La norma di cui all’art. 150 del Codice civile prevede una disciplina in tema di separazione personale dei coniugi.
L’art. 150 c.c. così recita:
“Separazione personale.
E' ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi”.
Spiegazione dell’art. 150 del Codice civile
La norma di cui all’art. 150 c.c. pone una distinzione tra due tipologie di separazione:
- Separazione consensuale;
- Separazione giudiziale.
Qual è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?
La differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale è la seguente.
In caso di separazione consensuale c’è accordo tra i coniugi. In questa ipotesi è dunque possibile procedere con ricorso congiunto. Il giudice potrà infatti procedere all’omologazione dell’accordo raggiunto tra i coniugi.
In caso di separazione giudiziale non c’è accordo tra i coniugi. Ciascun coniuge, in questa ipotesi, potrà chiamare in causa l’altro coniuge.
Che differenza c’è tra separazione e divorzio?
La separazione ha come effetto la sospensione degli effetti civili del matrimonio, mentre il divorzio è la definitiva cessazione del vincolo matrimoniale.
Questo significa che in caso di separazione vengono meno alcuni obblighi dei coniugi come l’obbligo di coabitazione o l’obbligo di fedeltà, ma non è possibile contrarre nuovo matrimonio.
In caso di divorzio, invece, è possibile contrarre nuovo matrimonio, all’ex coniuge sarà dovuto, se sussistono i presupposti, un assegno divorzile.
Che rilievo ha la separazione di fatto per il diritto?
Molte persone scelgono la via della separazione di fatto per evitare di procedere legalmente.
Per il diritto, tuttavia, la separazione di fatto non ha rilievo.
Si può dunque scegliere di restare separati senza adire le vie legali, ma in questo caso gli obblighi civili del matrimonio non vengono sospesi.
Gli ex coniugi continueranno a essere tenuti, ad esempio, a rispettare l’obbligo di fedeltà.
Per evitare, ad esempio, che la violazione dell’obbligo di fedeltà possa costituire motivo di addebito futuro della separazione, i coniugi che vogliono separarsi di fatto e non legalmente faranno bene a sottoscrivere un accordo.
Questo accordo scritto potrà valere come futura prova in un successivo, eventuale, giudizio, in particolare per evitare l’addebito della separazione.
Una valutazione analoga deve essere effettuata per l’ipotesi di abbandono del tetto coniugale.
Se la convivenza è divenuta intollerabile il coniuge può lasciare l’abitazione, ma bisogna fare molta attenzione, poiché se non vi è un provvedimento del giudice, l’allontanamento dalla casa familiare potrebbe valere in un futuro giudizio come motivo di addebito della separazione.
Anche in questo caso potrebbe essere utile un accordo scritto.
Per quanto riguarda eventuali conseguenze penali, l’abbandono del tetto coniugale non costituisce più un reato, salvo che dall’allontanamento derivi una violazione dei doveri di assistenza morale e materiale.
Nell’ipotesi in cui, ad esempio, il marito vada via di casa e lasci i figli e la moglie senza soldi necessari per gestire la quotidianità, può rischiare la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro (art. 570 del Codice penale).
Come ci si può separare?
Per procedere alla separazione si possono percorrere una serie di strade:
- Ci si può separare consensualmente con ricorso congiunto al Tribunale.
- Ci si può separare giudizialmente, quando non c’è accordo tra le parti.
- Ci si può separare con la negoziazione assistita, ovvero stipulando un accordo con l’assistenza degli avvocati.
- Ci si può separare davanti all’ufficiale di stato civile presso il Comune, se non ci sono figli minori ovvero figli maggiorenni non autosufficienti.
Qual è la strada più economica e veloce per separarsi?
La strada più economica e veloce per separarsi consiste nella separazione presso il Comune, davanti al sindaco, qualora non vi siano figli minori ovvero figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014, i coniugi possono concludere, davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Si tratta, come detto, della strada più veloce ed economica, in tale ipotesi, infatti, non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
La separazione con negoziazione assistita
E’ possibile procedere alla separazione con negoziazione assistita.
In questo caso i coniugi possono concludere un accordo, ciascuno con l’assistenza di un proprio avvocato, con il quale determinare le modalità di separazione.
Nel caso in cui non ci siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti, il controllo sull’accordo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente sarà meramente formale.
Nel caso in cui vi siano invece figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente o con gravi handicap, il controllo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente sarà incisivo.
Se l’accordo non sarà considerato rispondente all’interesse dei minori, le parti verranno convocate in Tribunale.
In caso contrario, potrà procedersi all’omologazione dell’accordo raggiunto.
La separazione dopo la Riforma Cartabia
Con la Riforma Cartabia, adottata con Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono state adottate una serie di misure a volte a semplificare e ad accelerare il procedimento di separazione.
Una delle principali novità introdotte con la Riforma Cartabia riguarda la possibilità di proporre nello stesso giudizio domanda di separazione e di divorzio.
Viene infatti stabilito ex art. 473 bis.49 del Codice di procedura civile: “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Riforma Cartabia e piano genitoriale
Altra rilevante novità attiene al piano genitoriale.
Viene infatti disposto, ex art. 473 bis.12 del Codice di procedura civile che “nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.
Il piano genitoriale costituisce, dunque, uno strumento importante per favorire l’accordo tra i genitori circa le attività che dovrà svolgere il minore.
Nel piano genitoriale dovranno essere indicate le attività extrascolastiche come sport, corsi pomeridiani, e inoltre dovranno esservi indicazioni relative alle frequentazioni del minore e alle vacanze.
Il genitore è dunque tenuto ad attenersi al piano genitoriale.
Viene infatti previsto che, in caso di gravi inadempienze da parte di un genitore, anche di natura economica, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente (art. 473 bis. 39 del Codice di procedura civile) :
- ammonire il genitore inadempiente;
- condannare ai sensi dell'articolo 614-bis del Codice di procedura civile al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro.
Il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.
Assegno di mantenimento
Con la separazione uno dei coniugi può essere tenuto a versare un assegno di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge ove vi sia uno squilibrio relativo alle condizioni economiche dei due coniugi.
Molto interessante la casistica giurisprudenziale in tema di assegno di mantenimento.
Quanto alla funzione dell’assegno di mantenimento e alle differenze con l’assegno divorzile, la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 17 febbraio 2023, n. 272 ha in particolare stabilito che l'assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge più debole nella separazione non ha la funzione perequativa compensativa, poiché tale funzione è propria dell'assegno divorzile.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento, dunque, prescinde dalla valutazione dell'apporto dato dai coniugi in costanza di matrimonio.
La Corte di cassazione, sez. I, con ordinanza del 19 aprile 2023, n. 10423 si è invece pronunciata con riguardo all'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità.
Per la Corte, tale indennità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente.
Il Tribunale di Novara, con sentenza del 9 gennaio 2023, n. 9 ha chiarito che la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, poiché è ancora attuale il dovere di assistenza materiale.
Il Tribunale di Novara, con sentenza del 14 febbraio 2023, n. 125 ha stabilito che in tema di pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente l'assegno è versato direttamente all'avente diritto. Questa non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 5 gennaio 2023, n. 25 ha precisato che non viene meno l'obbligo del padre al versamento dell'assegno di mantenimento nell’ipotesi in cui il figlio permanga alcuni giorni durante la settimana in altra città per seguire le lezioni all'università poiché, questo fatto, non fa venire meno la sussistenza della convivenza con la madre, purché egli rientri presso l’abitazione materna.
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 27 aprile 2023 ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice deve valutare caso per caso e tenendo in particolare considerazione l'età dei beneficiari.
Ai figli maggiorenni, infatti, non è riconosciuto il diritto al mantenimento quando si siano già avviati all’attività lavorativa che consente loro una prospettiva di indipendenza economica.
Nel caso in esame, a una ragazza laureata e specializzata, con uno stipendio di 1100 euro, è stato revocato l'assegno di mantenimento.