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27 Marzo 2024
13:00

Servizi di mobilità sostenibile offerti ai dipendenti tramite APP: per l’Agenzia delle Entrate sono fringe benefit

Con risposta n. 74/2024 a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro offerti dall’azienda tramite app, come il servizio car sharing o il servizio di ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli, sono fringe benefit ex art.  51,  comma  2,  lettera  f), del Tuir, e per questo motivo non concorrono alla formazione del reddito imponibile di lavoro  dipendente.

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Servizi di mobilità sostenibile offerti ai dipendenti tramite APP: per l’Agenzia delle Entrate sono fringe benefit
Avvocato
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Con risposta n. 74/2024 a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro offerti dall’azienda tramite app, come il servizio car sharing o il servizio di ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli, sono fringe benefit ex art.  51,  comma  2,  lettera  f), del Tuir, e per questo motivo non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile di lavoro dipendente.

In poche parole, tali servizi non sono soggetti a imposta.

Vediamo in dettaglio i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il quesito

Una società vuole creare un'app per l'accesso ai servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa ­lavoro­ casa, nell'ambito del welfare aziendale, destinata ai propri dipendenti.

L'app verrebbe offerta anche a imprese terze.

I servizi di mobilità sostenibile a cui potranno accedere i dipendenti  per percorrere il tragitto casa lavoro casa sono i seguenti:

  • car­sharing riguardante i veicoli con motore elettrico;­
  • ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli;
  • ­bike­sharing;­
  • scooter­sharing riguardante i veicoli con motore elettrico;­­
  • monopattino elettrico;­­
  • biglietto singolo o abbonamento a mezzi di trasporto pubblici.

L'Istante evidenziava che “i citati  servizi, destinati alla generalità o a categorie  di dipendenti delle imprese clienti, consentiranno di ottimizzare e ridurre, in termini di sostenibilità ambientale e di maggiore sicurezza stradale, i costi sociali (minori costi ambientali, minori congestioni stradali, ecc.) e i costi individuali di trasporto relativi al tragitto casa lavoro casa, promuovendo comportamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente e verso l'utilizzo delle risorse.

In considerazione delle descritte finalità, l'utilizzo dei servizi di car­sharing, bikesharing, scooter­sharing e del monopattino elettrico sarà consentito solo nei casi in cui il luogo di lavoro sia in aree urbane e metropolitane o, comunque, in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l'effettiva condivisione dell'uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali  del trasporto”.

Tramite l'app, il dipendente potrà prenotare uno dei predetti servizi di mobilità, con addebito  del pagamento all'azienda.

Secondo la società, l’offerta al dipendente di tale servizio rientra nella previsione di cui all'articolo  51,  comma  2,  lettera  f), del Tuir, che prevede che non concorrono alla formazione  del  reddito  di lavoro  dipendente  "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in  conformità  a  disposizioni  di  contratto o di accordo o di regolamento aziendale" per finalità varie come quelle di educazione e istruzione,  se erogati alla generalità dei dipendenti  o a categorie di essi.

L’istante evidenziava, in particolare che, “in coerenza con i principi del Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR)  e  dell'Agenda  2030  delle  Nazioni  Unite,  e  con  gli  obiettivi del Green Deal europeo, l'attenzione alla mobilità sostenibile è uno dei valori  sociali su cui la normativa richiede oggi alle aziende di porre maggiore attenzione”.

I servizi di mobilità sostenibile nel tragitto casa lavoro casa consentono, dunque, di raggiungere le finalità sociali previste dall'articolo 100, comma 1, del Tuir, mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi:

  • ­”riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane e decongestionamento del traffico veicolare, mediante la sostituzione dell'uso del mezzo di trasporto privato con i servizi di mobilità  sostenibile nella tratta casa­lavoro­casa, ai fini del benessere dei dipendenti”;­­
  • ”ottimizzare e ridurre, anche in termini di sostenibilità economica ed energetica e di maggiore sicurezza stradale, i costi sociali e i costi individuali di trasporto relativi  al tragitto casa­lavoro­casa”;­­
  • ”promuovere  l'uso  di  mezzi  di  trasporti  condivisi  così  da  favorire  anche  la socializzazione dei dipendenti”;­­
  • ”promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili  dei dipendenti verso l'ambiente attraverso l'incentivo all'uso della mobilità sostenibile”;­­
  • ”sensibilizzare  i  dipendenti  a  favore  di  comportamenti  ambientalmente  e  socialmente responsabili che consentano una crescita economica del Paese sostenibile, equa e inclusiva, e che comportino minori consumi energetici”.

In considerazione di tali scopi, l’istante riteneva, in definitiva, che  il  fringe  benefit, costituito  dall'utilizzazione  dei  servizi  di  mobilità  sostenibile  casa lavoro casa,  ivi  compreso l'utilizzo dell'APP, rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 51, comma 2,  lettera  f), del Tuir e, quindi, non concorresse alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha sposato l’interpretazione prospettata dal contribuente, ammettendo che i servizi di mobilità sostenibile, di cui potranno usufruire i dipendenti tramite app per il tragitto casa lavoro sono fringe benefit e dunque non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente.

Nella  risposta  pubblicata il  31  ottobre 2019, n. 461, è stato affermato che rientra tra i fringe benefit anche il servizio  di  car  pooling  (sistema  di  trasporto  non  professionale  basato  sull'uso  condiviso  di  veicoli  privati  tra  due  o  più  persone  che  devono percorrere lo stesso itinerario o parte di esso) aziendale messo a disposizione  dal  datore  di  lavoro,  attraverso  piattaforma  informatica,  per  il  tragitto  casa lavoro casa.

Con il  servizio  di  car  pooling, infatti,  “il  datore  di  lavoro  non offre un servizio di trasporto organizzato dallo stesso (ipotesi disciplinata dalla lettera  d) del medesimo articolo 51 del Tuir), ma, attraverso un apposito contratto con  un  soggetto  terzo,  mette  a  disposizione  della  generalità  dei  propri  dipendenti  una  piattaforma informatica, il  cui  utilizzo  è lasciato  alla  volontà  dei lavoratori,  con  l'obiettivo di ottimizzare e ridurre i costi sociali e individuali relativi al tragitto casa lavoro casa aumentando, nel contempo, la puntualità dei dipendenti rispetto all'orario di  lavoro e favorendone la socializzazione anche a vantaggio della produttività del lavoro  aziendale”.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate  ritiene  che “i  descritti  servizi  di  mobilità  sostenibile  per il tragitto  casa lavoro casa, ivi compreso l'utilizzo dell'APP, offerti nei termini dichiarati e nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di "utilità sociale" individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del  Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir”.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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