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10 Ottobre 2024
9:00

Serve il possesso pubblico per usucapire un bene condominiale

La Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza n. 26024/2024 si è pronunciata in tema di usucapione di un bene comune, ritenendo che per acquisire la proprietà sia sufficiente il possesso pubblico e anche e comprende la sussistenza di una servitù passiva per il passaggio di un acquedotto, elettrodotto e cavidotto.

Serve il possesso pubblico per usucapire un bene condominiale
Dottoressa in Giurisprudenza
Usucapire un bene condominiale: è necessario il possesso pubblico

Il bene di origine condominiale può essere usucapito dal singolo condomino che abbia escluso tutti gli altri dalla situazione di compossesso.

Il condomino, infatti, acquisisce la proprietà del bene in maniera compatibile con la sussistenza di una servitù passiva.

Ecco l’orientamento della Corte di Cassazione.

Il fatto

In primo grado viene rigettata la domanda proposta da Tizio e Caio con cui si chiedeva di essere dichiarati comproprietari per usucapione di un locale cantina condominiale, posta nel sottoscala.

Sempronia, condomina, per contro ottiene l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale al rilascio della cantina da parte dei due.

La Corte d’appello rigetta l’impugnazione degli attori.

La decisione

La Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza n. 26024/2024 si è pronunciata in tema di usucapione di un bene comune, ritenendo che per acquisire la proprietà sia sufficiente il possesso pubblico e anche e comprende la sussistenza di una servitù passiva per il passaggio di un acquedotto, elettrodotto e cavidotto.

Il comproprietario che intenda dimostrare di esercitare il possesso in via esclusiva, e non in qualità di contitolare del bene, non è tenuto a compiere atti specifici di “interversione del possesso” ai sensi dell'articolo 1164 del Codice Civile.

Tuttavia, il cambiamento della natura del possesso deve essere provato attraverso azioni che si concretizzino in un comportamento stabile e duraturo, che manifesti un possesso esclusivo con l'intenzione di agire come proprietario esclusivo (cd. uti dominus)  e che sia, per questo motivo, incompatibile con la continuazione del compossesso degli altri.

La buona fede non è un requisito necessario per qualificare il possesso valido ai fini dell'usucapione: non è infatti indispensabile che colui che afferma di aver usucapito ritenga, fin dall'inizio, di essere l'unico e legittimo proprietario del bene.

La discplina, del resto, riconosce il diritto di proprietà basandosi su dei semplici requisiti. Innanzitutto, il possesso deve essere palese, ovverosia non clandestino, continuativo e non violento, con l'obiettivo di impedire che il bene rimanga indefinitamente privo di controllo e in stato di abbandono.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Dopo la laurea presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Ho concluso la pratica forese in ambito penale, occupandomi di reati finanziari e doganali. Nel corso degli anni ho preso parte attivamente a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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