Con risposta n. 74/2024 a interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro offerti dall’azienda tramite app, come il servizio car sharing o il servizio di ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli, sono fringe benefit ex art. 51, comma 2, lettera f), del Tuir, e per questo motivo non concorrono alla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente.
In poche parole, tali servizi non sono soggetti a imposta.
Vediamo in dettaglio i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Il quesito
Una società vuole creare un'app per l'accesso ai servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro casa, nell'ambito del welfare aziendale, destinata ai propri dipendenti.
L'app verrebbe offerta anche a imprese terze.
I servizi di mobilità sostenibile a cui potranno accedere i dipendenti per percorrere il tragitto casa lavoro casa sono i seguenti:
- carsharing riguardante i veicoli con motore elettrico;
- ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli;
- bikesharing;
- scootersharing riguardante i veicoli con motore elettrico;
- monopattino elettrico;
- biglietto singolo o abbonamento a mezzi di trasporto pubblici.
L'Istante evidenziava che “i citati servizi, destinati alla generalità o a categorie di dipendenti delle imprese clienti, consentiranno di ottimizzare e ridurre, in termini di sostenibilità ambientale e di maggiore sicurezza stradale, i costi sociali (minori costi ambientali, minori congestioni stradali, ecc.) e i costi individuali di trasporto relativi al tragitto casa lavoro casa, promuovendo comportamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente e verso l'utilizzo delle risorse.
In considerazione delle descritte finalità, l'utilizzo dei servizi di carsharing, bikesharing, scootersharing e del monopattino elettrico sarà consentito solo nei casi in cui il luogo di lavoro sia in aree urbane e metropolitane o, comunque, in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l'effettiva condivisione dell'uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto”.
Tramite l'app, il dipendente potrà prenotare uno dei predetti servizi di mobilità, con addebito del pagamento all'azienda.
Secondo la società, l’offerta al dipendente di tale servizio rientra nella previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir, che prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale" per finalità varie come quelle di educazione e istruzione, se erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.
L’istante evidenziava, in particolare che, “in coerenza con i principi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e con gli obiettivi del Green Deal europeo, l'attenzione alla mobilità sostenibile è uno dei valori sociali su cui la normativa richiede oggi alle aziende di porre maggiore attenzione”.
I servizi di mobilità sostenibile nel tragitto casa lavoro casa consentono, dunque, di raggiungere le finalità sociali previste dall'articolo 100, comma 1, del Tuir, mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- ”riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane e decongestionamento del traffico veicolare, mediante la sostituzione dell'uso del mezzo di trasporto privato con i servizi di mobilità sostenibile nella tratta casalavorocasa, ai fini del benessere dei dipendenti”;
- ”ottimizzare e ridurre, anche in termini di sostenibilità economica ed energetica e di maggiore sicurezza stradale, i costi sociali e i costi individuali di trasporto relativi al tragitto casalavorocasa”;
- ”promuovere l'uso di mezzi di trasporti condivisi così da favorire anche la socializzazione dei dipendenti”;
- ”promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente attraverso l'incentivo all'uso della mobilità sostenibile”;
- ”sensibilizzare i dipendenti a favore di comportamenti ambientalmente e socialmente responsabili che consentano una crescita economica del Paese sostenibile, equa e inclusiva, e che comportino minori consumi energetici”.
In considerazione di tali scopi, l’istante riteneva, in definitiva, che il fringe benefit, costituito dall'utilizzazione dei servizi di mobilità sostenibile casa lavoro casa, ivi compreso l'utilizzo dell'APP, rientrasse nel campo di applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir e, quindi, non concorresse alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha sposato l’interpretazione prospettata dal contribuente, ammettendo che i servizi di mobilità sostenibile, di cui potranno usufruire i dipendenti tramite app per il tragitto casa lavoro sono fringe benefit e dunque non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente.
Nella risposta pubblicata il 31 ottobre 2019, n. 461, è stato affermato che rientra tra i fringe benefit anche il servizio di car pooling (sistema di trasporto non professionale basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono percorrere lo stesso itinerario o parte di esso) aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro, attraverso piattaforma informatica, per il tragitto casa lavoro casa.
Con il servizio di car pooling, infatti, “il datore di lavoro non offre un servizio di trasporto organizzato dallo stesso (ipotesi disciplinata dalla lettera d) del medesimo articolo 51 del Tuir), ma, attraverso un apposito contratto con un soggetto terzo, mette a disposizione della generalità dei propri dipendenti una piattaforma informatica, il cui utilizzo è lasciato alla volontà dei lavoratori, con l'obiettivo di ottimizzare e ridurre i costi sociali e individuali relativi al tragitto casa lavoro casa aumentando, nel contempo, la puntualità dei dipendenti rispetto all'orario di lavoro e favorendone la socializzazione anche a vantaggio della produttività del lavoro aziendale”.
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che “i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro casa, ivi compreso l'utilizzo dell'APP, offerti nei termini dichiarati e nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di "utilità sociale" individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir”.