uscire senza documenti?
Non si può uscire senza documenti, ma vanno fatte alcune precisazioni sul punto, poiché bisogna considerare le norme dell’ordinamento nel loro complesso.
Le disposizioni da prendere in considerazione, infatti, sono le seguenti.
All’art. 651 del Codice penale, rubricato “Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale”, viene stabilito che: “Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206”.
Questa norma punisce, dunque, chi omette di fornire le proprie generalità al pubblico ufficiale.
Si può avere, quindi, una prima certezza: se ci si rifiuta di fornire le proprie generalità dietro richiesta di un pubblico ufficiale, si commette reato.
Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del TULPS, inoltre: “L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza”.
Questa norma dispone l’obbligo di premunirsi della carta d’identità per le persone pericolose o sospette.
Si può avere, dunque, una seconda certezza: può essere stabilito, a carico delle persone pericolose o sospette, l’obbligo di premunirsi della carta d’identità e se non si ottempera a tale obbligo si commette reato.
Secondo un’interpretazione sposata in giurisprudenza, questa norma avallerebbe a contrario l’insussistenza dell’obbligo per tutti coloro che non sono pericolosi o sospetti di premunirsi di carta d’identità.
Secondo quanto disposto ai sensi dell’art. 294 del Regolamento per l’esecuzione del TULPS: “La carta d'identità o i titoli equipollenti devono essere esibiti a ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza”.
Questa disposizione parrebbe invece sancire l’obbligo di premunirsi di un documento di identità per tutti, altrimenti non sarebbe possibile pretendere che la carta d’identità debba essere esibita a ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
La Corte di cassazione, sez. I penale, con sentenza dell’11 febbraio 2021, n. 5397, pare abbia sposato questa impostazione
Secondo la Corte, dunque, il mero rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che ne faccia richiesta integra la contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento di esecuzione.
Secondo un’interpretazione alternativa possibile, tuttavia, il rifiuto sarebbe sanzionabile solo per coloro che sono in possesso della carta d’identità e non vogliono esibirla al pubblico ufficiale e non per coloro che non la hanno con sé.
Tirando le somme del discorso fino a ora affrontato, si può affermare che:
- il rifiuto di esibire il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale costituisce reato ai sensi delll’art. 221 del TULPS e 294 del relativo regolamento;
- per coloro che sono ritenuti pericolosi o sospetti e vi è stato un ordine in tal senso, omettere di premunirsi del documento di riconoscimento e rifiutarsi di esibirlo è reato ex art. 4, secondo comma, T.U.L.P.S.;
- il rifiuto di fornire a un pubblico ufficiale le proprie generalità costituisce reato, ai sensi dell’articolo 651 c.p.
Bisogna ricordare, inoltre, che anche il controllore che sale su un autobus o su un treno per verificare il possesso del biglietto è un pubblico ufficiale, per questo vanno fornite correttamente le proprie generalità qualora costui le richieda.
E’ ciò che accade, ad esempio, nell’ipotesi in cui si sia sprovvisti di regolare ticket da viaggio e il controllore debba comminare una sanzione.
Se si esce in auto, bisogna portare con sé la patente, altrimenti si rischia di incorrere in una sanzione amministrativa.
Secondo quanto stabilito dall’art. 180 del Codice della strada, infatti, per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
- la carta di circolazione;
- la patente di guida;
- il certificato di assicurazione obbligatoria.
Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da euro 42 a euro 173.
Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 26 a euro 102.
Inoltre, chiunque, senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi presso gli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della strada, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731.
Chi può chiedere i documenti?
I pubblici ufficiali possono chiedere i documenti.
Sono pubblici ufficiali, ad esempio:
- gli appartenenti alle Forze armate e Forze di polizia (carabinieri, poliziotti, finanzieri ecc…);
- i vigili del fuoco;
- i piloti d’aereo e i comandanti di nave;
- i magistrati;
- i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole pubbliche;
- il sindaco;
- il notaio.
Quali sono i documenti che identificano una persona?
La carta d’identità, il passaporto e la patente identificano una persona.
Sono, cioè, documenti di riconoscimento che, com’è ovvio, devono essere in corso di validità.
Bisogna cioè verificare che non siano scaduti.
Nel caso in cui siano scaduti, è necessario rinnovarli.
Cosa succede se un carabiniere o un poliziotto ti fermano e sei senza carta di identità?
Se un carabiniere o un poliziotto fermano qualcuno che non ha con sé la carta d’identità, bisognerà fornire, dietro richiesta, le proprie generalità.
Se non si forniscono le proprie generalità o se si forniscono generalità false, si commette reato.
Se un carabiniere o un poliziotto ha il sospetto che si stia mentendo sulla propria identità, può legittimamente chiedere alla persona di seguirlo per effettuare un’identificazione.
Carabinieri e polizia possono chiedere la carta d'identità senza motivo?
Carabinieri e polizia possono chiedere la carta d’identità anche senza un motivo specifico, in quanto tenuti a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza.
I controlli che sono tenuti a effettuare, dunque, non devono essere sorretti da una specifica motivazione, come il sospetto della commissione di un reato.
Cosa succede se ti rifiuti di consegnare la carta di identità
Se ci si rifiuta di consegnare la carta d’identità a un pubblico ufficiale, secondo un’interpretazione avallata da una parte della giurisprudenza, si commette reato.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sez. VI, con sentenza del 31 marzo 2009, n. 14211 con cui ha chiarito che: “Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra il reato di cui agli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, non già il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sanzionato invece dall'art. 651 cod. pen.”.
Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del TULPS: “L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza”.
Secondo quanto disposto dall’art. 294 del Regolamento attuativo: “La carta d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti a ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza”.
In ogni caso, si è tenuti a fornire, dietro richiesta, le proprie generalità, poiché, se non lo si fa, si commette un reato.
Il reato in questione è previsto all’art. 651 del Codice penale rubricato “Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale”.
Se ci si rifiuta di fornire indicazioni sulla propria identità personale a un pubblico ufficiale, dunque, si commette reato e la pena è quella dell’arresto fino a un mese o quella dell’ammenda fino a euro 206.
Nell’ipotesi in cui, a seguito di richiesta di un pubblico ufficiale, si fornisce una falsa identità, si incorre allo stesso modo in reato.
Il reato in questione è previsto dall’art. 495 del Codice penale che è rubricato: “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”.
Viene disposto che: “chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”.
Qualora si venga fermati da un pubblico ufficiale e si dichiari un’identità falsa, dunque, la pena è quella reclusione da uno a sei anni.